Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006
Disposizioni attuative
Misura
e (2.5)
Indennità
compensativa in zone svantaggiate
L’intervento
ha come obiettivo principale il mantenimento della presenza umana sul
territorio, attraverso la prosecuzione dell’attività agricola nelle aree
marginali, affinché venga garantito un opportuno presidio del territorio,
necessario ad assicurarne la salvaguardia, mediante meccanismi atti a compensare
i disagi legati allo svolgimento dell’attività agricola in zone svantaggiate.
L’azione
della misura persegue i seguenti obiettivi:
-
Mantenere l’attività agricola nelle aree marginali;
-
Garantire le buone pratiche agricole;
-
Mantenere l’allevamento zootecnico e la gestione attiva delle superfici
foraggere;
-
Valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio agricolo;
-
Garantire le destinazioni d’uso del suolo compatibili con l’ambiente.
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Titolo
II, Capo V, articolo 13 – comma a), 14, 15, 18 del regolamento CE 1257/99
Capo
II, Sezione 5, Articolo 11 regolamento CE 1750/99
Le
imprese, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la Camere di Commercio al
Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione
coltivatori diretti – e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III
dell’Albo prefettizio.
Concessione
di una indennità compensativa calcolata in base agli ettari di superficie:
·
foraggera,
per le aziende con allevamenti, fino ad un massimo di 100 ha;
·
viticola
in zone D.O.C e D.O.C.G., fino a un massimo di 8 ha per azienda;
·
olivicola
in zone D.O.P fino
a un massimo di 8 ha per azienda;
·
frutticola
fino ad massimo di 10 ha per azienda;
Deroghe:
·
nel caso
in cui il beneficiario sia una cooperativa il massimale di superficie viene
triplicato;
·
nel caso
di utilizzo di pascoli comuni il beneficiario percepisce l’indennità
compensativa proporzionalmente all’uso effettivo della superficie.
3.
ENTITÀ DEGLI AIUTI
L’indennità
compensativa ammonta a:
·
75
euro/ha di superficie foraggera.
·
150
euro/ettaro di superficie a oliveto, a frutteto e vigneto;
·
300
euro/ettaro di superficie a vigneto per le aziende situate in provincia di
Sondrio.
La
determinazione della superficie foraggera che può beneficiare del contributo
viene eseguita tenuto conto di:
·
numero
di capi di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) effettivamente allevato
espressi in UBA;
· superficie foraggere disponibili per l’azienda (prati permanenti, prato-pascoli, pascoli, erbai annuali quali mais da foraggio, ecc.). Nella determinazione della superficie foraggera aziendale si tiene conto anche della quota di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie, nonché di diritti attivi o di uso civico. In assenza di quote certe di partecipazione comunque denominate, ai fini della determinazione delle superfici foraggere occorrenti al bestiame, si considerano le superfici desunte sulla base dei rapporti di carico UBA/ha, calcolati tenendo conto della produttività foraggera dei pascoli e del numero di capi effettivamente insediati sulle superfici medesime.
Il
rapporto ottenuto tra le UBA allevate e superficie foraggera deve essere
compreso tra 0,5 e 3 UBA/ettaro. Pertanto
viene considerata ammissibile a contributo la superficie foraggera che consente
il mantenimento del rapporto sopra indicato.
Nel caso in cui il rapporto UBA/ettaro superi il valore massimo (3 UBA/ha)
non viene consesso alcuno contributo; nel caso in cui il rapporto sia inferiore
al valore minimo (0,5 UBA/ha) viene concesso il contributo solo alla superficie
che consente di raggiungere il valore minimo.
L’indennità
compensativa è concessa nel rispetto delle condizioni di seguito elencate.
Nel caso di contributo a favore delle superfici foraggere sono condizioni imprenscindibili:
·
l’obbligo
di allevare animali di specie bovina, equina, ovina e caprina;
·
il
mantenimento del rapporto U.B.A./ha di superficie foraggera condotta compreso
tra 0,5 e 3 U.B.A./ha.
·
l’utilizzo
delle buone pratiche agricole consuete definite nell’allegato n.5 del Piano di
Sviluppo Rurale;
·
la
coltivazione di almeno 3 ettari di SAU foraggera;
·
la
prosecuzione dell’attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dalla data
del primo pagamento.
Gli animali considerati ai fini del calcolo dell’indennità compensativa sono soggetti alle disposizioni in materia di identificazione e registrazione previste dal D.P.R. 317/96 ”Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione ed alla registrazione degli animali” e dal Reg. CE 820/97 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura dei prodotti a base di carni bovine.
In particolare i capi vengono identificati con le seguenti modalità:
·
marche
auricolari apposte per l’iscrizione al libro genealogico;
·
marche
auricolari apposte dal servizio sanitario nazionale nel rispetto del regolamento
CE 820/97 del Consiglio.
Nel caso di contributo a favore di superfici viticole, olivicole e frutticole sono condizioni imprenscindibili:
· la coltivazione di una superficie minima pari a 0,5 ha di SAU a vigneto (limitatamente alle superfici comprese in zone D.O.C. o D.O.C.G.) o a oliveto (limitatamente a superfici comprese in zone D.O.P) o a frutteto monospecifico;
·
la
prosecuzione dell’attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dalla data
del primo pagamento;
·
l’utilizzo
delle buone pratiche agricole consuete come definite nell’allegato 5 al Piano
di Sviluppo Rurale.
L’indennità
compensativa è riservata alle imprese situate nei comuni montani e svantaggiati
ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, individuati nell’allegato 1 del Piano
di sviluppo rurale della Regione Lombardia.
Le
strutture organizzative competenti di ogni Ente delegato alla gestione
amministrativa delle domande di contributo sono tenute alla istruttoria ed alla
adozione dei provvedimenti conseguenti sulle richieste pervenute utilizzando, i
criteri ed i punteggi di seguito elencati:
Elementi
di priorità |
Punteggi |
Imprese
agricole condotte da giovani agricoltori/agricoltrici che hanno diritto
a beneficiare degli aiuti ai sensi dalla misura 1.2 del Piano di
sviluppo rurale |
10 |
Imprese
agricole biologiche |
8 |
Imprese
agricole aderenti alle misure agroambientali (ex reg.(CEE) 2078/92 e
Piano di sviluppo rurale) |
6 |
Imprese
agricole che inviano il bestiame al pascolo |
4 |
Imprese
agricole ricadenti nelle aree protette (parchi, riserve naturali, ecc.)
ai sensi della normativa nazionale e regionale |
3 |
Imprese
agricole aderenti a consorzi o marchi di tutela dei prodotti |
1 |
Si precisa che:
· in caso di contemporanea sussistenza degli elementi di priorità, i punteggi sopra individuati possono essere sommati.
·
in caso di parità di punteggio al fine della redazione della
graduatoria viene data priorità al beneficiario più giovane.
7.
PROCEDURE DI ATTUAZIONE
7.1
Presentazione delle domande
Le domande di contributo per l’indennità compensativa sono presentate alle Comunità Montane competenti per territorio oppure in quella nella quale ricade la maggior parte della SAU aziendale nel caso in cui l’azienda sia situata a cavallo di due o più Comunità Montane.
Nel caso in cui l’azienda ricada in un Comune non compreso nell’ambito territoriale di alcuna Comunità Montana la domanda va presentata all’Amministrazione Provinciale competente.
I
termini di presentazione delle domande sono:
·
in prima
applicazione (anno 2000): 30 settembre 2000;
·
a regime
(a partire dall’anno 2001): entro il 31 gennaio di ogni anno.
7.2
Documentazione
La documentazione che deve essere presentata da ogni beneficiario, pena la sospensione dell’istruttoria, è composta da:
·
modello
unico di domanda di contributo;
·
copia
del registro di stalla (previsto dal DPR 317/96) con l’individuazione delle
marche auricolari relative al bestiame dichiarato;
·
dichiarazione
di competenza del servizio veterinario per il bestiame condotto in alpeggio da
presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
·
autodichiarazione
relativa all’impegno a proseguire l’attività agricola per almeno 5 anni a
decorrere dal primo pagamento;
·
documentazione
attestante l’appartenenza del vigneto o dell’uliveto ad una zona D.O.C. o
D.O.C.G. per il vigneto e D.O.P. per l’uliveto;
·
autocertificazione
(redatta secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997 n. 127 “Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo”) del possesso dei requisiti costituenti priorità
(azienda biologica, ecc.).
7.2.1
Per dimostrare il rispetto delle Buone pratiche agricole normali il beneficiario
deve tenere aggiornati in azienda i seguenti documenti, su apposito modello
predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura e messo a disposizione dei
soggetti interessati:
·
registro
di magazzino dei fitofarmaci e dei concimi;
·
registro
delle operazioni colturali effettuate (lavorazioni, concimazioni, diserbi,
difesa fitosanitaria, ecc.) sulla superficie aziendale interessata.
Questa
documentazione è oggetto di verifica durante i controlli in azienda.
Tutta
la documentazione presentata viene registrata all’anagrafe regionale delle
imprese.
7.3
Istruttoria
Gli Enti delegati alla gestione amministrativa delle domande di contributo provvedono all’acquisizione informatica delle domande sul relativo software di gestione.
Provvedono inoltre all’esecuzione dei controlli informatici sui dati dichiarati dal richiedente ed all’estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo oggettivo.
Attribuiscono Infine a ciascuna domanda presentata il relativo punteggio di priorità al fine di costituire l’elenco delle domande ammissibili a finanziamento.
I
termini per la realizzazione di tale fase sono:
·
il 30
ottobre in prima applicazione (anno 2000);
·
il 31
marzo di ogni anno a regime (a partire dall’anno 2001).
L’elenco delle domande ammissibili a contributo, con il relativo punteggio di priorità, viene reso pubblico, con idonee modalità, per 20 giorni.
Gli Enti delegati comunicano al richiedente, per ogni domanda non ammessa, l’esito negativo dell’istruttoria, il relativo verbale e le modalità di ricorso.
Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro il 20° giorno di pubblicazione dl provvedimento oppure entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, ha facoltà ai sensi della L. 241/90 di presentare, all’Ente delegato, memorie scritte al fine di definire la sua posizione.
Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, il provvedimento assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente.
Se
le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti l’Ente
delegato è tenuto a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere al
richiedente, e per conoscenza alla Direzione Generale Agricoltura, il proprio
parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.
La possibilità di presentare memorie scritte non si applica, considerati i tempi ridotti, in prima applicazione (anno 2000) ma solo nella fase a regime, e cioè a partire dal 2001.
Al termine della fase di valutazione delle memorie scritte eventualmente presentate dai beneficiari (durata complessiva pari al massimo a 30 giorni) l’Ente delegato invia alla Direzione Generale Agricoltura, entro il 31 ottobre in prima applicazione ed entro il 30 aprile a regime, il proprio provvedimento con:
·
la banca
dati informatica delle domande acquisite;
·
copia
per la Regione di tutte le domande di contributo presentate;
·
l’elenco
delle domande presentate con il punteggio di priorità attribuito e il
contributo richiesto (previsione di spesa).
7.4.
Controlli in loco (in azienda)
I
controlli oggettivi sulle aziende estratte a campione nella precedente fase, in
considerazione delle tipologie colturali che beneficiano dei contributi, devono
essere effettuati entro:
·
il 30
giugno 2001: in prima applicazione (anno 2000);
·
il 31
luglio di ogni anno: a regime (a partire dall’anno 2001).
7.4
Ripartizione delle risorse
finanziarie
La Direzione Generale Agricoltura, entro il 30 maggio di ogni anno, (entro il 30 novembre 2000 in prima applicazione) provvede ai seguenti adempimenti:
·
Adozione
di un provvedimento con l’elenco dei beneficiari suddiviso per Ente
competente, ottenuto combinando le priorità e le previsioni finanziarie con le
disponibilità finanziarie allocate sulla misura per ogni esercizio finanziario;
·
Comunicazione
agli Enti competenti degli elenchi delle domande finanziate (con il relativo
contributo) e gli elenchi delle domande ammissibili ma non finanziabili, per
cause diverse.
Gli Enti delegati comunicano al beneficiario l’ammissione a finanziamento, precisando anche eventuali prescrizioni.
7.5
Gestione delle risorse finanziarie
regionali (aiuti di stato)
In prima applicazione la Direzione Generale Agricoltura per gestire le risorse finanziarie regionali (aiuti di stato) entro il termine del 2000, provvede ad assumere i relativi impegni di spesa a favore degli Enti delegati entro il 30 novembre e comunque entro il termine ultimo fissato dalla Direzione Generale Bilancio per l’assunzione degli impegni di spesa sul bilancio regionale. La liquidazione degli impegni assunti avverrà dopo che gli Enti delegati avranno concluso l’istruttoria nei tempi definiti al successivo punto 8.5)
A
regime (a partire dall’anno 2001) la Direzione Generale Agricoltura per
gestire le risorse finanziarie regionali (aiuti di stato) provvederà ad
assumere i relativi impegni di spesa e a liquidarli a favore degli Enti delegati
entro il 15 ottobre di ogni anno e comunque dopo che gli Enti delegati avranno
concluso l’istruttoria nei tempi definiti al successivo punto 7.6)
7.6
Conclusione dell’istruttoria
Gli
Enti delegati dopo aver risolto tutte le anomalie evidenziate dal software e da
altre eventuali verifiche documentali concludono la fase istruttoria
predisponendo gli elenchi di liquidazione (che devono recare la dicitura
“visto si liquidi” e la firma del dirigente competente) ed inviano alla
Direzione Generale Agricoltura sia gli elenchi di liquidazione cartacei sia la
banca dati dei beneficiari entro i seguenti termini:
·
il 31
luglio 2001 in prima applicazione (anno 2000);
·
il 31
agosto di ogni anno a regime (a partire dall’anno 2001).
La
liquidazione degli importi ai singoli beneficiari viene effettuata entro il 15
ottobre di ogni anno nel rispetto del termine dell’anno finanziario
FEAOG-Garanzia nel caso di impiego dei fondi del Piano di sviluppo rurale
cofinanziati direttamente da parte dell’AGEA, nelle more della costituzione
dell’Organismo Pagatore Regionale.
Nel caso dei fondi regionali aggiuntivi (aiuti di stato) la liquidazione viene effettuata entro la fine dell’anno solare da parte degli Enti delegati cui la Regione trasferiscxe le risorse finanaziarie.
La
concessione del contributo è connessa al rispetto di alcuni obblighi quali:
·
tenere
in azienda sino al termine del periodo di effettuazione dei controlli gli
animali dichiarati al fine di giustificare il rispetto del carico UBA/ettaro
prescritto dalla misura. Se il
beneficiario non ha potuto rispettare l’obbligo di tenere in azienda parte del
bestiame dichiarato per cause di forza maggiore, la superficie richiesta a
contributo potrà essere comunque liquidata purché venga rispettato il rapporto
di carico compreso fra 0,5 e 3 U.B.A./HA.
In ogni caso il beneficiario è tenuto dare comunicazione, all’Ente
delegato alla gestione istruttoria, dell’avvenuta riduzione del bestiame
allevato entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si verifica il fatto, con
al motivazione.
·
utilizzare
i prodotti ammessi dalla direttiva 96/22/CE con le relative modalità
d’impiego previste. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate ai
sensi della direttiva 96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di
tale direttiva, ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata ai sensi della
pertinente direttiva 96/23/CE, in un animale appartenente all’allevamento
bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto autorizzati ai
sensi della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti
nell’azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest’ultimo è
escluso dal beneficio dell’indennità compensativa per l’anno in cui viene
effettuato l’accertamento.
In
caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità
dell’infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall’anno
di accertamento dell’infrazione.
In
caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali
durante l’esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione
dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante le operazioni
di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si
applica la decadenza per l’anno di effettuazione dell’accertamento.
9.
RICORSI
Avverso
le comunicazioni di esiti dell’istruttoria sono esperibili alternativamente:
a)
ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione
Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione;
b)
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione;
L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che dovranno essere comunicate all’interessato.
La
presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del
ricorso giurisdizionale.
Avverso
gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:
a)
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;
b)
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;
10.
CONTROLLI
Il
controllo amministrativo viene effettuato sul 100% delle domande presentate.
Il
controllo oggettivo in campo viene effettuato su un campione minimo del 5%.
L’esecuzione
dei controlli è eseguito dagli Enti delegati.