NORME APPLICATIVE O.C.M.
VITIVINICOLO
Visto il Reg. Ce
n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare le norme previste al Titolo
II°, Capi I, III e IV per quanto riguarda il potenziale produttivo, l'impianto
di vigneti, le misure di ristrutturazione e riconversione e le disposizioni
generali;
Visto
il Reg. Ce n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. Ce n. 1493/99 in ordine al potenziale produttivo e in
particolare le norme previste ai Capi I, III e IV;
Considerato
che il Reg. Ce n. 1493/99 vieta l’impianto di vigneti con varietà come uve da
vino fino al 31 luglio 2010 e che sono previste deroghe a tale divieto solo in
forza dei seguenti diritti:
1.
diritti di
nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi
di pubblica utilità;
2.
diritti di
nuovi impianti destinati alla sperimentazione viticola;
3.
diritti di
nuovi impianti destinati alla coltura di piante madri per marze.
4.
diritti di
nuovo impianto per superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati
esclusivamente al consumo familiare;
5. diritti di
nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. o di un
vino da tavola designato mediante un’indicazione geografica, qualora sia stato
riconosciuto che la rispettiva produzione sia, a causa delle caratteristiche
qualitative, largamente inferiore alla domanda;
6.
diritto di
reimpianto.
7. diritto di
impianto prelevato da una riserva;
Visti gli artt. 2, 3, 4, 5
del Capo II del Reg. Ce n. 1227/2000 relativi alle condizioni di applicazione
per la concessione dei diritti di impianto e di reimpianto;
Visto
il DM 27 luglio 2000 recante: “Norme di attuazione del Reg. Ce n. 1493/99 e del
Reg. Ce n. 1227/00 concernente l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo”
pubblicato sulla GU n. 184 dell' 8 agosto 2000, e in particolare gli articoli 3
e 4 che demandano alle Regioni la concessione dei diritti di nuovo impianto e di
reimpianto e le relative modalità e procedure di autorizzazione;
Visto
il paragrafo 2 dell’art. 3 dello stesso DM che fissa in 10 are la superficie
massima impiantabile per la produzione di prodotti vitivinicoli destinati al
consumo familiare;
Visto
il paragrafo 2 dell’art. 4 dello stesso DM che autorizza le Regioni ad avvalersi
della facoltà di concedere il reimpianto anticipato, secondo quanto previsto
all’art. 4, paragrafo 2 del reg. Ce n.1227/2000;
Visto
l’art. 5, paragrafo 1 del Reg. Ce n. 1493/99 con cui la Commissione stabilisce
la creazione di riserve nazionali o regionali dei diritti di impianto;
Visto
l’art. 5 del sopracitato DM che stabilisce che le Regioni istituiscano le
riserve regionali dei diritti e stabiliscano i criteri di assegnazione, e gli
eventuali importi dovuti, per gli imprenditori a cui sono stati concessi diritti
prelevati dalla riserva regionale per l’impianto di vigneti la cui produzione
abbia sicure possibilità di essere commercializzata;
Visto
il paragrafo 6 dell’art. 6 dello stesso DM che limita la validità di un diritto
di reimpianto alla quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo
l’estirpazione;
Visto
l’art. 2, paragrafo 3 del Reg. Ce n. 1493/99 che concede la possibilità di
utilizzare le deroghe previste per regolarizzare le superfici vitate impiantate
contravvenendo alle disposizioni del Regolamento Cee n. 822/87;
Richiamato il Decreto
Legislativo recante “ Disposizioni sanzionatorie del Reg. Ce n. 1493/99 relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo” e in particolare l’articolo
2 “violazioni in materia di potenziale vitivinicolo”, par.3 che stabilisce ai
punti a) e b) che le Regioni fissino gli importi dovuti dai produttori;
Considerato
che per l’applicazione delle deroghe previste all’art. 2,
paragrafo 3 del Reg. Ce n. 1493/99, in merito alla possibilità di
commercializzare i vini prodotti da vigneti impiantati anteriormente al 1°
settembre 1998 contravvenendo a quanto disposto dal Reg. Cee n. 822/87, il DM
del 27 luglio 2000 sopra citato prevede che le domande di regolarizzazione siano
presentate alle Regioni a partire dal primo agosto 2000 e che dalla data della
presentazione della domanda, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Reg. Ce n.1227/00,
la produzione di tali superfici possa essere regolarmente commercializzata;
Visto
l’art. 11 del Reg. 1493/99 in merito agli aiuti comunitari previsti per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
Considerato
che il DM del 27 luglio 2000 sopra citato stabilisce che ai fini
dell’applicazione delle misure di sostegno comunitario previste per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti le Regioni approvino un piano di
interventi e fissino le procedure e le disposizioni per la predisposizione,
l’approvazione, la realizzazione e il controllo della corretta esecuzione dei
progetti presentati;
Visto
l’art.1 del DM recante “Norme per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99-
inventario delle superfici vitate” ove si stabilisce che le persone fisiche e
giuridiche che coltivano vigneti sono obbligate a presentare le dichiarazioni
delle superfici vitate entro il 31 marzo 2001;
Visto
l’art. 4 dello stesso DM ove si stabilisce che la presentazione della
dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l’accesso
alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria e che
le stesse dichiarazioni sono valide ai fini delle iscrizioni delle stesse negli
albi dei vigneti DOCG, DOC e negli elenchi delle vigne IGT;
Vista
la definizione di superficie vitata come riportata all’art. 6 del DM sopra
citato;
Visto
l’art. 9 dello stesso DM che stabilisce che le Regioni istituiscano e gestiscano
un sistema di verifica e controllo del potenziale viticolo;
Vista
la l.r. n. 11 del 4 luglio 1998 di riordino delle competenze regionali e
conferimento di funzioni in materia di agricoltura e in particolare:
1.
l’art. 3
(funzioni riservate alle Regioni) che riserva alla competenza regionale i
compiti concernenti la formulazione degli indirizzi programmatici generali e
settoriali e il coordinamento delle funzioni delegate e la relativa vigilanza;
l’attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo
agricolo dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale; la ricerca
applicata le attività sperimentali e dimostrative;
2.
l’art
7 par. 2 comma h) con cui vengono delegate alle Amministrazioni provinciali
competenti l’istruttoria, l’accertamento e i controlli per l’erogazione di
premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nonché gli
interventi di mercato;
Vista
la d.g.r. n. VII/960 del 03/08/2000 con le disposizioni attuative dello sviluppo
rurale 2000-2006 e in particolare la misura U (3.21) inerente al finanziamento
concesso per i trattamenti fitosanitari, l’estirpazione e il reimpianto di
vigneti colpiti dalla Flavescenza dorata;
Considerato
che è necessario, ai sensi di quanto disposto al Titolo III, art. 37 del Reg. Ce
n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale, garantire la coerenza tra le
misure dello sviluppo rurale e quelle delle Organizzazioni di mercato, in
particolare per quanto attiene al divieto di finanziamento di misure aventi
medesima tipologia di intervento;
Considerato
che è necessario, per quanto sopra richiamato, stabilire le norme e le modalità
di applicazione delle disposizioni sancite dal Reg. Ce n.1493/99 e dal Reg. Ce n.1227/00
per quanto attiene al potenziale produttivo regionale, all’impianto di vigneti,
alle misure di ristrutturazione e riconversione e alle misure generali di
applicazione, secondo quanto riportato negli allegati n. 1, 2, 3, 4 formati
rispettivamente da pagine 58, 5, 2, 1, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Considerato
che è inoltre necessario incaricare la
Direzione Generale Agricoltura affinché con atti del Direttore Generale
definisca le procedure per l’applicazione operativa delle misure per cui non
sono state ancora emanate dalla Commissione e dal Ministero le corrispondenti
normative di applicazione;
Considerata
la necessità di abrogare tutti gli atti regionali di applicazione del Reg. Cee
n. 822/87 inerente all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in vigore
fino al 1° agosto 2000, e in particolare la d.g.r. n. 29845 del 15 luglio 1997
concernente “Approvazione criteri e modalità per il trasferimento del diritto di
reimpianto dei vigneti - Reg. Cee n. 822/87 art. 7 comma II” e la relativa
d.g.r. di rettifica n. 6/32727 del 28 novembre 1997 di pari oggetto, nonché il
punto 4 (vigneti abbandonati) dell’allegato alla DGR 3 agosto 2000 n. VII/904,
in quanto materia ricompresa nel presente atto;
Dato atto
che il gruppo di lavoro regionale, istituito con d.d.g. n. 8585 del 04/02/00 e
costituito da rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura, delle OO.PP,
dei Consorzi di tutela dei vini DOC, degli Stap e delle Province ha
positivamente valutato i contenuti del presente atto;
Ad
unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Recepite le
premesse che formano parte integrante del presente atto:
1)
di istituire
la riserva regionale dei diritti secondo quanto riportato nell’allegato n. 1
“Diritti di impianto”, formato da n. 58 pagine, che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2)
di concedere
l’autorizzazione all’impianto e reimpianto di vigneti, in deroga al divieto di
impianto sancito dal Regolamento Ce n. 1493/99 fino al 31 luglio 2010, per le
finalità e secondo le modalità applicative contenute nell’allegato n.1 “Diritti
di impianto”di cui al comma precedente;
3)
di applicare
le deroghe previste dalla normativa comunitaria per la regolarizzazione delle
superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 contravvenendo
alle disposizioni contenute nel Reg. Cee n.822/87, secondo le modalità previste
dall’art.2, paragrafo 3 del Reg. Ce n. 1493/99, secondo quanto riportato
nell’allegato n. 2 “Misure di regolarizzazione”, formato da n 5 pagine, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di
comminare le relative sanzioni previste dalla vigente normativa;
4)
di dare
applicazione alle misure previste dal Reg. Ce 1493/99 per la riconversione e
ristrutturazione dei vigneti, secondo quanto previsto dall’ allegato n. 3
“Misure di riconversione e ristrutturazione dei vigneti”, formato da n.2 pagine
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5)
di
incaricare il Direttore Generale Agricoltura affinché assuma con propri
provvedimenti le procedure per l’applicazione operativa delle diverse misure
previste dalla presente deliberazione e delle misure per cui la Commissione
europea e il Ministero non abbiano ancora emanato le normative attuative
corrispondenti;
6)
di applicare
le sanzioni previste dal Regolamento Ce n. 1493/99 di estirpazione obbligatoria
con spese a carico del produttore, e le relative sanzioni pecuniarie secondo
quanto stabilito dalla vigente normativa , a coloro che abbiano impiantato un
vigneto successivamente al 1°settembre 1998 con varietà di uve da vino senza
rispettare le disposizioni delle normative comunitarie, nazionali e della
presente deliberazione in merito all’esercizio dei diritti di impianto, secondo
quanto stabilito nell’allegato n. 4 “Sanzioni”, formato da 1 pagina, che
costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
7)
di abrogare
la d.g.r. n. 29845 del 15 luglio 1997 concernente “ Approvazione criteri e
modalità per il trasferimento del diritto di reimpianto dei vigneti - Reg. Cee n.822/87
art.7 comma II “ e la relativa d.g.r. di rettifica n. 6/32727 del 28 novembre
1997 di pari oggetto, e tutti gli atti regionali di applicazione del Reg. Cee n.822/87
inerente all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e il punto 4
(vigneti abbandonati) dell’allegato alla DGR 3 agosto 2000 n. VII/904;
8)
di
trasmettere al Ministero per le politiche agricole e all’AIMA il presente
provvedimento per il seguito di competenza nei confronti dell’Unione Europea;
9)
di
pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia in quanto rilevante atto di programmazione.
IL SEGRETARIO
ALLEGATO N.1
DIRITTI
DI IMPIANTO
DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione della
presente normativa si intende per:
Campagna viticola: la
campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31
luglio dell’anno successivo;
Potenziale produttivo aziendale:
le superfici vitate presenti nell’azienda, impiantate con varietà classificate
per la produzione di uve da vino e i diritti di impianto e di reimpianto
posseduti;
Conduttore: la persona
fisica o giuridica che , a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice
civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto tenuto ad
adempiere agli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione delle
superfici vitate, delle eventuali misure di regolarizzazione richieste, delle
domande di contributi e di tutte le variazioni del potenziale dell’azienda che
conduce. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende
Agricole (CUAA), che deve essere sempre indicato in ogni richiesta o
comunicazione effettuata. Il CUAA è il Codice Fiscale dell’impresa (che può
coincidere con la Partita IVA) o, per le ditte individuali, il Codice Fiscale
della persona.
Superficie vitata: Per
superficie vitata si intende quella all’interno del sesto di impianto (da filare
a filare e a da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate
della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:
a) superficie vitata ricadente su
un’intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da
considerarsi è l’intera superficie catastale della particella, comprese le
capezzagne presenti;
b) superficie vitata ricadente
solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie
vitata da considerare è quella all’interno del sesto di impianto (da filare a
filare e da vite a vite) aumentata nelle testate in misura del 50% del sesto di
impianto, ovvero fino a un massimo di 3 metri per le aree di servizio, comprese
le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da
considerare, per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a un massimo di 1.5
metri per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, comprese le
capezzagne qualora effettivamente esistenti.
Vigneto (unità vitata
omogenea): impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione
omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico
conduttore, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in
ogni caso contigue.
Estirpazione: eliminazione
totale dei ceppi.
Impianto: messa a dimora
definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle innestate o non innestate
per la produzione di uve classificate per la produzione di vino, o per la
coltura di piante madri per marze.
Diritto di impianto:
autorizzazione all’impianto di un vigneto alle condizioni stabilite dalla
presente normativa.
Diritto di reimpianto:
autorizzazione, su una superficie equivalente in cultura pura a quella
estirpata, a effettuare un impianto di viti, entro la quinta campagna successiva
a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione regolarmente dichiarata. Il
diritto è concesso anche nel caso in cui l’ertirpazione riguardi una superficie
vitata, eventualmente non in produzione, dove sia individuabile il sesto di
impianto e la presenza di viti, o di ceppi di viti, per almeno il 50% della
superficie totale dell’unità vitata corrispondente;
Fallanze: quando le
fallanze presenti all’interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante
potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o reimpianto delle
stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto, né dare
comunicazione dell’avvenuta estirpazione.
Superficie irrigua :
unità vitata sulla quale sia stato installato un impianto fisso di irrigazione;
sono escluse le superfici in cui sono state eventualmente effettuate irrigazioni
di soccorso.
1.
RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI
Con atto della Direzione Generale
Agricoltura (di seguito definita DGA) è istituita la riserva regionale dei
diritti, aggiornata con cadenza annuale.
Nella riserva confluiscono:
i
diritti di nuovo impianto, i diritti di impianto o reimpianto, compresi quelli
rilasciati ai sensi del Reg. Cee n. 822/87, non esercitati entro i termini
prescritti;
i
diritti di impianto nuovamente creati;
la
parte eccedente della superficie dei diritti derivati dall’acquisto da parte di
un produttore di un diritto di reimpianto ai sensi dell’art.2, paragrafo 6
lettera b) del reg. Ce n. 1493/99.
I diritti di impianto attribuiti a
una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna
successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti
di impianto non concessi entro tale periodo si estinguono.
I diritti di impianto prelevati
dalla riserva devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna
successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se tali diritti non vengono
esercitati nei termini previsti, sono automaticamente riassegnati alla riserva
regionale.
L’assegnazione dei diritti della
riserva ai produttori è disposta con atto della DGA nel quale vengono definiti i
criteri e le priorità di assegnazione, l’eventuale prezzo di cessione , tenuto
conto di quanto disposto all’art. 5 paragrafo 3 lettere a) e b) del Reg. Ce n.
1493/99) e le modalità di presentazione delle domande.
2.
DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO
Le richieste di diritti di nuovo impianto
devono essere inoltrate dal conduttore dell’azienda ai competenti uffici della
DGA o alle Amministrazioni provinciali, secondo quanto riportato negli appositi
modelli allegati . Le autorizzazioni all’esercizio dei relativi diritti sono
concesse con atto della Direzione Generale Agricoltura nei casi e con le
modalità di seguito elencati. Tali diritti devono essere esercitati entro la
fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi; i
diritti che generano un corrispondente diritto di reimpianto che non vengono
esercitati in tale periodo sono automaticamente riassegnati alla riserva
regionale, tutti gli altri si estinguono.
2.1 MISURE
DI RICOMPOSIZIONE E ESPROPRIO
(presentazione delle domande alle Amministrazioni provinciali)
E’ autorizzata la concessione di
diritti di nuovo impianto in caso di misure di ricomposizione o di esproprio per
motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale.
L’autorizzazione è concessa per una
superficie pari al 105% della superficie oggetto delle misure di ricomposizione
o di esproprio.
Istruttoria e controlli
Le
Amministrazioni provinciali effettuano l’istruttoria e i controlli secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in tema di espropri e dalla presente
deliberazione in merito all’esercizio di tali diritti e comunicano l’esito alla
DGA, che provvede a rilasciare il diritto.
2.2 IMPIANTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PIANTE MADRI PER MARZE
(presentazione delle domande alla DGA)
I diritti
per l’autorizzazione all’impianto di piante madri per marze è concessa
unicamente ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che
disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (DPR n.1164/69)
e limitatamente alle varietà iscritte al catalogo nazionale.
L’autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
1)
sia assicurata la
conduzione del fondo interessato all’impianto;
2)
l’uva prodotta da
detti impianti deve essere distrutta prima della fase fenologica dell’invaiatura
con l’eccezione della quantità necessaria per le verifiche ampelografiche e
sanitarie; in alternativa i prodotti ottenuti da dette superfici possono essere
messi i circolazione solo se destinati alla distillazione, da cui comunque non
può essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o
inferiore a 80% vol;
3)
l’impianto
deve essere estirpato entro l’inizio della campagna viticola successiva a quella
in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze, le spese
connesse all’estirpazione sono a carico del produttore. L’estirpazione di detti
vigneti non genera alcun diritto di reimpianto. In alternativa il produttore può
presentare domanda per l’assegnazione di un diritto prelevato dalla riserva o
utilizzare un diritto di reimpianto, per poter produrre vino destinato alla
commercializzazione.
L’estirpazione di un vigneto impiantato in virtù del presente capitolo non
genera diritti di reimpianto.
I diritti di
nuovo impianto per la produzione di marze concessi anteriormente al 1° agosto
2000 e le condizioni sull’uso di tali diritti restano validi durante il periodo
di produzioni di tali piante. Dopo la fine del periodo di produzione si applica
quanto disposto nei paragrafi 1, 2 e 3 sopra citati.
Presentazione delle domande, istruttoria e controlli
Le domande devono essere presentate alla DGA che provvede
all’istruttoria e al rilascio del diritto. Alla domanda devono essere allegati:
1. copia delle visure catastali e delle planimetrie dei mappali su cui
si intende effettuare l’impianto;
2. dichiarazione del conduttore che si impegna a non commercializzare i
prodotti ottenuti , secondo quanto disposto dal precedente paragrafo 2, e a
estirpare il vigneto o ad ottenere un diritto secondo quanto stabilito nel
precedente paragrafo 3.
2.3
IMPIANTI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE
(presentazione
delle domande alla DGA)
I diritti di
nuovi impianti destinati alla sperimentazione sono concessi alle aziende
vitivinicole, singole o associate, ai Consorzi di tutela, agli Enti e
Istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo e che intendono
realizzare un progetto di ricerca o di sperimentazione.
La richiesta
di autorizzazione deve essere corredata del progetto di sperimentazione che si
intende attuare e che, oltre agli obiettivi e alla durata della sperimentazione,
deve indicare anche il referente scientifico responsabile del progetto.
I prodotti
ottenuti da un vigneto sperimentare non possono essere commercializzati o, se
messi in circolazione possono essere destinati solo alla distillazione per la
produzione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o
superiore a 80%.
Al termine
del periodo di sperimentazione il vigneto deve essere estirpato e le spese
connesse sono a carico del produttore; tale estirpazione non genera alcun
diritto di reimpianto. In alternativa il produttore può fare domanda per
l’assegnazione di un diritto prelevato dalla riserva regionale, o utilizzare un
diritto di reimpianto, per poter commercializzare la produzione.
L’ente
responsabile del progetto è tenuto a trasmettere ogni anno entro il 31 dicembre
una relazione sui risultati della ricerca in corso.
I diritti di
impianto per sperimentazione e le relative condizioni d’uso, concessi
anteriormente al 1° agosto 2000 sono validi per il periodo di autorizzazione
concessa; tuttavia, al fine di effettuare un adeguamento amministrativo, solo
per il primo anno di applicazione della presente normativa, il responsabile del
progetto è tenuto a presentare entro il 31/12/2000 una dichiarazione in merito
allo stato di avanzamento della ricerca alla DGA, che provvede a rilasciare una
nuova autorizzazione ai sensi della normativa Ce e nazionale in vigore.
Presentazione delle domande, istruttoria e controlli
Le richieste devono essere presentate alla
DGA corredate da:
1.
il progetto di
sperimentazione con il nominativo del referente scientifico;
2.
le visure catastali e
le planimetrie delle superfici oggetto dell’impianto;
3.
la dichiarazione del
richiedente sulla destinazione dei prodotti, che non possono essere messi in
commercio ai sensi di quanto disposto dal precedente paragrafo, e l’impegno
dello stesso all’estirpazione del vigneto, a sue spese, al termine della
sperimentazione.
La DGA
effettua l’istruttoria delle domande presentate e invia all’Amministrazione
provinciale la richiesta dell’effettuazione dei controlli aziendali necessari
per la verifica dell’idoneità delle superfici all’impianto. L’Amministrazione
provinciale effettua il sopralluogo e invia l’esito alla DGA entro 60 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Il richiedente è tenuto ad esercitare il
diritto entro le due campagne successive al rilascio dello stesso, e a
comunicare l’avvenuto impianto all’Amministrazione provinciale entro 30 giorni
dall’effettuazione dello stesso.
Il
richiedente è tenuto inoltre ad inviare alla DGA ogni anno entro il 31 dicembre
una relazione in merito ai risultati della sperimentazione .
2.4 PRODOTTI DESTINATI AL SOLO CONSUMO FAMILIARE
(presentazione della
notifica alle Amministrazioni provinciali – modello A)
I conduttori che impiantano una superficie
vitata per il solo consumo familiare, devono darne comunicazione alle
Amministrazioni provinciali (modello A) .La comunicazione deve riportare
l’impegno del produttore a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle
superfici in oggetto, e l’autodichiarazione da cui si evinca che l’azienda
condotta non ha superfici vitate, comprese quelle oggetto di notifica, superiori
a 0.1 ettari.
2.5 DIRITTI DI IMPIANTO NUOVAMENTE CREATI
(presentazione delle domande alla
DGA)
I diritti di nuovo impianto di cui all’art. 6 del Reg. 1493/99 sono assegnati ai
produttori che ne facciano richiesta, secondo le seguenti modalità:
1)
ai produttori che
intendono avvalersi delle deroghe previste dal Reg. Ce n. 1493/99 art. 2,
paragrafo 3, lettera b) per quanto attiene alla regolarizzazione delle superfici
impiantate contravvenendo le disposizioni del Reg. Cee n. 822/87.
2)
ai produttori le cui
superfici siano atte a produrre vini di qualità DOC e DOCG o IGT i cui prodotti
siano largamente inferiori alle richieste del mercato.
Per quanto
attiene alle modalità applicative del paragrafo 1 si rimanda a quanto previsto
dal capitolo 5 inerente alle “Misure di regolarizzazione”.
Per quanto
riguarda l’applicazione del paragrafo 2, le disposizioni applicative, in merito
ai criteri di assegnazione e alle modalità di presentazione delle domande,
saranno emanate dalla DGA con successivo atto.
3.
DIRITTI DI REIMPIANTO
(
presentazione delle domande alle
Amministrazioni provinciali - modelli B, B1, B2, B3, B4,
B4 Flavescenza dorata, B5, B6 e modelli C, C1 e D, D1, D2, D3, D4, D5, D6 )
3.1 ESTIRPAZIONE REIMPIANTO
I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una
superficie impiantata a vite. Tali diritti devono essere esercitati nell’azienda
per la quale sono stati assegnati; in deroga a tale obbligo i diritti di
reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un’altra
azienda qualora:
a)
una parte dell’azienda interessata venga
trasferita a un’altra azienda; in tal caso i diritti possono essere esercitati
soltanto sulla superficie di quest’ultima nel limite della superficie
trasferita;
b)
le superfici dell’azienda che acquista i
diritti siano destinate alla produzione di vini DOCG o DOC o di vini a IGT o
alla coltura di piante madri per marze.
Pertanto non
è ammesso il trasferimento di diritti originati da un’estirpazione di uve atte a
produrre vini da tavola verso superfici di analoga categoria produttiva;
Fermo restando quanto stabilito al
precedente comma, al fine di garantire che il potenziale produttivo regionale
non aumenti in virtù del trasferimento di diritti, il diritto acquistato può
essere esercitato solo in superfici di categoria pari o superiore a quella della
superficie espiantata; in caso di esercizio di un diritto acquistato fuori
dall’ambito territoriale della Regione Lombardia i prodotti ottenuti dal vigneto
reimpiantato devono essere rivendicati nelle categorie corrispondenti ( esempio:
diritto originato dall’estirpazione di un vino da tavola può essere esercitato
solo su superfici atte a produrre vini IGT o DOCG e DOC e i relativi prodotti
devono essere rivendicati nelle rispettive categorie produttive).
Nel caso in cui il trasferimento avvenga da una superficie non irrigua verso una
superficie irrigua (dotata di impianti di irrigazione stabili, pertanto è
esclusa l’irrigazione di soccorso) è necessario applicare un coefficiente di
riduzione pari al 20% della superficie trasferita.
I trasferimenti di diritti di reimpianto
effettuati all’interno del territorio regionale devono essere registrati presso
i competenti uffici del registro.
I diritti di reimpianto devono
essere esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui
ha avuto luogo l’estirpazione. I diritti di reimpianto non utilizzati entro tale
periodo confluiscono automaticamente nella riserva regionale.
I diritti di
impianto concessi in virtù del Reg. Cee n. 822/87 e ancora validi all’entrata in
vigore della presente normativa, qualora non esercitati entro il periodo di
validità, confluiscono automaticamente nella riserva regionale.
3.2
ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO DI VIGNETI
COLPITI DA FLAVESCENZA DORATA
L’estirpazione di un vigneto colpito dalla Flavescenza dorata, con
corrispondente richiesta di contributo all’espianto o all’espianto e reimpianto
secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n.VII/960 del 3 agosto 2000, genera un
corrispondente diritto di reimpianto. Tali diritti, nel caso di finanziamento al
reimpianto, devono essere esercitati entro la data stabilita al punto 8.3
dell’allegato n. 11 della sopracitata deliberazione, mentre quelli generati
dalla sola estirpazione oggetto di contributo devono essere esercitati entro la
quinta campagna successiva a quella in cui è stata fatta la corrispondente
estirpazione. In entrambi i casi i diritti non sono trasferibili e devono essere
esercitati sulle superfici delle aziende da cui si sono generati.
I diritti che non vengono esercitati entro tali periodi sono automaticamente
assegnati alla riserva regionale.
Presentazione delle domande, istruttoria e controlli
1.
estirpazione e reimpianto all’interno della stessa azienda
I conduttori
devono presentare la notifica di estirpazione e la contestuale richiesta di
diritto di reimpianto (modello B) alle Amministrazioni provinciali competenti
per territorio.
Alle domande
di estirpazione devono essere allegati:
1.
le visure catastali e le planimetrie dei
mappali che si intendono estirpare;
2.
l’impegno del conduttore a reimpiantare su
una superficie di categoria pari o superiore a quella da cui il diritto è stato
generato con varietà autorizzate dalla vigente normativa, specificando ogni
singolo mappale impiantato e le relative varietà autorizzate;
3.
l’impegno del conduttore a effettuare il
reimpianto entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo la
corrispondente estirpazione.
Se i diritti di reimpianto non
risultano esercitati entro i termini stabiliti sono automaticamente riassegnati
alla riserva regionale. I reimpianti effettuati entro la scadenza del diritto,
senza la relativa comunicazione, sono a tutti gli effetti irregolari e soggetti
quindi all’estirpazione coatta e alla sanzione pecuniaria prevista dalla vigente
normativa.
Le
Amministrazioni provinciali, dopo aver ricevuto la richiesta di estirpazione,
effettuano entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il sopralluogo presso
l’azienda per verificare l’effettiva esistenza del vigneto, la zona di
classificazione (tavola, IGT, DOC e DOCG.) e l’eventuale presenza di sistemi di
irrigazione. Il relativo verbale di accertamento preventivo (modello B1) deve
essere inviato per conoscenza al conduttore, unitamente al modello B2
(dichiarazione di estirpazione) .
Il conduttore è tenuto ad effettuare
l’estirpazione entro 6 mesi dalla data in cui è stato effettuato il sopralluogo
e darne comunicazione all’Amministrazione provinciale entro 30 giorni
dall’avvenuta estirpazione.
L’Amministrazione provinciale verifica con
sopralluogo l’avvenuta estirpazione (modello B3), e provvede, entro 90 giorni
dalla comunicazione di avvenuta estirpazione, a rilasciare il corrispondente
diritto di reimpianto (modello B4 ) che viene inviato al conduttore unitamente
al modello di notifica di avvenuto reimpianto (modello B5).
Il diritto
di reimpainto deve riportare le rese di produzione delle rispettive superfici
estirpate, ottenute, per i vini DOC, DOCG e IGT dai rispettivi disciplinari di
produzione, e, per i vini da tavola, dalla resa media regionale di tali vini,
che è determinata annualmente dalla DGA .
Il conduttore è tenuto a comunicare
all’Amministrazione provinciale l’avvenuto impianto ( modello B5) entro 30
giorni dalla effettuazione dello stesso.
Per ogni
campagna l’Amministrazione provinciale effettua un controllo a campione del 5%
di tutte le superfici che sono state oggetto di reimpianto per quella campagna
(modello B6).
1.2
estirpazione o estirpazione e
reimpianto di vigneti colpiti da Flavescenza dorata
Alle domande
(modello B) devono inoltre essere allegati:
1.
le visure catastali e
le planimetrie dei mappali che si intendono estirpare;
2.
l’impegno del
conduttore a reimpiantare su una superficie di categoria pari o superiore a
quella da cui il diritto è stato generato, secondo quanto disposto al precedente
punto 3.1 (solo nel caso di estirpazione e reimpianto);
3.
copia del modello
unico della domanda di contributo (secondo quanto previsto dall’allegato n. 11
della d.g.r. VII/960 del 3 agosto 2000);
4.
la certificazione
attestante la presenza della malattia, secondo quanto previsto dall’allegato 11
della d.g.r. citata al precedente punto.
L’Amministrazione provinciale entro 60 giorni dal ricevimento della domanda
effettua il sopralluogo presso l’azienda per verificare l’effettiva esistenza
del vigneto, la zona di classificazione e l’eventuale presenza di sistema di
irrigazione e, se possibile, i sintomi della presenza della fitopatia e la
percentuale di piante colpite. Il relativo verbale di sopralluogo (modello B1)
deve essere inviato per conoscenza al conduttore, unitamente al modello B2
(dichiarazione di estirpazione del vigneto.
Il produttore è tenuto all’effettuazione
dell’espianto entro 6 mesi dalla presentazione della domanda, comunque
successivamente all’avvenuto sopralluogo dell’Amministrazione provinciale di cui
al precedente punto e a darne comunicazione alla stessa (modello B2) entro 30
giorni dalla sua effettuazione.
L’Amministrazione provinciale verifica con sopralluogo l’avvenuta estirpazione
(modello B3) e provvede entro 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta
estirpazione, a rilasciare il corrispondente diritto di reimpianto ( modello B4
Flavescenza dorata) che viene inviato al conduttore unitamente al modello di
notifica di avvenuto reimpianto (modello B5).
Il conduttore è tenuto a comunicare
all’Amministrazione provinciale l’avvenuto impianto
(modello B5) entro trenta giorni
dall’effettuazione dello stesso. L’amministrazione provinciale, entro 60 giorni
dalla comunicazione, effettua il sopralluogo per verificare l’avvenuto impianto
(modello B6).
2. trasferimento del diritto di
reimpianto
Le richieste di reimpainto (modello C )
effettuato in virtù di un diritto trasferito, devono essere presentate
all’Amministrazione provinciale sul cui territorio si intende esercitare il
diritto.
Alla domanda devono essere allegati:
1. le visure catastali e le planimetrie dei mappali sui quali il conduttore
intende effettuare l’impianto;
2. la documentazione relativa alla trascrizione dell’atto di acquisto registrata
presso l’ufficio del registro competente o, in caso di acquisti da Regioni che
prevedono diversa forma di controllo, il documento equipollente;
3. la
dichiarazione del conduttore che si impegna, in caso di acquisto del diritto
fuori dall’ambito territoriale della Regione Lombardia, a rivendicare le
produzioni ottenute dalle superfici in questione nell’ambito delle
corrispondenti categorie produttive.
L’Amministrazione provinciale effettua il sopralluogo per verificare l’idoneità
produttiva delle superfici oggetto della domanda (modello C1) e, entro 90 giorni
dal ricevimento della domanda, comunica all’interessato il nulla osta
all’effettuazione dell’impianto.
In caso di esercizio di diritti provenienti
da altre Amministrazioni provinciali o regionali, l’Amministrazione provinciale
è tenuta a richiedere all’Amministrazione che ha rilasciato il diritto la
documentazione comprovante la validità del diritto che il conduttore intende
esercitare, l’originale del diritto stesso o copia conforme e la documentazione
relativa alla registrazione dell’atto presso l’ufficio del registro, o , per
diritti provenienti da altre Regioni, documento equipollente.
Inoltre se
l’estirpazione è avvenuta su una superficie non irrigua e l’impianto è previsto
su una superficie irrigua, l’Amministrazione provinciale rilascia il nulla osta
all’impianto per una superficie decurtata del 20% rispetto a quella estirpata.
Il diritto
di reimpianto deve essere esercitato entro il termine di validità del diritto
stesso, e comunque entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto
luogo l’estirpazione.
3.2 REIMPIANTO ANTICIPATO
(presentazione delle domande alle Amministrazioni provinciali – modelli D, D1,
D2, D3, D4,D5,D6)
Possono essere rilasciati diritti
di reimpianto anticipato ai conduttori che si impegnano a estirpare una
superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in
cui tale superficie è stata piantata, a condizione che i produttori siano in
grado di dimostrare di non possedere diritti di impianto, o non in numero
sufficiente , per impiantare tutta la superficie interessata e che si impegni a
stipulare una garanzia fideiussoria o bancaria a favore dell’Amministrazione
provinciale competente per territorio, valida fino all’avvenuta estirpazione del
vigneto e di valore pari al 110% del valore di riferimento del vigneto. Lo
svincolo della garanzia è rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo
dell’avvenuta estirpazione.
I valori di
riferimento per il vigneto sono stabiliti in:
5.000 Euro
/ha per superfici atte a produrre vini DOCG o DOC;
3.000 Euro
/ha per superfici atte a produrre vini da tavola a IGT;
Non sono concessi diritti di reimpianto anticipato per superfici atte a produrre
vini da tavola.
I diritti per il reimpianto anticipato devono essere esercitati nella stessa
azienda per la quale sono stati assegnati. Tali diritti di reimpianto riguardano
una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto o avrà
luogo l’estirpazione.
Presentazione della domanda, istruttoria e controlli
Il conduttore
che intenda avvalersi della possibilità del reimpianto anticipato deve fare
domanda alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio (modello D).
Alle domande devono essere allegati:
1.
Le visure catastali e le planimetrie dei
mappali che si intendono impiantare, e quelle inerenti alla superficie che sarà
oggetto di espianto;
2.
la garanzia fideiussoria originale,
stipulata a favore dell’Amministrazione provinciale, per gli ettari o le
frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto di estirpazione, valida
fino al momento in cui sarà effettuata l’estirpazione;
3.
la dichiarazione del conduttore sulla
destinazione delle uve in cui sia garantito che non sarà effettuata la
commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto che si intende
estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto. Tale norma deve essere
garantita attraverso l’assunzione dell’impegno a mettere in circolazione i
prodotti vitivinicoli ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici oggetto di
nuovi impianti o, in alternativa quelli ottenuti dalle superfici che saranno
oggetto di estirpazione, solo se destinati alla distillazione da cui non può
essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o
inferiore a 80% vol.
4.
la dichiarazione del produttore con
l’impegno ad effettuare l’estirpazione entro la terza campagna successiva
all’impianto dandone comunicazione all’Amministrazione provinciale entro trenta
giorni dall’avvenuto espianto.
5.
la dichiarazione di non possedere diritti
di reimpianto o non in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie
interessata.
L’ Amministrazione provinciale effettua l’istruttoria della documentazione e il
sopralluogo aziendale entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (modello
D1). Se l’istruttoria è positiva l’Amministrazione provinciale rilascia al
conduttore il diritto per l’effettuazione del reimpianto anticipato (modello
D2). Dal momento del ricevimento di tale diritto il conduttore deve effettuare
l’impianto entro i sei mesi successivi, dandone comunicazione scritta
all’Amministrazione provinciale (modello D3) da inviare in allegato al modello
D2 entro trenta giorni dall’effettuazione dell’impianto stesso, pena il
decadimento del diritto stesso e il divieto di presentare una nuova domanda fino
alla campagna successiva a quella in cui è stata presentata la domanda.
L’Amministrazione provinciale effettua il sopralluogo per verificare le
caratteristiche dell’impianto realizzato (modello D4).
Entro la terza campagna successiva
all’impianto il produttore deve effettuare l’estirpazione corrispondente,
dandone comunicazione all’Amministrazione provinciale (modello D5) entro 30
giorni dall’effettuazione della stessa.
L’ Amministrazione provinciale
verifica con sopralluoghi aziendali l’avvenuto espianto (modello D6) ed emana la
liberatoria della garanzia fideiussoria entro 10 giorni dalla data del
sopralluogo.
Nel caso in cui il conduttore non
estirpi il vigneto che ha generato il diritto, lo stesso è considerato
irregolare ai sensi della vigente normativa e pertanto soggetto sia
all’estirpazione coatta a carico del conduttore, sia al pagamento delle sanzioni
previste.
3.3 COMUNICAZIONI
Le Amministrazioni provinciali sono tenute a comunicare alla DGA i seguenti
dati:
1)
le variazioni del potenziale produttivo per
ogni campagna di riferimento entro 90 giorni dal termine della campagna stessa;
le comunicazioni devono essere inviate informatizzate sul software specifico
predisposto dal SIAN;
2)
i diritti che risultano non esercitati
entro il termine di scadenza;
3)
le infrazioni alle norme comunitarie,
nazionali e del presente atto in merito all’uso dei diritti di nuovo impianto o
di reimpianto, entro 30 giorni dalla rilevazione dell’infrazione stessa.
ALLEGATO N. 3
RICONVERSIONE E
RISTRUTTURAZIONE
Piano regionale
Obiettivi
La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ha l’obiettivo primario di
adeguare la produzione alle richieste del mercato, attraverso la riconversione
varietale, anche mediante sovrainnesto, la diversa collocazione del reimpianto o
il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Il regime non si
applica invece per il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro
ciclo produttivo. Per rinnovo normale si intende il reimpianto della stessa
particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione.
Presentazione dei progetti
Al fine di operare un’ efficace programmazione territoriale i progetti di
ristrutturazione possono essere presentati solo in forma collettiva e per unità
di territorio omogenee dagli enti che si occupano di programmazione vitivinicola
(Consorzi di tutela e/o cooperative e associazioni, Cantine sociali).
I progetti devono contenere:
1.
le indicazioni
programmatorie individuate per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal
progetto stesso;
2.
la descrizione delle principali
problematiche della zona di riferimento, gli obiettivi e le strategie di
intervento, le indicazioni tecnico-operative individuate per il raggiungimento
degli obiettivi;
3.
la dimensione e la durata del progetto, le
scadenze annuali con le misure che intendono attuare e la corrispondente
superficie interessata.
I progetti territoriali possono essere attuati attraverso la realizzazione di
sottoprogetti che, nel rispetto delle linee generali definite dal progetto di
zona, consentano di raggiungere obiettivi operativi specifici.
I progetti
possono avere un periodo di esecuzione massimo di cinque anni.
Non sono ammessi progetti di
ristrutturazione e riconversione al fine di ottenere superfici atte a produrre
vini da tavola. Nel caso in cui il progetto comportasse l’estirpazione di viti
atti a produrre vini da tavola e la ristrutturazione o riconversione comportasse
un impianto di superfici atte a produrre vini a IGT o v.q.p.r.d., i
corrispondenti diritti di reimpianto devono essere decurtati di una percentuale
pari al 10% della superficie estirpata.
Inoltre nel caso in cui il reimpianto venga attuato su superfici irrigue
e il diritto provenga da una superficie non irrigua, tale diritto deve essere
decurtato di una percentuale pari al 20% della superficie estirpata.
I piani di ristrutturazione devono essere presentati alla DGA che effettua
l’istruttoria e, in base alle dotazioni finanziarie e ai criteri di attuazione
predisposti da successive normative comunitarie o nazionali, chiede agli enti
che hanno presentato i progetti l’eventuale documentazione integrativa
necessaria e stabilisce i criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei
contributi comunitari previsti, al fine di predisporre il piano regionale di
ristrutturazione e riconversione.
Le attività di istruttoria e controllo dell’esecuzione dei progetti approvati
sono effettuate dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio,
secondo quanto disposto da un successivo atto della DGA.
ALLEGATO N. 4
SANZIONI
1.
Regolarizzazione
a)
Se le domande presentate dai produttori ai
sensi dell’allegato n. 2 “Misure di regolarizzazione” hanno esito negativo, è
applicata una sanzione finanziaria di importo pari al 30% del valore di mercato
del vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate a partire dalla data
di presentazione delle domande fino alla data di rigetto della stessa, oppure
b)
il produttore è tenuto a mandare alla
distillazione una quantità di vino equivalente al vino ottenuto da uve
proveniente dalle zone interessate alla data di presentazione della domanda fino
alla data in cui la domanda è stata respinta. Tuttavia non può essere distillato
alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore all’80% vol.
2.
Impianti irregolari
Le superfici piantate con varietà
di viti classificate come varietà di uve da vino piantate a decorrere dal 1°
settembre 1998, contravvenendo alle disposizioni sancite dal Reg. Cee 822/87,
dal Reg. n. 1493/99 nonché da quanto disposto dalla presente deliberazione, sono
estirpate e le spese connesse sono a carico del produttore interessato; il
produttore è inoltre tenuto al pagamento delle seguenti sanzione secondo le
modalità contenute dalla vigente normativa:
Le disposizioni attuative inerenti
all’applicazione del presente capitolo saranno emanate con successivo atto.
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