NORME APPLICATIVE O.C.M. VITIVINICOLO
Visto
il Reg. Ce n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare le norme
previste al Titolo II°, Capi I, III e IV per quanto riguarda il potenziale
produttivo, l'impianto di vigneti, le misure di ristrutturazione e riconversione
e le disposizioni generali;
Visto
il Reg. Ce n. 1227/2000, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. Ce n. 1493/99 in ordine al potenziale produttivo e in
particolare le norme previste ai Capi I, III e IV;
Considerato
che il Reg. Ce n. 1493/99 vieta l’impianto di vigneti con varietà come uve da
vino fino al 31 luglio 2010 e che sono previste deroghe a tale divieto solo in
forza dei seguenti diritti:
1.
diritti di nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione o di
esproprio per motivi di pubblica utilità;
2.
diritti di nuovi impianti destinati alla sperimentazione viticola;
3.
diritti di nuovi impianti destinati alla coltura di piante madri per
marze.
4.
diritti di nuovo impianto per superfici i cui prodotti vitivinicoli sono
destinati esclusivamente al consumo familiare;
5.
diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di un
v.q.p.r.d. o di un vino da tavola designato mediante un’indicazione
geografica, qualora sia stato riconosciuto che la rispettiva produzione sia, a
causa delle caratteristiche qualitative, largamente inferiore alla domanda;
6.
diritto di reimpianto.
7.
diritto di impianto prelevato da una riserva;
Visti
gli artt. 2, 3, 4, 5 del Capo II del Reg. Ce n. 1227/2000 relativi alle
condizioni di applicazione per la concessione dei diritti di impianto e di
reimpianto;
Visto
il DM 27 luglio 2000 recante: “Norme di attuazione del Reg. Ce n. 1493/99 e
del Reg. Ce n. 1227/00 concernente l’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo” pubblicato sulla GU n. 184 dell' 8 agosto 2000, e in particolare
gli articoli 3 e 4 che demandano alle Regioni la concessione dei diritti di
nuovo impianto e di reimpianto e le relative modalità e procedure di
autorizzazione;
Visto
il paragrafo 2 dell’art. 3 dello stesso DM che fissa in 10 are la superficie
massima impiantabile per la produzione di prodotti vitivinicoli destinati al
consumo familiare;
Visto
il paragrafo 2 dell’art. 4 dello stesso DM che autorizza le Regioni ad
avvalersi della facoltà di concedere il reimpianto anticipato, secondo quanto
previsto all’art. 4, paragrafo 2 del reg. Ce n.1227/2000;
Visto
l’art. 5, paragrafo 1 del Reg. Ce n. 1493/99 con cui la Commissione stabilisce
la creazione di riserve nazionali o regionali dei diritti di impianto;
Visto
l’art. 5 del sopracitato DM che stabilisce che le Regioni istituiscano le
riserve regionali dei diritti e stabiliscano i criteri di assegnazione, e gli
eventuali importi dovuti, per gli imprenditori a cui sono stati concessi diritti
prelevati dalla riserva regionale per l’impianto di vigneti la cui produzione
abbia sicure possibilità di essere commercializzata;
Visto
il paragrafo 6 dell’art. 6 dello stesso DM che limita la validità di un
diritto di reimpianto alla quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto
luogo l’estirpazione;
Visto
l’art. 2, paragrafo 3 del Reg. Ce n. 1493/99 che concede la possibilità di
utilizzare le deroghe previste per regolarizzare le superfici vitate impiantate
contravvenendo alle disposizioni del Regolamento Cee n. 822/87;
Richiamato
il Decreto Legislativo recante “
Disposizioni sanzionatorie del Reg. Ce n. 1493/99 relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo” e in particolare l’articolo 2 “violazioni
in materia di potenziale vitivinicolo”, par.3 che stabilisce ai punti a) e b)
che le Regioni fissino gli importi dovuti dai produttori;
Considerato
che per l’applicazione delle deroghe
previste all’art. 2, paragrafo 3 del Reg. Ce n. 1493/99, in merito alla
possibilità di commercializzare i vini prodotti da vigneti impiantati
anteriormente al 1° settembre 1998 contravvenendo a quanto disposto dal Reg.
Cee n. 822/87, il DM del 27 luglio 2000 sopra citato prevede che le domande di
regolarizzazione siano presentate alle Regioni a partire dal primo agosto 2000 e
che dalla data della presentazione della domanda, secondo quanto previsto
dall’art. 2 del Reg. Ce n.1227/00, la produzione di tali superfici possa
essere regolarmente commercializzata;
Visto
l’art. 11 del Reg. 1493/99 in merito agli aiuti comunitari previsti per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
Considerato
che il DM del 27 luglio 2000 sopra citato stabilisce che ai fini
dell’applicazione delle misure di sostegno comunitario previste per la
ristrutturazione e la riconversione dei vigneti le Regioni approvino un piano di
interventi e fissino le procedure e le disposizioni per la predisposizione,
l’approvazione, la realizzazione e il controllo della corretta esecuzione dei
progetti presentati;
Visto
l’art.1 del DM recante “Norme per l’attuazione del regolamento (CE) n.
1493/99- inventario delle superfici vitate” ove si stabilisce che le persone
fisiche e giuridiche che coltivano vigneti sono obbligate a presentare le
dichiarazioni delle superfici vitate entro il 31 marzo 2001;
Visto
l’art. 4 dello stesso DM ove si stabilisce che la presentazione della
dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l’accesso
alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria e che
le stesse dichiarazioni sono valide ai fini delle iscrizioni delle stesse negli
albi dei vigneti DOCG, DOC e negli elenchi delle vigne IGT;
Vista
la definizione di superficie vitata come riportata all’art. 6 del DM sopra
citato;
Visto
l’art. 9 dello stesso DM che stabilisce che le Regioni istituiscano e
gestiscano un sistema di verifica e controllo del potenziale viticolo;
Vista
la l.r. n. 11 del 4 luglio 1998 di riordino delle competenze regionali e
conferimento di funzioni in materia di agricoltura e in particolare:
1.
l’art. 3 (funzioni riservate alle Regioni) che riserva alla competenza
regionale i compiti concernenti la formulazione degli indirizzi programmatici
generali e settoriali e il coordinamento delle funzioni delegate e la relativa
vigilanza; l’attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale
previsti in campo agricolo dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale;
la ricerca applicata le attività sperimentali e dimostrative;
2.
l’art 7 par. 2 comma h) con cui vengono delegate alle Amministrazioni
provinciali competenti l’istruttoria, l’accertamento e i controlli per
l’erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative
comunitarie, nonché gli interventi di mercato;
Vista
la d.g.r. n. VII/960 del 03/08/2000 con le disposizioni attuative dello sviluppo
rurale 2000-2006 e in particolare la misura U (3.21) inerente al finanziamento
concesso per i trattamenti fitosanitari, l’estirpazione e il reimpianto di
vigneti colpiti dalla Flavescenza dorata;
Considerato
che è necessario, ai sensi di quanto disposto al Titolo III, art. 37 del Reg.
Ce n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale, garantire la coerenza tra le
misure dello sviluppo rurale e quelle delle Organizzazioni di mercato, in
particolare per quanto attiene al divieto di finanziamento di misure aventi
medesima tipologia di intervento;
Considerato
che è necessario, per quanto sopra richiamato, stabilire le norme e le modalità
di applicazione delle disposizioni sancite dal Reg. Ce n.1493/99 e dal Reg. Ce
n.1227/00 per quanto attiene al potenziale produttivo regionale, all’impianto
di vigneti, alle misure di ristrutturazione e riconversione e alle misure
generali di applicazione, secondo quanto riportato negli allegati n. 1, 2, 3, 4
formati rispettivamente da pagine 58, 5, 2, 1, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Considerato
che è inoltre necessario incaricare
la Direzione Generale Agricoltura affinché con atti del Direttore Generale
definisca le procedure per l’applicazione operativa delle misure per cui non
sono state ancora emanate dalla Commissione e dal Ministero le corrispondenti
normative di applicazione;
Considerata
la necessità di abrogare tutti gli atti regionali di applicazione del Reg. Cee
n. 822/87 inerente all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
vigore fino al 1° agosto 2000, e in particolare la d.g.r. n. 29845 del 15
luglio 1997 concernente “Approvazione criteri e modalità per il trasferimento
del diritto di reimpianto dei vigneti - Reg. Cee n. 822/87 art. 7 comma II” e
la relativa d.g.r. di rettifica n. 6/32727 del 28 novembre 1997 di pari oggetto,
nonché il punto 4 (vigneti abbandonati) dell’allegato alla DGR 3 agosto 2000
n. VII/904, in quanto materia ricompresa nel presente atto;
Dato
atto che il gruppo di lavoro
regionale, istituito con d.d.g. n. 8585 del 04/02/00 e costituito da
rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura, delle OO.PP, dei Consorzi
di tutela dei vini DOC, degli Stap e delle Province ha positivamente valutato i
contenuti del presente atto;
Ad unanimità dei voti
espressi nelle forme di legge
Recepite le premesse che
formano parte integrante del presente atto:
1)
di istituire la riserva regionale dei diritti secondo quanto riportato
nell’allegato n. 1 “Diritti di impianto”, formato da n. 58 pagine, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2)
di concedere l’autorizzazione all’impianto e reimpianto di vigneti,
in deroga al divieto di impianto sancito dal Regolamento Ce n. 1493/99 fino al
31 luglio 2010, per le finalità e secondo le modalità applicative contenute
nell’allegato n.1 “Diritti di impianto”di cui al comma precedente;
3)
di applicare le deroghe previste dalla normativa comunitaria per la
regolarizzazione delle superfici vitate impiantate anteriormente al 1°
settembre 1998 contravvenendo alle disposizioni contenute nel Reg. Cee n.822/87,
secondo le modalità previste dall’art.2, paragrafo 3 del Reg. Ce n. 1493/99,
secondo quanto riportato nell’allegato n. 2 “Misure di regolarizzazione”,
formato da n 5 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e di comminare le relative sanzioni previste dalla
vigente normativa;
4)
di dare applicazione alle misure previste dal Reg. Ce 1493/99 per la
riconversione e ristrutturazione dei vigneti, secondo quanto previsto dall’
allegato n. 3 “Misure di riconversione e ristrutturazione dei vigneti”,
formato da n.2 pagine che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
5)
di incaricare il Direttore Generale Agricoltura affinché assuma con
propri provvedimenti le procedure per l’applicazione operativa delle diverse
misure previste dalla presente deliberazione e delle misure per cui la
Commissione europea e il Ministero non abbiano ancora emanato le normative
attuative corrispondenti;
6)
di applicare le sanzioni previste dal Regolamento Ce n. 1493/99 di
estirpazione obbligatoria con spese a carico del produttore, e le relative
sanzioni pecuniarie secondo quanto stabilito dalla vigente normativa , a coloro
che abbiano impiantato un vigneto successivamente al 1°settembre 1998 con
varietà di uve da vino senza rispettare le disposizioni delle normative
comunitarie, nazionali e della presente deliberazione in merito all’esercizio
dei diritti di impianto, secondo quanto stabilito nell’allegato n. 4
“Sanzioni”, formato da 1 pagina, che costituisce parte integrale e
sostanziale della presente deliberazione.
7)
di abrogare la d.g.r. n. 29845 del 15 luglio 1997 concernente “
Approvazione criteri e modalità per il trasferimento del diritto di reimpianto
dei vigneti - Reg. Cee n.822/87 art.7 comma II “ e la relativa d.g.r. di
rettifica n. 6/32727 del 28 novembre 1997 di pari oggetto, e tutti gli atti
regionali di applicazione del Reg. Cee n.822/87 inerente all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo e il punto 4 (vigneti abbandonati)
dell’allegato alla DGR 3 agosto 2000 n. VII/904;
8)
di trasmettere al Ministero per le politiche agricole e all’AIMA il
presente provvedimento per il seguito di competenza nei confronti dell’Unione
Europea;
9)
di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia in quanto rilevante atto di
programmazione.
IL SEGRETARIO
DIRITTI DI IMPIANTO
Ai fini dell’applicazione della presente normativa si intende per:
Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell’anno successivo;
Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate presenti nell’azienda, impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino e i diritti di impianto e di reimpianto posseduti;
Conduttore: la persona fisica o giuridica che , a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, delle eventuali misure di regolarizzazione richieste, delle domande di contributi e di tutte le variazioni del potenziale dell’azienda che conduce. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA), che deve essere sempre indicato in ogni richiesta o comunicazione effettuata. Il CUAA è il Codice Fiscale dell’impresa (che può coincidere con la Partita IVA) o, per le ditte individuali, il Codice Fiscale della persona.
Superficie vitata: Per superficie vitata si intende quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e a da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:
a) superficie vitata ricadente su un’intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l’intera superficie catastale della particella, comprese le capezzagne presenti;
b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerare è quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto, ovvero fino a un massimo di 3 metri per le aree di servizio, comprese le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
c) superficie vitata di
filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerare, per quanto
attiene alle fasce laterali, è fino a un massimo di 1.5 metri per lato e di tre
metri sulle testate per le aree di servizio, comprese le capezzagne qualora
effettivamente esistenti.
Vigneto (unità vitata omogenea): impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico conduttore, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.
Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi.
Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle innestate o non innestate per la produzione di uve classificate per la produzione di vino, o per la coltura di piante madri per marze.
Diritto di impianto: autorizzazione all’impianto di un vigneto alle condizioni stabilite dalla presente normativa.
Diritto di reimpianto: autorizzazione, su una superficie equivalente in cultura pura a quella estirpata, a effettuare un impianto di viti, entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione regolarmente dichiarata. Il diritto è concesso anche nel caso in cui l’ertirpazione riguardi una superficie vitata, eventualmente non in produzione, dove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di viti, o di ceppi di viti, per almeno il 50% della superficie totale dell’unità vitata corrispondente;
Fallanze: quando le fallanze presenti all’interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto, né dare comunicazione dell’avvenuta estirpazione.
Con atto della Direzione Generale Agricoltura (di seguito definita DGA) è istituita la riserva regionale dei diritti, aggiornata con cadenza annuale.
Nella riserva confluiscono:
i diritti di nuovo impianto, i diritti di impianto o reimpianto, compresi quelli rilasciati ai sensi del Reg. Cee n. 822/87, non esercitati entro i termini prescritti;
i diritti di impianto nuovamente creati;
la parte eccedente della superficie dei diritti derivati dall’acquisto da parte di un produttore di un diritto di reimpianto ai sensi dell’art.2, paragrafo 6 lettera b) del reg. Ce n. 1493/99.
I diritti di impianto attribuiti a una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi entro tale periodo si estinguono.
I diritti di impianto prelevati dalla riserva devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se tali diritti non vengono esercitati nei termini previsti, sono automaticamente riassegnati alla riserva regionale.
L’assegnazione dei diritti della riserva ai produttori è disposta con atto della DGA nel quale vengono definiti i criteri e le priorità di assegnazione, l’eventuale prezzo di cessione , tenuto conto di quanto disposto all’art. 5 paragrafo 3 lettere a) e b) del Reg. Ce n. 1493/99) e le modalità di presentazione delle domande.
Le
richieste di diritti di nuovo impianto devono essere inoltrate dal conduttore
dell’azienda ai competenti uffici della DGA o alle Amministrazioni
provinciali, secondo quanto riportato negli appositi modelli allegati . Le
autorizzazioni all’esercizio dei relativi diritti sono concesse con atto della
Direzione Generale Agricoltura nei casi e con le modalità di seguito elencati.
Tali diritti devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna
successiva a quella in cui sono stati concessi; i diritti che generano un
corrispondente diritto di reimpianto che non vengono esercitati in tale periodo
sono automaticamente riassegnati alla riserva regionale, tutti gli altri si
estinguono.
2.1 MISURE DI RICOMPOSIZIONE E ESPROPRIO
(presentazione
delle domande alle Amministrazioni provinciali)
E’ autorizzata la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale.
L’autorizzazione è
concessa per una superficie pari al 105% della superficie oggetto delle misure
di ricomposizione o di esproprio.
Le
Amministrazioni provinciali effettuano l’istruttoria e i controlli secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in tema di espropri e dalla presente
deliberazione in merito all’esercizio di tali diritti e comunicano l’esito
alla DGA, che provvede a rilasciare il diritto.
2.2 IMPIANTI DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI PIANTE MADRI PER MARZE
(presentazione
delle domande alla DGA)
I
diritti per l’autorizzazione all’impianto di piante madri per marze è
concessa unicamente ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che
disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (DPR
n.1164/69) e limitatamente alle varietà iscritte al catalogo nazionale.
L’autorizzazione
è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
1)
sia assicurata la conduzione del fondo interessato all’impianto;
2)
l’uva prodotta da detti impianti deve essere distrutta prima della fase
fenologica dell’invaiatura con l’eccezione della quantità necessaria per le
verifiche ampelografiche e sanitarie; in alternativa i prodotti ottenuti da
dette superfici possono essere messi i circolazione solo se destinati alla
distillazione, da cui comunque non può essere distillato alcole con titolo
alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol;
3)
l’impianto deve essere estirpato entro l’inizio della campagna
viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del
prelievo delle marze, le spese connesse all’estirpazione sono a carico del
produttore. L’estirpazione di detti vigneti non genera alcun diritto di
reimpianto. In alternativa il produttore può presentare domanda per
l’assegnazione di un diritto prelevato dalla riserva o utilizzare un diritto
di reimpianto, per poter produrre vino destinato alla commercializzazione.
L’estirpazione
di un vigneto impiantato in virtù del presente capitolo non genera diritti di
reimpianto.
I
diritti di nuovo impianto per la produzione di marze concessi anteriormente al 1°
agosto 2000 e le condizioni sull’uso di tali diritti restano validi durante il
periodo di produzioni di tali piante. Dopo la fine del periodo di produzione si
applica quanto disposto nei paragrafi 1, 2 e 3 sopra citati.
Presentazione
delle domande, istruttoria e controlli
Le domande devono essere presentate alla DGA che provvede
all’istruttoria e al rilascio del diritto. Alla domanda devono essere
allegati:
1. copia delle visure catastali e delle planimetrie dei mappali su cui
si intende effettuare l’impianto;
2. dichiarazione del conduttore che si impegna a non commercializzare i
prodotti ottenuti , secondo quanto disposto dal precedente paragrafo 2, e a
estirpare il vigneto o ad ottenere un diritto secondo quanto stabilito nel
precedente paragrafo 3.
2.3 IMPIANTI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE
(presentazione delle domande alla DGA)
I
diritti di nuovi impianti destinati alla sperimentazione sono concessi alle
aziende vitivinicole, singole o associate, ai Consorzi di tutela, agli Enti e
Istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo e che intendono
realizzare un progetto di ricerca o di sperimentazione.
La
richiesta di autorizzazione deve essere corredata del progetto di
sperimentazione che si intende attuare e che, oltre agli obiettivi e alla durata
della sperimentazione, deve indicare anche il referente scientifico responsabile
del progetto.
I
prodotti ottenuti da un vigneto sperimentare non possono essere commercializzati
o, se messi in circolazione possono essere destinati solo alla distillazione per
la produzione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o
superiore a 80%.
Al
termine del periodo di sperimentazione il vigneto deve essere estirpato e le
spese connesse sono a carico del produttore; tale estirpazione non genera alcun
diritto di reimpianto. In alternativa il produttore può fare domanda per
l’assegnazione di un diritto prelevato dalla riserva regionale, o utilizzare
un diritto di reimpianto, per poter commercializzare la produzione.
L’ente
responsabile del progetto è tenuto a trasmettere ogni anno entro il 31 dicembre
una relazione sui risultati della ricerca in corso.
I
diritti di impianto per sperimentazione e le relative condizioni d’uso,
concessi anteriormente al 1° agosto 2000 sono validi per il periodo di
autorizzazione concessa; tuttavia, al fine di effettuare un adeguamento
amministrativo, solo per il primo anno di applicazione della presente normativa,
il responsabile del progetto è tenuto a presentare entro il 31/12/2000 una
dichiarazione in merito allo stato di avanzamento della ricerca alla DGA, che
provvede a rilasciare una nuova autorizzazione ai sensi della normativa Ce e
nazionale in vigore.
Presentazione delle
domande, istruttoria e controlli
Le richieste devono essere
presentate alla DGA corredate da:
1.
il progetto di sperimentazione con il nominativo del referente
scientifico;
2.
le visure catastali e le planimetrie delle superfici oggetto
dell’impianto;
3.
la dichiarazione del richiedente sulla destinazione dei prodotti, che non
possono essere messi in commercio ai sensi di quanto disposto dal precedente
paragrafo, e l’impegno dello stesso all’estirpazione del vigneto, a sue
spese, al termine della sperimentazione.
La
DGA effettua l’istruttoria delle domande presentate e invia
all’Amministrazione provinciale la richiesta dell’effettuazione dei
controlli aziendali necessari per la verifica dell’idoneità delle superfici
all’impianto. L’Amministrazione provinciale effettua il sopralluogo e invia
l’esito alla DGA entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il
richiedente è tenuto ad esercitare il diritto entro le due campagne successive
al rilascio dello stesso, e a comunicare l’avvenuto impianto
all’Amministrazione provinciale entro 30 giorni dall’effettuazione dello
stesso.
Il
richiedente è tenuto inoltre ad inviare alla DGA ogni anno entro il 31 dicembre
una relazione in merito ai risultati della sperimentazione .
2.4 PRODOTTI DESTINATI
AL SOLO CONSUMO FAMILIARE
(presentazione
della notifica alle Amministrazioni provinciali – modello A)
I
conduttori che impiantano una superficie vitata per il solo consumo familiare,
devono darne comunicazione alle Amministrazioni provinciali (modello A) .La
comunicazione deve riportare l’impegno del produttore a non commercializzare i
prodotti ottenuti dalle superfici in oggetto, e l’autodichiarazione da cui si
evinca che l’azienda condotta non ha superfici vitate, comprese quelle oggetto
di notifica, superiori a 0.1 ettari.
2.5 DIRITTI DI IMPIANTO
NUOVAMENTE CREATI
(presentazione
delle domande alla DGA)
I diritti di nuovo
impianto di cui all’art. 6 del Reg. 1493/99 sono assegnati ai produttori che
ne facciano richiesta, secondo le seguenti modalità:
1)
ai produttori che intendono avvalersi delle deroghe previste dal Reg. Ce
n. 1493/99 art. 2, paragrafo 3, lettera b) per quanto attiene alla
regolarizzazione delle superfici impiantate contravvenendo le disposizioni del
Reg. Cee n. 822/87.
2)
ai produttori le cui superfici siano atte a produrre vini di qualità DOC
e DOCG o IGT i cui prodotti siano largamente inferiori alle richieste del
mercato.
Per
quanto attiene alle modalità applicative del paragrafo 1 si rimanda a quanto
previsto dal capitolo 5 inerente alle “Misure di regolarizzazione”.
Per
quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 2, le disposizioni applicative,
in merito ai criteri di assegnazione e alle modalità di presentazione delle
domande, saranno emanate dalla DGA con successivo atto.
3.1 ESTIRPAZIONE
REIMPIANTO
I diritti di reimpianto
sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie impiantata a
vite. Tali diritti devono essere esercitati nell’azienda per la quale sono
stati assegnati; in deroga a tale obbligo i diritti di reimpianto possono essere
parzialmente o totalmente trasferiti a un’altra azienda qualora:
a) una parte dell’azienda interessata venga trasferita a un’altra azienda; in tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto sulla superficie di quest’ultima nel limite della superficie trasferita;
b) le superfici dell’azienda che acquista i diritti siano destinate alla produzione di vini DOCG o DOC o di vini a IGT o alla coltura di piante madri per marze.
Pertanto non è ammesso il trasferimento di diritti originati da un’estirpazione di uve atte a produrre vini da tavola verso superfici di analoga categoria produttiva;
Fermo restando quanto
stabilito al precedente comma, al fine di garantire che il potenziale produttivo
regionale non aumenti in virtù del trasferimento di diritti, il diritto
acquistato può essere esercitato solo in superfici di categoria pari o
superiore a quella della superficie espiantata; in caso di esercizio di un
diritto acquistato fuori dall’ambito territoriale della Regione Lombardia i
prodotti ottenuti dal vigneto reimpiantato devono essere rivendicati nelle
categorie corrispondenti ( esempio: diritto originato dall’estirpazione di un
vino da tavola può essere esercitato solo su superfici atte a produrre vini IGT
o DOCG e DOC e i relativi prodotti devono essere rivendicati nelle rispettive
categorie produttive).
Nel caso in cui il trasferimento avvenga da una superficie non
irrigua verso una superficie irrigua (dotata di impianti di irrigazione stabili,
pertanto è esclusa l’irrigazione di soccorso) è necessario applicare un
coefficiente di riduzione pari al 20% della superficie trasferita.
I
trasferimenti di diritti di reimpianto effettuati all’interno del territorio
regionale devono essere registrati presso i competenti uffici del registro.
I diritti di reimpianto devono essere esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l’estirpazione. I diritti di reimpianto non utilizzati entro tale periodo confluiscono automaticamente nella riserva regionale.
I
diritti di impianto concessi in virtù del Reg. Cee n. 822/87 e ancora validi
all’entrata in vigore della presente normativa, qualora non esercitati entro
il periodo di validità, confluiscono automaticamente nella riserva regionale.
3.2
ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO DI VIGNETI COLPITI DA FLAVESCENZA DORATA
L’estirpazione di un
vigneto colpito dalla Flavescenza dorata, con corrispondente richiesta di
contributo all’espianto o all’espianto e reimpianto secondo quanto stabilito
dalla d.g.r. n.VII/960 del 3 agosto 2000, genera un corrispondente diritto di
reimpianto. Tali diritti, nel caso di finanziamento al reimpianto, devono essere
esercitati entro la data stabilita al punto 8.3 dell’allegato n. 11 della
sopracitata deliberazione, mentre quelli generati dalla sola estirpazione
oggetto di contributo devono essere esercitati entro la quinta campagna
successiva a quella in cui è stata fatta la corrispondente estirpazione. In
entrambi i casi i diritti non sono trasferibili e devono essere esercitati sulle
superfici delle aziende da cui si sono generati.
I diritti che non vengono
esercitati entro tali periodi sono automaticamente assegnati alla riserva
regionale.
1. estirpazione e reimpianto all’interno della stessa
azienda
I conduttori devono presentare la notifica di estirpazione e la contestuale richiesta di diritto di reimpianto (modello B) alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.
Alle domande di estirpazione devono essere allegati:
1. le visure catastali e le planimetrie dei mappali che si intendono estirpare;
2. l’impegno del conduttore a reimpiantare su una superficie di categoria pari o superiore a quella da cui il diritto è stato generato con varietà autorizzate dalla vigente normativa, specificando ogni singolo mappale impiantato e le relative varietà autorizzate;
3. l’impegno del conduttore a effettuare il reimpianto entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo la corrispondente estirpazione.
Se i diritti di reimpianto non risultano esercitati entro i termini stabiliti sono automaticamente riassegnati alla riserva regionale. I reimpianti effettuati entro la scadenza del diritto, senza la relativa comunicazione, sono a tutti gli effetti irregolari e soggetti quindi all’estirpazione coatta e alla sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.
Le
Amministrazioni provinciali, dopo aver ricevuto la richiesta di estirpazione,
effettuano entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il sopralluogo presso
l’azienda per verificare l’effettiva esistenza del vigneto, la zona di
classificazione (tavola, IGT, DOC e DOCG.) e l’eventuale presenza di sistemi
di irrigazione. Il relativo verbale di accertamento preventivo (modello B1) deve
essere inviato per conoscenza al conduttore, unitamente al modello B2
(dichiarazione di estirpazione) .
Il
conduttore è tenuto ad effettuare l’estirpazione entro 6 mesi dalla data in
cui è stato effettuato il sopralluogo e darne comunicazione
all’Amministrazione provinciale entro 30 giorni dall’avvenuta estirpazione.
L’Amministrazione
provinciale verifica con sopralluogo l’avvenuta estirpazione (modello B3), e
provvede, entro 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta estirpazione, a
rilasciare il corrispondente diritto di reimpianto (modello B4 ) che viene
inviato al conduttore unitamente al modello di notifica di avvenuto reimpianto
(modello B5).
Il
diritto di reimpainto deve riportare le rese di produzione delle rispettive
superfici estirpate, ottenute, per i vini DOC, DOCG e IGT dai rispettivi
disciplinari di produzione, e, per i vini da tavola, dalla resa media regionale
di tali vini, che è determinata annualmente dalla DGA .
Il
conduttore è tenuto a comunicare all’Amministrazione provinciale l’avvenuto
impianto ( modello B5) entro 30 giorni dalla effettuazione dello stesso.
Per
ogni campagna l’Amministrazione provinciale effettua un controllo a campione
del 5% di tutte le superfici che sono state oggetto di reimpianto per quella
campagna (modello B6).
1.2
estirpazione o estirpazione e
reimpianto di vigneti colpiti da Flavescenza dorata
Alle
domande (modello B) devono inoltre essere allegati:
1.
le visure catastali e le planimetrie dei mappali che si intendono
estirpare;
2.
l’impegno del conduttore a reimpiantare su una superficie di categoria
pari o superiore a quella da cui il diritto è stato generato, secondo quanto
disposto al precedente punto 3.1 (solo nel caso di estirpazione e reimpianto);
3.
copia del modello unico della domanda di contributo (secondo quanto
previsto dall’allegato n. 11 della d.g.r. VII/960 del 3 agosto 2000);
4.
la certificazione attestante la presenza della malattia, secondo quanto
previsto dall’allegato 11 della d.g.r. citata al precedente punto.
L’Amministrazione
provinciale entro 60 giorni dal ricevimento della domanda effettua il
sopralluogo presso l’azienda per verificare l’effettiva esistenza del
vigneto, la zona di classificazione e l’eventuale presenza di sistema di
irrigazione e, se possibile, i sintomi della presenza della fitopatia e la
percentuale di piante colpite. Il relativo verbale di sopralluogo (modello B1)
deve essere inviato per conoscenza al conduttore, unitamente al modello B2
(dichiarazione di estirpazione del vigneto.
Il
produttore è tenuto all’effettuazione dell’espianto entro 6 mesi dalla
presentazione della domanda, comunque successivamente all’avvenuto sopralluogo
dell’Amministrazione provinciale di cui al precedente punto e a darne
comunicazione alla stessa (modello B2) entro 30 giorni dalla sua effettuazione.
L’Amministrazione
provinciale verifica con sopralluogo l’avvenuta estirpazione (modello B3) e
provvede entro 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta estirpazione, a
rilasciare il corrispondente diritto di reimpianto ( modello B4 Flavescenza
dorata) che viene inviato al conduttore unitamente al modello di notifica di
avvenuto reimpianto (modello B5).
Il
conduttore è tenuto a comunicare all’Amministrazione provinciale l’avvenuto
impianto
(modello
B5) entro trenta giorni dall’effettuazione dello stesso. L’amministrazione
provinciale, entro 60 giorni dalla comunicazione, effettua il sopralluogo per
verificare l’avvenuto impianto (modello B6).
2. trasferimento del diritto di reimpianto
Le richieste di reimpainto
(modello C ) effettuato in virtù di un diritto trasferito, devono essere
presentate all’Amministrazione provinciale sul cui territorio si intende
esercitare il diritto.
Alla domanda devono essere
allegati:
1. le visure catastali e
le planimetrie dei mappali sui quali il conduttore intende effettuare
l’impianto;
2. la documentazione
relativa alla trascrizione dell’atto di acquisto registrata presso l’ufficio
del registro competente o, in caso di acquisti da Regioni che prevedono diversa
forma di controllo, il documento equipollente;
3.
la dichiarazione del conduttore che si impegna, in caso di acquisto del diritto
fuori dall’ambito territoriale della Regione Lombardia, a rivendicare le
produzioni ottenute dalle superfici in questione nell’ambito delle
corrispondenti categorie produttive.
L’Amministrazione
provinciale effettua il sopralluogo per verificare l’idoneità produttiva
delle superfici oggetto della domanda (modello C1) e, entro 90 giorni dal
ricevimento della domanda, comunica all’interessato il nulla osta
all’effettuazione dell’impianto.
In
caso di esercizio di diritti provenienti da altre Amministrazioni provinciali o
regionali, l’Amministrazione provinciale è tenuta a richiedere
all’Amministrazione che ha rilasciato il diritto la documentazione comprovante
la validità del diritto che il conduttore intende esercitare, l’originale del
diritto stesso o copia conforme e la documentazione relativa alla registrazione
dell’atto presso l’ufficio del registro, o , per diritti provenienti da
altre Regioni, documento equipollente.
Inoltre
se l’estirpazione è avvenuta su una superficie non irrigua e l’impianto è
previsto su una superficie irrigua, l’Amministrazione provinciale rilascia il
nulla osta all’impianto per una superficie decurtata del 20% rispetto a quella
estirpata.
Il
diritto di reimpianto deve essere esercitato entro il termine di validità del
diritto stesso, e comunque entro la quinta campagna successiva a quella in cui
ha avuto luogo l’estirpazione.
3.2
REIMPIANTO ANTICIPATO
(presentazione
delle domande alle Amministrazioni provinciali – modelli D, D1, D2, D3, D4,D5,
D6
)
Possono essere rilasciati diritti di reimpianto anticipato ai conduttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata, a condizione che i produttori siano in grado di dimostrare di non possedere diritti di impianto, o non in numero sufficiente , per impiantare tutta la superficie interessata e che si impegni a stipulare una garanzia fideiussoria o bancaria a favore dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, valida fino all’avvenuta estirpazione del vigneto e di valore pari al 110% del valore di riferimento del vigneto. Lo svincolo della garanzia è rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo dell’avvenuta estirpazione.
I valori di riferimento per il vigneto sono stabiliti in:
5.000 Euro /ha per superfici atte a produrre vini DOCG o DOC;
3.000 Euro /ha per superfici atte a produrre vini da tavola a IGT;
Non sono concessi diritti
di reimpianto anticipato per superfici atte a produrre vini da tavola.
I diritti per il
reimpianto anticipato devono essere esercitati nella stessa azienda per la quale
sono stati assegnati. Tali diritti di reimpianto riguardano una superficie
equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto o avrà luogo
l’estirpazione.
Il conduttore che intenda avvalersi della possibilità del reimpianto anticipato deve fare domanda alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio (modello D). Alle domande devono essere allegati:
1. Le visure catastali e le planimetrie dei mappali che si intendono impiantare, e quelle inerenti alla superficie che sarà oggetto di espianto;
2. la garanzia fideiussoria originale, stipulata a favore dell’Amministrazione provinciale, per gli ettari o le frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto di estirpazione, valida fino al momento in cui sarà effettuata l’estirpazione;
3. la dichiarazione del conduttore sulla destinazione delle uve in cui sia garantito che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto. Tale norma deve essere garantita attraverso l’assunzione dell’impegno a mettere in circolazione i prodotti vitivinicoli ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici oggetto di nuovi impianti o, in alternativa quelli ottenuti dalle superfici che saranno oggetto di estirpazione, solo se destinati alla distillazione da cui non può essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
4. la dichiarazione del produttore con l’impegno ad effettuare l’estirpazione entro la terza campagna successiva all’impianto dandone comunicazione all’Amministrazione provinciale entro trenta giorni dall’avvenuto espianto.
5. la dichiarazione di non possedere diritti di reimpianto o non in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie interessata.
L’ Amministrazione
provinciale effettua l’istruttoria della documentazione e il sopralluogo
aziendale entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (modello D1). Se
l’istruttoria è positiva l’Amministrazione provinciale rilascia al
conduttore il diritto per l’effettuazione del reimpianto anticipato (modello
D2). Dal momento del ricevimento di tale diritto il conduttore deve effettuare
l’impianto entro i sei mesi successivi, dandone comunicazione scritta
all’Amministrazione provinciale (modello D3) da inviare in allegato al modello
D2 entro trenta giorni dall’effettuazione dell’impianto stesso, pena il
decadimento del diritto stesso e il divieto di presentare una nuova domanda fino
alla campagna successiva a quella in cui è stata presentata la domanda.
L’Amministrazione
provinciale effettua il sopralluogo per verificare le caratteristiche
dell’impianto realizzato (modello D4).
Entro la terza campagna successiva all’impianto il produttore deve effettuare l’estirpazione corrispondente, dandone comunicazione all’Amministrazione provinciale (modello D5) entro 30 giorni dall’effettuazione della stessa.
L’ Amministrazione provinciale verifica con sopralluoghi aziendali l’avvenuto espianto (modello D6) ed emana la liberatoria della garanzia fideiussoria entro 10 giorni dalla data del sopralluogo.
Nel caso in cui il conduttore non estirpi il vigneto che ha generato il diritto, lo stesso è considerato irregolare ai sensi della vigente normativa e pertanto soggetto sia all’estirpazione coatta a carico del conduttore, sia al pagamento delle sanzioni previste.
Le Amministrazioni
provinciali sono tenute a comunicare alla DGA i seguenti dati:
1) le variazioni del potenziale produttivo per ogni campagna di riferimento entro 90 giorni dal termine della campagna stessa; le comunicazioni devono essere inviate informatizzate sul software specifico predisposto dal SIAN;
2) i diritti che risultano non esercitati entro il termine di scadenza;
3) le infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e del presente atto in merito all’uso dei diritti di nuovo impianto o di reimpianto, entro 30 giorni dalla rilevazione dell’infrazione stessa.
ALLEGATO
N. 3
Al fine di operare un’
efficace programmazione territoriale i progetti di ristrutturazione possono
essere presentati solo in forma collettiva e per unità di territorio omogenee
dagli enti che si occupano di programmazione vitivinicola (Consorzi di tutela
e/o cooperative e associazioni, Cantine sociali).
I progetti devono
contenere:
1.
le indicazioni programmatorie individuate per il raggiungimento degli
obiettivi definiti dal progetto stesso;
2. la descrizione delle principali problematiche della zona di riferimento, gli obiettivi e le strategie di intervento, le indicazioni tecnico-operative individuate per il raggiungimento degli obiettivi;
3. la dimensione e la durata del progetto, le scadenze annuali con le misure che intendono attuare e la corrispondente superficie interessata.
I progetti territoriali
possono essere attuati attraverso la realizzazione di sottoprogetti che, nel
rispetto delle linee generali definite dal progetto di zona, consentano di
raggiungere obiettivi operativi specifici.
I progetti possono avere un periodo di esecuzione massimo di cinque anni.
Non sono ammessi progetti di ristrutturazione e riconversione al fine di
ottenere superfici atte a produrre vini da tavola. Nel caso in cui il progetto
comportasse l’estirpazione di viti atti a produrre vini da tavola e la
ristrutturazione o riconversione comportasse un impianto di superfici atte a
produrre vini a IGT o v.q.p.r.d., i corrispondenti diritti di reimpianto devono
essere decurtati di una percentuale pari al 10% della superficie estirpata.
Inoltre nel caso in cui il reimpianto venga attuato su superfici irrigue
e il diritto provenga da una superficie non irrigua, tale diritto deve essere
decurtato di una percentuale pari al 20% della superficie estirpata.
I piani di
ristrutturazione devono essere presentati alla DGA che effettua l’istruttoria
e, in base alle dotazioni finanziarie e ai criteri di attuazione predisposti da
successive normative comunitarie o nazionali, chiede agli enti che hanno
presentato i progetti l’eventuale documentazione integrativa necessaria e
stabilisce i criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi
comunitari previsti, al fine di predisporre il piano regionale di
ristrutturazione e riconversione.
Le attività di
istruttoria e controllo dell’esecuzione dei progetti approvati sono effettuate
dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, secondo quanto
disposto da un successivo atto della DGA.
SANZIONI
a) Se le domande presentate dai produttori ai sensi dell’allegato n. 2 “Misure di regolarizzazione” hanno esito negativo, è applicata una sanzione finanziaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate a partire dalla data di presentazione delle domande fino alla data di rigetto della stessa, oppure
b) il produttore è tenuto a mandare alla distillazione una quantità di vino equivalente al vino ottenuto da uve proveniente dalle zone interessate alla data di presentazione della domanda fino alla data in cui la domanda è stata respinta. Tuttavia non può essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore all’80% vol.
Le superfici piantate con varietà di viti classificate come varietà di uve da vino piantate a decorrere dal 1° settembre 1998, contravvenendo alle disposizioni sancite dal Reg. Cee 822/87, dal Reg. n. 1493/99 nonché da quanto disposto dalla presente deliberazione, sono estirpate e le spese connesse sono a carico del produttore interessato; il produttore è inoltre tenuto al pagamento delle seguenti sanzione secondo le modalità contenute dalla vigente normativa:
Le disposizioni attuative inerenti all’applicazione del presente capitolo saranno emanate con successivo atto.