Documenti |
|
Norme forestali, importanti modifiche introdotte al regolamento
Le novità interessano le procedure e la gestione dei boschi
La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio regionale, ha approvato il 19 gennaio 2010 alcune modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007 n° 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”
Le modifiche al r.r. 5/2007 sono state pubblicate sul 1° supplemento Ordinario al Burl n. 3 del 21 gennaio 2010 e sono entrate in vigore, come prevede lo Statuto regionale, dal 22 gennaio 2010.
In estrema sintesi, ricordiamo le principali novità:
Nel Titolo I - Disposizioni generali:
· abolizione dell’art. 4 (Alberi di pregio), passaggio obbligato a seguito dell’abrogazione implicita dell’art. 14, comma 5, della l.r. 27/2004 da parte della l.r. 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
Nel Titolo II - Procedure:
· modifica dell’art. 10 sulle procedure del pronto intervento;
· definizione di “taglio colturale”, soggetto alle previsioni dell’art. 50, comma 7, TU, che non comprende più il “taglio di manutenzione” di cui agli art. 58, 59, 60 e 61;
· obbligo di piedilista di martellata per le fustaie nel progetto e relazione di taglio;
· autorizzazione (soggetta a silenzio assenso) per i tagli colturali nei boschi da seme ;
Nel Titolo III – Gestione dei boschi:
· obbligo di servirsi di imprese qualificate (impresa boschiva, impresa agricola qualificata, consorzio forestale) o di un ente pubblico per
i tagli di utilizzazione o diradamenti di oltre due ettari di superficie;
· i proventi della sanzioni nel settore forestale (compresa la trasformazione del bosco o del suolo) possono essere utilizzate anche per la prima stesura del PIF o per azioni di informazione, divulgazione o assistenza tecnica sulle attività selvicolturali;
· si specifica che si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi
soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell’arco di due anni;
· modifica delle prescrizioni sulla sistemazione degli scarti delle lavorazioni in bosco, in particolare sulla loro combustione;
· modifica delle prescrizioni e definizioni sui boschi di neoformazione;
· modifica del numero di alberi da rilasciare per ettaro per l’invecchiamento a tempo definito: uno ogni mezzo ettaro in tutti i boschi,
tranne i castagneti da frutto e nei boschi sottoposti al taglio di manutenzione di cui agli art. 58, 59, 60 e 61; sono state modificate anche le prescrizioni;
· modifica delle prescrizioni sulle potature in prossimità degli appostamenti venatori fissi;
· modifica delle prescrizioni sui castagneti da frutto;
· obbligo di salvaguardia delle specie arbustive utili per la fauna selvatica;
· obbligo di autorizzazione per i “percorsi sospesi”;
· è stato chiarito, quanto già disposto precedentemente, che tutte le fustaie possono essere tagliate con “taglio a buche” di dimensioni fino a 1.000 mq, a patto che si rispetti il turno minimo.
· modifica delle prescrizioni sull’obbligo di avviamento a fustaia dei cedui invecchiati;
· modifica delle prescrizioni sull’estensione massima delle tagliate nei cedui;
· modifica delle prescrizioni sull’età delle matricine nei cedui;
· divieto di effettuare ripuliture nei siti natura 2000 (anche SIC) nel periodo primaverile – inizio estivo;
· divieto di effettuare tagli a raso nei siti natura 2000 (anche SIC) nel periodo primaverile – inizio estivo;
· scaglionamento del termine della stagione silvana nei siti natura 2000 (anche SIC), in base all’altitudine, e divieto di proroga di detti termini;
· divieto di transito con mezzi cingolati e di movimentare il legname o altri materiali a strascico nei siti natura 2000 (anche SIC) in tutto l’anno;
· obbligo di gestire alcuni tipi forestali particolarmente rari a fustaia nei siti natura 2000 (anche SIC);
· regolamentazione del pascolo della capre in bosco;
· divieto di realizzare taglio della vegetazione in prossimità di corsi d’acqua, naturali o artificiali, nel periodo intercorrente fra la fine della stagione di taglio del ceduo e il 31 luglio in tutti i boschi (anche fuori dai siti natura 2000), salvo deroga espressa da rilasciarsi compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica;
Nel Titolo V – Infrastrutture forestali e altre norme:
· modifica delle prescrizioni sui tagli nei boschi pubblici;
· inserimento di prescrizioni sui tagli nei boschi gravati da uso civico;
· modifica delle prescrizioni sulle infrastrutture temporanee (es. piste forestali per l’esbosco);
Negli allegati:
· integrazione del glossario;
· integrazione delle specie esotiche a carattere infestante che è vietato usare in tutte le attività selvicolturali, realizzazione di nuovi boschi (es. misura 221 e 223, sistemi verdi) compresi;
Si ricorda che alcune delle modifiche ed integrazioni del TU recentemente apportate - Legge regionale 1 febbraio 2010 - n. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) riguardano particolarmente il settore forestale. Il fatto che le modifiche normative siano state approvate dopo quelle regolamentari ha giuridicamente impedito di recepire le novità nel r.r. 5/2007. Tuttavia, in caso di contrasto fra legge e regolamento prevale, come noto, quanto contenuto in legge. Fra le novità, ricordiamo:
· possibilità di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco nei boschi d’alto fusto privi di PIF anche per adeguamento igienico sanitario o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge;
· in assenza di piani forestali, anche le attività selvicolturali che osservano le prescrizioni dei piani di gestioni sono esonerate dalla valutazione di incidenza;
· l’installazione di linee di esbosco aeree (gru a cavo e fili a sbalzo o palorci) è soggetta alle stesse norme per il permesso di taglio (non vi è più l’autorizzazione del Sindaco);
· le sanzioni per mancata presentazione della denuncia di taglio o di allegati è triplicata; sono previste sanzioni più severe per il mancato rilascio di matricine, riserve e piante da destinare all’invecchiamento a tempo indefinito.
Per quanto riguarda l’installazione di linee di esbosco aeree (gru a cavo e fili a sbalzo o palorci), in attesa della predisposizione del nuovo applicativo Lombardia Informatica (LISPA) sulla presentazione delle denunce di taglio, che permetterà di georeferenziare queste linee di esbosco e di trasmettere automaticamente i dati alla Protezione Civile, si forniscono alcune indicazioni operative.
· Nella denuncia di taglio è necessario indicare, nel campo note, la volontà di posare una linea di esbosco aerea, dettagliando il più possibile.
· E’ necessario poi inviare all’Ente forestale, insieme alla copia cartacea della denuncia o richiesta di autorizzazione (per le aree protette), una cartina in adeguata scala indicante il tragitto.
· L’ente forestale comunica la presenza del sistema di esbosco all’ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Sato e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.
Gennaio 2010