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Benessere animale e norme sanitarie 

Autorizzazioni sanitarie: semplificazioni e abolizioni

Con la l.r. 8/2007 vengono semplificate le disposizioni in materia

Con la legge regionale n. 8 del 2 aprile 2007 �Disposizioni in materia di attivit� sanitarie e socio-sanitarie�sono state introdotte in Lombardia alcune disposizioni che aboliscono le autorizzazioni per le imprese alimentari e alcuni adempimenti in materia di sanit� pubblica veterinaria.. Con la circolare n. 11/San/2007 la Dg Sanit� ha fornito alcune prime indicazioni operative.
Sono state abolite le autorizzazioni sanitarie per gli stabilimenti di produzione, preparazione, confezionamento, trasporto e deposito all�ingrosso di sostanze alimentari e di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata.
Come previsto dai Regolamenti (CE) 853/2004, 854/2004 e 882/2004, per gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale rimane comunque l�obbligo
del riconoscimento; le relative procedure sono in corso di aggiornamento e verranno comunicate con una successiva nota.
Per quanto riguarda gli stabilimenti non pi� soggetti ad autorizzazione sanitaria, come gi� indicato nella Circolare 52/San del 23 dicembre 2005, in occasione della decorrenza dell�applicazione del regolamento (CE) 852/2004, l�operatore del settore alimentare deve notificare alla Asl competente per territorio ogni stabilimento posto sotto il suo controllo, ai fini della registrazione. Pertanto il titolare dello stabilimento presenter� dichiarazione di inizio di attivit� produttiva allo Sportello Unico per le Attivit� Produttive, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune, avendo come riferimento territoriale il Comune in cui � ubicata la sede operativa; la dichiarazione sar� corredata da specifiche informazioni.
Le istanze autorizzative gi� pervenute e il cui iter non risulti ancora concluso alla data di entrata in vigore della l.r. 8/07 saranno considerate a tutti gli effetti dichiarazioni di inizio di attivit� produttiva. Le Asl procederanno alla registrazione dello stabilimento, dandone comunicazione al titolare.
� stato abolito l�obbligo dell�autorizzazione del Sindaco per l�esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali per il temporaneo ricovero di animali.
L�inizio di tali attivit� dovr� seguire l�iter prima descritto anche al fine della registrazione nell�anagrafe zootecnica informatizzata da parte dell�Asl competente.
Sono state abolite l�autorizzazione del Sindaco per lo spostamento dei greggi ai fini del pascolo vagante, e l�obbligo della domanda al Sindaco per lo spostamento di bestiame per ragioni di pascolo estivo (alpeggio), Tali adempimenti sono stati sostituiti dalla comunicazione, alla Asl di partenza, del percorso che si intende seguire e della destinazione degli animali; sar� cura dell�Asl provvedere alle successive comunicazioni.

Aprile 2007

 


 

Attivit� di informazione anno 2007 oggetto di manifestazione di interesse per l�adesione alla misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione Lombardia cofinanziato dall�Unione Europea attraverso il FEASR