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Mis. 112 - Insediamento giovani agricoltori, possibile aderire anche con altre misure del “pacchetto giovani”
La prima scadenza per la domanda è al 15 aprile 2008, importante la definizione del Piano aziendale
Tra le prime misure avviate nell’ambito del Psr 2007-2013 c’è la misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, il cui bando è stato approvato con il Dduo n. 1472 del 19 febbraio 2008 (pubblicato sul Burl n. 8 - 4° supplemento straordinario del 22 febbraio 2008)
Il richiedente del premio di primo insediamento è il giovane agricoltore che al momento della presentazione della domanda ha età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti e ha la competenza e la conoscenza professionale. La competenza e la conoscenza professionale si intendono acquisite dai soggetti che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: a) abbiano esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli; b) abbiano conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali; c) abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni.
Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede l'adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirla tramite le azioni previste e descritte nel piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
Il richiedente deve presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello allegato al bando, che comprenda almeno:
1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
2. gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
3.i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
4. l'eventuale richiesta di incentivazione a carico di altre Misure del Programma di Sviluppo Rurale, che può essere effettuata aderendo al "pacchetto giovani";
5. le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
6. un parere preventivo positivo inerente alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.
Il Piano aziendale deve comprendere soltanto interventi che garantiscono il rispetto dei requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.
In caso di investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione5 ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, tali requisiti devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente.
Per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data di insediamento.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere rispettati i termini di adeguamento stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007.
Il giovane agricoltore per presentare la domanda deve condurre, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una impresa individuale o una società agricola o una cooperativa agricola iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"); essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
Il soggetto richiedente il premio, al momento della presentazione della domanda, deve insediarsi per la prima volta in agricoltura in qualità di titolare/legale rappresentante di una impresa o di una società agricola che garantiscono il lavoro ad almeno: a) una Unità Lavoro Anno (Ula), pari a 1.800 ore/anno, calcolate con le modalità di cui al Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 15339 del 6.12.2007, se ubicate in zona non svantaggiata;
b) 0,5 Ula, con l'obbligo di innalzarla ad 1 Ula entro tre anni dalla data di insediamento, se ubicate in zona
svantaggiata.
Il giovane deve insediarsi in una impresa agricola che garantisce il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda
Chi presenta la domanda deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.
Il Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
La richiesta avviene tramite l'adesione alla misura con la modalità "pacchetto giovani".
Il sostegno è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a:
i) euro 25.000 in zona svantaggiata di montagna;
ii) euro 17.000 in tutte le altre zone.
Gli aiuti previsti dalle altre Misure incluse nel piano aziendale e finanziate tramite il "pacchetto giovani" sono erogati secondo le disposizioni attuative relative alle singole Misure.
Marzo 2008
“Attività di informazione anno 2008 che sarà / è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Lombardia, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il FEASR”