Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006

Disposizioni attuative

Misura f (2.6)  

“misure agroambientali“

 

La misura si articola nelle seguenti azioni:

· azione 1 : produzione agricola integrata;

· azione 2 : produzione agricola biologica;

· azione 3 : produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo;

· azione 4 : miglioramento ambientale del territorio rurale;

· azione 5 : salvaguardia delle razze animali minacciate di estinzione;

· azione 6 : certificazione ambientale dell’azienda agricola;

  

AZIONE 1: produzione agricola integrata
Possono accedere a questa azione:

L'impegno ha una durata di 5 anni e si applica a tutta la SAU aziendale ad eccezione dei frutteti ed orti familiari. Sono escluse dal regime d'aiuto le colture florovivaistiche ed i vivai in genere. Le colture ortive in apprestamenti protetti possono beneficiare del premio solo se coltivate in tunnel freddi.
L'impresa si assume obbligatoriamente i seguenti impegni:

Oltre agli impegni obbligatori e richiesti alla totalità dei produttori che aderiscono all'azione, è prevista l'assunzione facoltativa di ulteriori impegni, cui corrispondono premi supplementari.

AZIONE 2: produzione agricola biologica
Possono accedere a questa azione:

L'azienda deve essere iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o almeno avere presentato notifica d'attività biologica ed aver ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo entro la data di comunicazione ai beneficiari delle domande finanziate e richiesta di documentazione.
L'impegno ha una durata di 5 anni e si applica a tutta la SAU aziendale.
La Superficie Agricola Utilizzata minima d'intervento per accedere all'azione è di 1 ettaro per le colture erbacee o 0,5 ettari per le colture arboree.
Possono accedere ai premi previsti per la zootecnia biologica le aziende con una superficie foraggera non inferiore a 3 ettari e una consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA.
Gli impegni che l'impresa deve obbligatoriamente assumere sono:

AZIONE 3: produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo
Possono accedere a quest'azione:

Per la scelta della tipologia d'intervento, sono considerati di montagna i terreni di aziende situate in Comuni appartenenti a Comunità Montane ai sensi della l.r. 13/93 o classificati come territorio montano ai sensi della l.r. 13/93, art.6, comma 3. Vengono invece considerati di collina i Comuni così classificati dall'ISTAT.

L'impegno ha durata quinquennale.
Le superfici aziendali non oggetto di premio per la misura f, devono essere condotte secondo la normale Buona Pratica Agricola (allegato 5 del Piano di Sviluppo Rurale).
Per la tipologia d'intervento (3.a) Conversione dei seminativi annuali in prato permanente è ammissibile solo la superficie che, nell'anno precedente a quello d'impegno, sia stata destinata a colture erbacee annuali.
Per la tipologia d'intervento (3.e) mantenimento e gestione dei pascoli, la Superficie Agricola Utilizzata minima è di 10 ettari, per tutti gli altri interventi è pari a 1ettaro.
Per la tipologia d'intervento (3.e) mantenimento e gestione dei pascoli il periodo minimo di pascolamento deve essere di almeno 60 giorni; per periodi inferiori non viene erogato il contributo.
Per la tipologia d'intervento (3.e) mantenimento e gestione dei pascoli il piano di gestione del pascolo deve essere redatto da un tecnico iscritto all'albo degli agronomi e forestali, periti agrari o agrotecnici.
Il richiedente deve avere la disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento per tutto il periodo d'impegno.
Sono esclusi i prati su cui vengono svolte altre attività (es. maneggi, campi da golf, ecc.) anche se di pertinenza di aziende agrituristiche, aree di pertinenza degli aeroporti o che siano comunque sottoposti a vincoli colturali di tipo normativo, parchi o giardini.

Gli impegni cui obbligatoriamente l'impresa deve sottostare sono:

AZIONE 4: Miglioramento ambientale del territorio rurale
Possono accedere a questa azione:

Sono applicabili le seguenti tipologie d'intervento, tutte con impegno di durata quinquennale ad eccezione della tipologia 4.g, il cui impegno è decennale:

AZIONE 5: Salvaguardia delle razze animali locali minacciate di estinzione
Possono accedere a questa azione:

L'impegno ha durata pari a 5 anni.
L'intera superficie aziendale, se non assoggettata anche alle azioni 1, 2, e 3, deve essere condotta secondo la normale Buona Pratica Agricola (allegato 5 del Piano di Sviluppo Rurale).
L'allevamento deve essere ubicato nelle zone di origine e diffusione indicate dalla regione e specificate nell'allegato n. 8 del Piano di Sviluppo Rurale.
L'allevamento e i capi devono essere iscritti al Libro Genealogico (L.G.) o al Registro Anagrafico (R.A.) della razza di appartenenza.
Nel caso delle razze caprine l'allevatore è tenuto ad allevare, tra quelle locali minacciate di estinzione, unicamente quella per la quale ha richiesto il premio.
L'allevamento deve essere registrato secondo le norme dell'Anagrafe Nazionale del Bestiame (D.P.R. 317/96).
Gli impegni da assumere obbligatoriamente sono:

 

                                                                  

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