Piano di sviluppo rurale 2000-2006

Disposizioni attuative

Misura c (1.3)

Formazione

 

 

1.      RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo II, Capo II, Articolo 9 del Regolamento (CE) 1257/99. 

 

2.      INTERVENTO ED OBIETTIVI

La finalità della misura è il sostegno all’attività formativa in campo agricolo e forestale.

L’attività formativa deve perseguire i seguenti obiettivi:

·        permettere un’adeguata preparazione dei giovani agricoltori;

·        sviluppare la professionalità imprenditoriale atta alla gestione economicamente redditizia dell’azienda agricola e dell’impresa forestale;

·        favorire le conoscenze tecniche e i processi innovativi per:

-         il riorientamento qualitativo della produzione;

-         l’applicazione di metodi compatibili con la conservazione ed il miglioramento del paesaggio;

-         l’applicazione di metodi compatibili con la tutela ambientale;

-         l’applicazione di metodi compatibili con l’igiene e la salute dei consumatori;

-         l’applicazione di metodi compatibili con il benessere degli animali;

·        favorire lo sviluppo delle nuove funzioni economico-socio-ambientali dell’azienda agricola, delle foreste e degli alpeggi;

·        promuovere l’aggiornamento professionale dei tecnici operanti nel mondo agricolo e forestale.

 

Le attività saranno mirate:

·        a diffondere conoscenze in ambito tecnico-giuridico-normativo (attività informative);

·        a sviluppare competenze tecniche e metodologiche (attività di addestramento);

·        a sviluppare capacità/abilità comportamentali (attività formative).

 

Gli interventi attuati nell’ambito della presente Misura si integrano con quelli previsti dal Programma Operativo della Regione Lombardia – Obiettivo 3, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, nonché con quelli realizzati ai sensi della legislazione regionale in materia di formazione professionale. 

 

3.      AZIONI DI LIVELLO REGIONALE

Ai sensi della l.r. 4 luglio 1998 n.11 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni, art. 3, comma 1, lettera k, è di competenza regionale la formazione professionale dei tecnici operanti nei Servizi di Sviluppo Agricolo.

Il livello regionale di tale formazione garantisce il necessario coordinamento delle azioni svolte sul territorio dai tecnici ed un sufficiente livello di omogeneità.

3.1 Tipologie di intervento

Le tipologie di intervento realizzabili sono:

·        attività formative di breve durata;

·        stages di aggiornamento;

·        seminari;

·        visite dimostrative.

 

Le iniziative possono anche avere carattere di residenzialità o semiresidenzialità.

 

I programmi delle iniziative devono essere funzionali alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Agricolo Regionale e nel Piano di Sviluppo Rurale, connessi e di supporto alla realizzazione delle attività previste dagli stessi.

 

Destinatari dell’attività sono i tecnici operanti nel mondo agricolo e forestale (personale di Organizzazioni professionali, associazioni, cooperative, consorzi di produttori e consorzi forestali, personale di Provincie, comunali, Comunità montane, enti strumentali della Regione, ecc.).

 

3.2 Spese ammissibili

Per l’attuazione delle iniziative sono ammesse, al 100%, le seguenti spese:

·        docenza (comprensiva di eventuale codocenza e tutoring);

·        acquisto (leasing) e/o noleggio di attrezzature e materiale didattico;

·        produzione di supporti didattici ed informativi;

·        affitto o noleggio di aule e strutture tecniche e/o didattiche;

·        spese trasferte partecipanti;

·        spese generali, di coordinamento e di progettazione;

·        spese di pubblicizzazione.

 

3.3 Procedure

Gli interventi sono attuati direttamente dalla Regione, tramite gli enti dipendenti e collegati (fra i quali l’IREF, Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del personale della pubblica amministrazione) o tramite soggetti individuati con le procedure definite dalla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 “Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria”.

 

La Giunta Regionale approva annualmente il programma delle iniziative da realizzare durante l’anno successivo e lo formalizza mediante la compilazione dell’apposita modulistica generale, comprensiva delle parti aggiuntive. Alla domanda sono allegati i programmi delle iniziative ed i preventivi di spesa.

 

I programmi sono predisposti e formalizzati entro:

·        il 30 ottobre 2000 per l’attività da svolgere entro il 31 dicembre 2000;

·        il 31 dicembre 2000 per l’attività da svolgere entro il 2001;

·        il 30 novembredi ogni anno per gli anni successivi.

 

L’istruttoria è a carico della Regione che provvede ad affidarne le varie fasi a funzionari diversi.

 

3.4 Adempimenti dei soggetti attuatori

Nel caso gli interventi siano realizzati tramite un soggetto attuatore, sono previsti i seguenti adempimenti.

Il coordinatore dell’iniziativa deve predisporre e conservare agli atti un registro composto da fogli numerati delle diverse sessioni o giornate previste, sui quali ogni partecipante e relatore appone la firma di presenza e che devono essere sottoscritti dal coordinatore stesso.

I suddetti registri devono riportare le seguenti annotazioni:

·        luogo, data, orario, argomento, nominativo del relatore;

·        elenco dei partecipanti iscritti;

·        presenze ed assenze per ogni relazione svolta.

 

Nell’organizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del Piano di sviluppo Rurale deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Comunità Europea. In particolare i materiali a stampa e di qualsiasi altro genere devono riportare la seguente dicitura: “Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006” o eventuali forme abbreviate preventivamente approvate dalla competente struttura organizzativa della Direzione Generale Agricoltura.

Qualora le iniziative siano finanziate con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale, deve essere riportata la dicitura “Realizzato con i contributi previsti dalla Misura C (1.3) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006”.

 

A coloro che hanno frequentato l’iniziativa per almeno il 75% delle ore complessive viene attuatore rilasciato un attestato di frequenza.

 

Ai fini della liquidazione delle spese, il soggetto attuatore, entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative, presenta una relazione finale comprensiva di:

·        una parte generale in cui si descrive l’attività svolta, indicando per ogni iniziativa (seminario, stage, visita, corso ecc.): località, sede, date di svolgimento, programma, relatori, n. partecipanti e n. attestati rilasciati;

·        una rendicontazione analitica delle spese sostenute per ciascuna iniziativa.

 

 

4.      AZIONI DI LIVELLO PROVINCIALE

Ai sensi della l.r. 4 luglio 1998 n.11 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni, art. 4, comma 1, lettera f), le Provincie svolgono le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale degli addetti agricoli e forestali. Le attività possono essere svolte direttamente dalle Provincie o tramite concessione di contributi, su domanda dei soggetti attuatori.

 

4.1 Tipologie di intervento

Le tipologie di intervento realizzabili sono:

·        attività formative di breve durata;

·        seminari;

·        visite dimostrative.

 

I programmi delle iniziative devono essere funzionali alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano Agricolo Regionale, nel Piano di Sviluppo Rurale e nei documenti di programmazione provinciale, connessi e di supporto alla realizzazione delle attività previste dagli stessi.

 

Destinatari dell’attività sono gli imprenditori, i coadiuvanti familiari e i salariati agricoli e forestali (di seguito denominati addetti).

 

4.1.1 Attività formative di breve durata

Le attività informative, di addestramento e formative di breve durata per addetti prevedono corsi di durata minima di n.10 ore e massima di n.30 ore e comprendono lezioni in aula ed eventualmente esercitazioni pratiche.

L’azione formativa di breve durata deve trattare l’argomento in modo articolato ed esaustivo al fine di favorire e/o migliorare la professionalità del partecipante.

I corsi devono avere un numero di allievi compreso fra 10 e 25; per situazioni particolari e motivate possono essere approvate, in fase di istruttoria deroghe sul numero di allievi indicati.

 

4.1.2 Seminari

I seminari prevedono incontri, relazioni, conferenze della durata minima di 3 ore e massima di 16 ore, articolati in massimo n.2 giornate.

I seminari sono specificatamente dedicati all’aggiornamento e all’approfondimento di specifiche tematiche di particolare interesse ed attualità.

I seminari devono avere un numero di partecipanti compreso fra 10 e 25; per situazioni particolari e motivate possono essere approvate, in fase di istruttoria deroghe sul numero di partecipanti indicati.

 

4.1.3 Visite dimostrative

Consistono in iniziative come visite guidate e giornate dimostrative, anche fuori Regione, in cui gli addetti prendono visione diretta dei risultati ottenuti da imprenditori agricoli (aziende innovative), da Istituti, Centri Agricoli, ecc..

Le visite dimostrative devono avere un numero di partecipanti compreso fra 10 e 25 e una durata massima di n.3 giornate (minimo 6 ore formative/giornata).

 

4.2 Attività svolte direttamente dalle Provincie

Le Provincie attuano le iniziative direttamente o tramite soggetti individuati nel rispetto della legislazione vigente in materia contrattuale.

 

Sono ammesse, al 100%, le seguenti spese:

·        docenza (comprensiva di eventuale codocenza e tutoring);

·        acquisto (leasing) e/o noleggio di attrezzature e materiale didattico;

·        produzione di supporti didattici ed informativi;

·        affitto o noleggio di aule e strutture tecniche e/o didattiche;

·        spese trasferte partecipanti;

·        spese generali, di coordinamento e di progettazione;

·        spese di pubblicizzazione.

 

Le Province approvano annualmente il programma delle iniziative da realizzare durante l’anno successivo e lo formalizzano mediante la compilazione dell’apposita modulistica generale, comprensiva delle parti aggiuntive. Alla domanda sono allegati i programmi delle iniziative ed i preventivi di spesa.

 

I programmi sono predisposti e formalizzati entro:

·        il 30 ottobre 2000 per l’attività da svolgere entro il 31 dicembre 2000;

·        il 31 dicembre 2000 per l’attività da svolgere entro il 2001;

·        il 30 novembre di ogni anno per gli anni successivi.

 

L’istruttoria è a carico della Provincia che provvede ad affidarne le varie fasi a funzionari diversi.

 

A partire dall’attività relativa all’anno 2002, entro il 30 novembre di ogni anno le Provincie trasmettono alla Regione il programma di attività che intendono svolgere direttamente durante l’anno successivo al fine di concertare l’utilizzo delle risorse disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale.

 

Qualora le Province realizzino le iniziative tramite soggetti attuatori, per questi valgono gli adempimenti previsti al precedente punto 3.4.

 

4.3 Attività finanziate su domanda

4.3.1 Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo per l’organizzazione di interventi formativi i seguenti soggetti:

a)      enti pubblici che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale;

b)      associazioni produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, cooperative agricole e loro consorzi;

c)      organizzazioni professionali ed associative agricole, enti, istituti ed organismi privati.

 

4.3.2 Condizioni

“Attuatori” di interventi formativi possono essere, oltre ai soggetti di cui al precedente punto, lettera a), quelli di cui alle lettere b) e c) riconosciuti dalle Provincie, in fase istruttoria, idonei a svolgere attività di formazione in agricoltura.

Sono ritenuti idonei i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

·        non avere scopo di lucro;

·        avere finalità di formazione nell’atto costitutivo e/o nello statuto;

·        tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del d.p.r. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni) ed un bilancio annuale;

·        possedere adeguata e provata esperienza almeno triennale e qualificazione in rapporto al progetto presentato;

·        possedere adeguate capacità tecniche/gestionali (staff di formatori di comprovata professionalità e qualificata esperienza; disponibilità di sedi conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza e di locali idonei all’attività formativa).

“Promotori” di interventi formativi possono essere i soggetti di cui alle lettere b) e c) e altri, non in possesso dei requisiti di cui sopra, ma in grado di rappresentare l’espressione del fabbisogno formativo degli addetti e che realizzano le iniziative tramite idonei soggetti “Attuatori”.

 

Quando le iniziative sono realizzate da Attuatori costituiti in forme associative, deve essere garantito libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci.

 

4.3.3 Domande di contributo

Le domande di contributo, predisposte su modulistica generale (modello AGEA) e comprensive degli allegati messi a disposizione dalla Regione, devono essere presentate alla competente Provincia entro il 31 luglio di ogni anno, per le iniziative da realizzare durante l’anno successivo (1° gennaio-31 dicembre).

Per le iniziative da realizzare entro l’anno 2000 (dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2000), le domande devono essere presentate entro il 20 settembre 2000.

Per le iniziative da realizzare nell’anno 2001 (1° gennaio – 31 dicembre) le domande devono essere presentate entro il 15 ottobre 2000.

Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data del timbro del protocollo della competente Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegato il progetto che si intende realizzare (o più progetti per gruppi di attività omogenee) indicando:

-         numero, durata e tipologia dell’attività formativa (corsi, seminari, visite);

-         finalità e argomenti trattati;

-         descrizione dell'organizzazione e delle strutture utilizzate;

-         nominativo del/i coordinatore/i;

-         programma di massima e qualifica dei relatori previsti;

-         preventivo di spesa analitico (in Lire o in Euro) e finanziamenti previsti (quote di iscrizione e/o dei promotori).

Nel progetto di attività devono essere messi in evidenza gli elementi che permettano l’attribuzione del punteggio ai fini della costituzione della graduatoria.

 

Nel caso di richiedenti costituiti da forme associative, nel progetto deve essere fornita un’indicazione delle procedure e modalità messe in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci.

 

Alla domanda deve inoltre essere allegata la seguente documentazione, necessaria per la valutazione dell’idoneità a svolgere attività di formazione in agricoltura:

-         copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e/o dello statuto;

-         copia del bilancio dell’ultimo esercizio;

-         curriculum (esperienza almeno triennale, personale utilizzato, ecc.);

-         autocertificazione della disponibilità di sedi conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza e di locali idonei all’attività formativa.

 

La documentazione già in possesso della competente Amministrazione può essere omessa, facendone comunque menzione, ed eventualmente integrata con opportuni aggiornamenti.

 

4.3.4 Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese

Il contributo concedibile è pari al:

-         100% della spesa ammessa, per i corsi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (“patentini”);

-         90% della spesa ammessa, per le iniziative attuate totalmente in montagna o rivolte ad addetti di aziende che adottano metodi di agricoltura biologica o in conversione, ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni;

-         75% della spesa ammessa per le iniziative attuate in pianura.

 

La percentuale della spesa a carico del beneficiario può essere coperta anche da promotori e/o da quote di iscrizione dei partecipanti.

 

La spesa massima ammessa, rapportata alla durata delle iniziative (“costo orario”) e considerando un numero medio fisso di partecipanti (“costo partecipante”), si calcola con la seguente formula: 

 

SPESA MASSIMA AMMESSA = COSTO ORARIO + COSTO PARTECIPANTE (Euro 234)

 

COSTO ORARIO = N. ORE x Euro 104

COSTO PARTECIPANTE = N. MEDIO PARTECIPANTI (18) X Euro 13 

 

Ai fini della rendicontazione sono ammesse le seguenti voci e massimali di spesa:

-         coordinamento, tutoring e progettazione: massimo Euro 21/ora corso;

-         docenza: massimo Euro 57/ora al lordo delle ritenute di legge più rimborso spese (viaggio ed eventuali vitto e alloggio se giustificato dalla validità del docente fuori sede e nel caso di visite dimostrative);

-         materiale didattico (acquisto/produzione di supporti didattici ed informativi): fino ad un massimo di Euro 13/partecipante e del 20% della spesa massima ammessa;

-         affitto, leasing e noleggio di aule, attrezzature e strutture tecniche e/o didattiche;

-         spese trasferte partecipanti (nel caso di visite dimostrative): fino ad un massimo del 50% della spesa massima ammessa: viaggio, vitto e alloggio;

-         assicurazione, IRAP e IRPEG dovute per le attività relative al progetto;

-         spese generali riconducibili alla realizzazione dei progetti finanziati e rendicontabili (personale amministrativo, spese postali e telefoniche, cancelleria, ecc.): fino ad un massimo del 10% della spesa rendicontata e considerata ammissibile.

 

Spese di viaggio:

-         le spese di viaggio sono ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta per gli spostamenti in taxi, adeguati giustificativi per noleggio mezzi di trasporto dei partecipanti);

-         nel caso dell’utilizzo di mezzo proprio, è ammessa un’indennità chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione Lombardia (1/5 del prezzo della benzina per chilometro, con riferimento all’entità in vigore al 1° gennaio di ogni anno); in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

 

Spese per vitto:

-         se la trasferta ha durata compresa tra 6 e 12 ore, è ammessa una spesa massima di Euro 20 per un pasto;

-         se la trasferta ha durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di Euro 40 per due pasti.

 

Le spese per vitto e alloggio devono essere documentate tramite ricevute fiscali o fatture contenente le generalità del contraente e del fruitore. Ricevute fiscali o fatture collettive, devono indicare: le date, il numero dei pasti/alloggi e i relativi costi; a queste deve essere allegato un elenco dei presenti, debitamente compilato con data, qualifica e firma degli interessati.

 

L’IVA viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio di impresa ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e abbiano sottoscritto l’apposita dichiarazione al momento della domanda.

 

IRAP, IRPEG e contributi relativi agli oneri sociali della docenza e del coordinatore vengono riconosciuti a rendicontazione su dimostrazione dell’effettivo versamento, agli organismi competenti, da parte del beneficiario.

 

Se la quota di autofinanziamento (es.: quote di iscrizione e/o dei promotori) supera la percentuale prevista a carico del beneficiario, la parte eccedente sarà detratta dal contributo. Questa detrazione non sarà attuata se la quota eccedente è destinata a coprire spese effettivamente sostenute, superiori alla spesa massima ammessa per le voci di spesa approvate a preventivo.

 

4.3.5 Priorità

In fase di istruttoria ai progetti ammissibili a finanziamento viene attribuito un punteggio che determina l’ordine di inserimento nella graduatoria, per la della concessione dei contributi.

 

CRITERI

PUNTI

Progetti finalizzati a diffondere le conoscenze necessarie all’applicazione delle vigenti normative in materia agroalimentare

3

Progetti finalizzati a favorire il possesso dei requisiti minimi necessari per l’accesso alle Misure del Piano di Sviluppo Rurale

2

Progetti coerenti con altri obiettivi individuati dai documenti di programmazione provinciale

1

 

4.3.6 Istruttoria

L'istruttoria viene conclusa entro 75 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande (30 giorni per i progetti inerenti gli anni 2000 e 2001).

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il la sospensione dell’istruttoria (10 giorni per gli anni 2000 e 2001) ed il mancato accoglimento.

Tramite raccomandata A.R., l’Amministrazione competente comunica agli interessati l’esito dell’istruttoria, il relativo verbale e le modalità di ricorso.

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente e descritte al successivo punto 11.6, ai sensi della legge 241/90, il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ha facoltà di presentare all’Amministrazione competente memorie scritte al fine di un riesame della sua posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, l’Amministrazione competente è tenuta a riesaminare la documentazione relativa al richiedente e ad esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

In considerazione dei tempi estremamente ridotti previsti per le procedure relative ai progetti presentati nell’anno 2000 (scadenze: 20 settembre e 15 ottobre), tale possibilità è prevista solo a partire dall’anno 2001.

 

4.3.7 Approvazione dei progetti

Sulla base dell’istruttoria, l’Ente competente assume il provvedimento di approvazione della graduatoria dei progetti e ne dà comunicazione agli interessati.

A partire dai progetti relativi all’anno 2002, entro il 30 novembre di ogni anno le Provincie trasmettono alla Regione le graduatorie dei progetti approvati al fine di concertare l’utilizzo delle risorse disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale. Negli elenchi dovrà essere evidenziato quali dei beneficiari hanno segnalato di voler richiedere l’anticipo.

Entro il 15 dicembre di ogni anno la Regione comunica alle Provincie la parte di graduatoria finanziabile con le risorse del Piano di sviluppo Rurale.

Successivamente a tale data l’Amministrazione competente segnala agli interessati le modalità per la richiesta dell’anticipazione.

 

4.3.8 Adempimenti a carico del beneficiario

Eventuali varianti sostanziali e proroghe dei progetti finanziati devono essere richieste ed autorizzate preventivamente. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la variante o la proroga si considera accolta.

Non sono concesse proroghe superiori a 60 giorni.

 

Il beneficiario deve comunicare alla Provincia competente l’avvio di ogni singola iniziativa (seminario, visita dimostrativa, corso ecc.) almeno 7 giorni prima del suo inizio, indicandone: la durata, la sede, il coordinatore responsabile, il nome ed il numero dei partecipanti, il programma ed i relatori. Le modifiche di calendario e di sede devono essere comunicate almeno un giorno prima.

 

Il coordinatore deve predisporre un registro dell’iniziativa composto da fogli numerati delle diverse sessioni o giornate previste, sui quali ogni partecipante e relatore appone la firma di presenza e che devono essere sottoscritti dal coordinatore dell’iniziativa.

Tale registro deve essere preventivamente vidimato dalla Provincia competente.

I suddetti registri dovranno riportare le seguenti annotazioni:

-         luogo, data, orario, argomento, nominativo del relatore;

-         elenco dei partecipanti iscritti;

-         presenze ed assenze per ogni relazione svolta.

I registri devono essere conservati, aggiornati, presso la sede del beneficiario o presso la sede di svolgimento dell’iniziativa. Essi costituiscono il documento fondamentale comprovante lo svolgimento dell’attività.

 

Il coordinatore predispone un archivio informatizzato (tipo foglio elettronico) dei partecipanti nel quale, oltre ai dati anagrafici, siano riportati: titolo di studio, qualifica e dati identificativi dell’azienda in cui operano (denominazione dell’azienda come da iscrizione alla CCIAA, indirizzo, comune, Codice Univoco Azienda Agricola – CUAA).

 

Il materiale didattico fornito ai partecipanti alle diverse iniziative deve essere attestato mediante apposite sottoscrizioni, da conservare agli atti.

 

I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.

 

Nell’organizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del Piano di sviluppo Rurale deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Comunità Europea. In particolare i materiali a stampa e di qualsiasi altro genere devono riportare la seguente dicitura: “Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006” o eventuali forme abbreviate preventivamente approvate dall’Amministrazione competente.

Qualora le iniziativa siano finanziate con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale, deve essere riportata la dicitura “Realizzato con i contributi previsti dalla Misura C (1.3) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006”.

 

A coloro che hanno frequentato l’iniziativa per almeno il 75% delle ore complessive il soggetto attuatore rilascia un attestato di frequenza. Nel caso gli attestati risultino inferiori al 70% del numero minimo di partecipanti previsto, l’iniziativa viene annullata e pertanto non ammissibile a contributo in fase di rendicontazione. Le anticipazioni eventualmente concesse vengono revocate e conseguentemente restituite.

 

4.3.9 Rendicontazione

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto (salvo brevi proroghe adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate) il beneficiario deve presentare una relazione finale composta da:

-         una parte generale in cui si descrive l’attività svolta indicando, per ogni iniziativa (seminario, visita, corso, ecc.): località, sede, date di svolgimento, programma, relatori, n. partecipanti e n. attestati rilasciati; nel caso di beneficiari costituiti da forme associative devono essere descritte le procedure e le modalità messe in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci;

-         una rendicontazione generale riassuntiva per ciascuna voce di spesa comune alle diverse iniziative previste dal progetto (come da modello messo a disposizione dalla Regione);

-         una rendicontazione analitica delle spese sostenute per ciascuna iniziativa (seminario, visita, corso, ecc.) (come da modello messo a disposizione dalla Regione), ed i relativi giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati, che verranno restituiti al beneficiario previa visione ed annullo attestante la concessione del contributo;

-         un elenco dei finanziamenti acquisiti e previsti;

-         un’ autocertificazione del responsabile del soggetto beneficiario in cui si certifica che gli oneri di legge relativi al progetto sono stati regolarmente versati ai rispettivi Istituti.

Alla rendicontazione deve inoltre essere allegato l’archivio informatizzato (di cui al precedente punto 4.3.8) dei partecipanti che hanno regolarmente concluso il corso con rilascio dell’attestato di frequenza.

 

L’Amministrazione competente provvede all’istruttoria finale entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione. La richiesta di eventuale documentazione integrativa, fatta tramite raccomandata A.R., sospende i termini di istruttoria sopra indicati. Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

4.3.10 Modalità di erogazione del contributo

Anticipazione

Un anticipazione del 50% del contributo concesso può essere liquidata, su richiesta del beneficiario da inoltrare all’Amministrazione competente entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento (28 febbraio per l’anno 2001).

Nel caso di soggetti privati, l’anticipazione è erogata previo rilascio di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Amministrazione che liquida il contributo, di importo pari all’anticipazione, maggiorata degli interessi di legge. La fideiussione deve avere validità fino all’erogazione del saldo del contributo concesso ed è svincolata dopo apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione che liquida il contributo.

Nel caso i beneficiari siano da Enti di diritto pubblico, l’anticipazione è erogata previa presentazione di copia conforme degli atti adottati dai competenti organi, che approvano i progetti e le conseguenti modalità attuative.

Per i progetti relativi all’anno 2000 non è prevista l’erogazione dell’anticipazione.

 

Saldo

Il saldo del contributo è erogato ad avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche.

 

Per i soggetti in esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 29/09/1973 n. 597, il contributo riconosciuto è soggetto a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n.600, qualora esso sia liquidato con aiuti di stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

 

L’eventuale restituzione da parte del beneficiario del contributo riscosso verrà maggiorata dei relativi interessi.

 

4.3.11 Ricorsi

Avverso le comunicazioni degli esiti delle istruttorie sono esperibili alternativamente:

a)      ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

b)      ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che dovranno essere comunicate all’interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

 

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

a)      ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;

b)      ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico.

 

 

5.      PROCEDURE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

A partire dai progetti relativi all’anno 2002, nel caso in cui i programmi di attività siano finanziati con l’utilizzo delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale (a seguito della concertazione fra la Regione e le Province), entro il 28 febbraio di ogni anno le Provincie trasmettono alla Regione gli elenchi dei beneficiari per la liquidazione dell’anticipo da parte dell’Organismo Pagatore.

Per le liquidazioni dei saldi, le Provincie trasmettono alla Regione gli elenchi dei beneficiari entro il 30 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

 

Negli elenchi saranno ricompresi, se del caso, anche i programmi di attività svolti direttamente dalla Regione e dalle Province.

In tal caso l’anticipazione del 50% dell’importo di spesa previsto è liquidabile, previa adozione degli atti formali che approvano i programmi di attività ed individuano gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’attività stessa.

Il saldo dell’importo è liquidato ad avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche (verifica degli atti amministrativi di impegno e liquidazione delle spese). 

 

6.      LIMITI E DIVIETI

Gli interventi formativi previsti non possono ricomprendere corsi e tirocini che rientrano nei normali programmi dell’insegnamento di livello medio e superiore in campo agricolo e silvicolo.

 

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri di diversa origine pubblica per le stesse iniziative.

 

L’importo globale degli aiuti concessi all’azienda sotto forma di interventi di formazione, di servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, di cui alla Misura N (1.14) e di servizi di sostituzione, di cui alla Misura L (1.12) non può superare complessivamente i 100.000 Euro per azienda, nell’arco di 3 anni.

 

 

7.      ZONIZZAZIONE

La Misura è applicabile su tutto il territorio regionale.

 

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