Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006

Disposizioni attuative

Misura n (1.14)

 

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

 

1.      PREMESSA

La finalità che si intende conseguire è l’attivazione di una serie di servizi essenziali di assistenza tecnica e di informazione che possano meglio orientare le scelte imprenditoriali.

 

Gli obiettivi principali sono:

·        favorire l'introduzione e la diffusione di pratiche agronomiche a minor impatto ambientale che possano rappresentare non solo un ampliamento degli sbocchi di mercato per le produzioni, visto il sempre crescente favore dei consumatori per i prodotti tipici dell'agricoltura biologica, ma che permettano anche la tutela, la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio;

·        favorire l'introduzione e la diffusione di metodi di allevamento che, migliorando l'igiene ed il benessere degli animali, consentano un ritorno economico per l'imprenditore ed una maggior garanzia per il consumatore;

·        migliorare la competitività e l'efficienza aziendale per raggiungere livelli di reddito adeguati e un'appropriata crescita professionale, in sintonia con le nuove linee di indirizzo della politica comunitaria;

·        incentivare la valorizzazione delle produzioni ottenute con processi produttivi più rispettosi dell'ambiente;

·        favorire il miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli  nonché il collegamento e l'integrazione fra le varie fasi delle filiere produttive;

·     agevolare i processi di riorganizzazione aziendale orientati alla diversificazione produttiva e alle produzioni 'no food' (soprattutto in relazione alla produzione di energie alternative).

 

2.      RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo II, Capo IX, Articolo 33 – V trattino del Regolamento.

 

3.      BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo i soggetti di seguito indicati, con le limitazioni a fianco di ciascuno specificate:

 

a)      Gli Enti pubblici che per statuto perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale, limitatamente agli interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3;

b)      Gli istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati, limitatamente agli interventi di cui al punto 5.3;

c)      Le associazioni produttori riconosciute ai sensi della vigente normativa, le cooperative agricole e loro consorzi, limitatamente agli di cui ai punti 5.1 e 5.3;

d)      Le organizzazioni professionali e associative agricole, gli enti ed organismi privati riconosciuti idonei a svolgere azioni di sviluppo agricolo e forestale, limitatamente agli interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3;

e)      Le imprese, titolari di partita IVA, iscritte presso le CCIAA al registro delle imprese (sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti) e le cooperative agricole iscritte alla sezione III dell’albo prefettizio, limitatamente agli interventi di cui al punto 5.2, esclusivamente di livello provinciale.

 

Destinatari finali dei servizi previsti dalla presente Misura devono essere in ogni caso le imprese agricole e le persone fisiche che operano in agricoltura.

 

4.      CONDIZIONI

Per i soggetti di cui al precedente punto 3, lettera d) l’idoneità a svolgere i servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale previsti dalla Misura è valutata in fase di istruttoria delle domande, verificando il possesso dei seguenti requisiti:

·        non avere scopi di lucro;

·        avere tra gli scopi statutari la gestione di attività di assistenza tecnico-economica e/o di informazione;

·        tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del d.p.r. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni) ed un bilancio annuale.

 

Ulteriori requisiti per i soggetti di cui alla lettera d), richiesti anche per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono:

·        avere strutture, attrezzature e personale idoneo per lo svolgimento delle attività;

·        possedere adeguata e provata esperienza almeno triennale nel campo specifico di attività.

 

Quando i servizi sono offerti da soggetti costituiti in forme associative, deve essere garantito libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci.

 

5.      TIPOLOGIE D’INTERVENTO

I servizi per l’economia e la popolazione rurale comprendono interventi di assistenza tecnico-economica (intesa come consulenza non routinaria) e di informazione.

 

5.1 Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica

Gli interventi di assistenza tecnico-economica di base e specializzata sono finalizzati a fornire alle imprese agricole, singole ed associate, supporto ed orientamento per le scelte imprenditoriali, riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici.

Le attività vengono attuate tramite consulenze non routinarie per:

·        gli aspetti gestionali, finanziari e socio-economici;

·        gli aspetti tecnico-produttivi (varietali, agronomici, fitosanitari, zootecnici, ecc.);

·        gli aspetti relativi al mercato;

·        il riorientamento delle produzioni;

·        la trasformazione dei prodotti;

·        l’applicazione di nuove normative;

·        l’orientamento della gestione aziendale alla compatibilità ambientale;

·        altre problematiche contingenti di interesse regionale.

 

Per l’elaborazione di nuovi modelli di intervento di assistenza tecnica e per il trasferimento di innovazioni tecnico-produttive possono essere realizzati progetti pilota e dimostrativi.

 

5.1.1 L’assistenza tecnica di base

Si occupa di tutti gli aspetti inerenti la gestione e la pianificazione dell’azienda nel suo complesso, con l’obiettivo di favorire i processi di adeguamento e sviluppo dell’impresa, di migliorare e qualificare la produzione e di orientare ad un impatto ambientale sostenibile.

 

E’ indirizzata in particolare verso aziende caratterizzate da una gestione tradizionale, poco inclini sia all’introduzione di nuove tecnologie che alla specializzazione a livello produttivo, site soprattutto nelle zone marginali e di montagna, che abbisognano di servizi essenziali finalizzati ad un miglioramento della gestione dell’impresa.

 

Le tipologie di assistenza tecnica di base, non routinarie, riguardano:

·        l’assistenza economico-finanziaria finalizzata all’analisi dei principali indici finanziari e alla pianificazione aziendale (la consulenza per adempimenti tributari e previdenziali e altre attività routinarie, non rientrano tra le attività ammissibili);

·        l’assistenza agro-ambientale, per favorire il mantenimento o il ripristino di una attività produttiva che sia anche rispettosa dell’ambiente;

·        l’assistenza tecnico-gestionale, al fine di supportare le imprese nelle scelte d’indirizzo (produttive, di trasformazione, di commercializzazione, di diversificazione delle attività, ecc.) e/o per consentire un’adeguata applicazione delle normative, in particolare per le aziende che intendono aderire alle altre Misure del Piano di Sviluppo Rurale.

 

L’assistenza tecnica di base dovrebbe evolvere verso un livello di tipo specialistico.

 

5.1.2 L’assistenza tecnica specializzata

E’ indirizzata alla diffusione di tecniche di produzione finalizzate al miglioramento e alla specializzazione dei prodotti agricoli, all’introduzione e alla gestione di innovazioni tecnologiche e di sistemi di autocontrollo e alla diminuzione dell’impatto ambientale derivante da metodi di produzione fortemente specializzati. Affronta in genere problematiche di tipo settoriale od è rivolta a specifiche filiere e, prioritariamente, si avvale di adeguate strutture tecniche di supporto.

 

In attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale dovranno essere gradualmente avviati (su esempio del Servizio Assistenza Tecnica agli Allevamenti - SATA) modelli di intervento (per filiera produttiva o per problematica) ai quali i singoli progetti devono conformarsi. Caratteristiche fondamentali di tali modelli sono:

·        la concertazione con gli organismi associativi, rappresentativi del comparto, nonché con le organizzazioni dei consumatori;

·        un coordinamento che garantisca un’omogenea impostazione sul territorio ed il necessario raccordo con le attività di ricerca e sperimentazione e di formazione e aggiornamento dei tecnici svolte a livello regionale;

·        l’organizzazione di un flusso di informazioni indispensabili per programmare, monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi;

·        la compartecipazione finanziaria delle aziende che usufruiscono dei servizi.

 

5.1.3 I servizi di supporto

Sono finalizzati alla produzione di strumenti organizzativi e operativi, nonché alla produzione, raccolta e diffusione di dati conoscitivi necessari a supportare le attività di assistenza tecnica e a valutarne l’efficacia. Nell’ambito dei servizi di supporto possono essere realizzati anche progetti pilota e dimostrativi.

Sono realizzati prevalentemente a livello pubblico, con il coordinamento della Regione o di enti dipendenti e collegati e con organizzazioni territoriali provinciali.

Esempi già operativi di tali servizi sono:

·        servizio agrometeorologico;

·        servizio suolo;

·        servizio controllo efficienza delle macchine irroratrici;

·        servizio dimostrazione e collaudo in azienda dei risultati della sperimentazione (on farm).

 

5.2 Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica

L’acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica è finalizzata a supportare le aziende nelle scelte imprenditoriali e nell’introduzione delle innovazioni tecnologiche.

Le consulenze non routinarie, fornite da liberi professionisti o da società di servizi, sono ad esempio finalizzate a:

·        fornire un supporto per la progettazione aziendale o interaziendale;

·        introdurre sistemi di qualità aziendale secondo i criteri delle norme ISO 9000;

·        introdurre sistemi di certificazione ambientale secondo i criteri delle norme ISO 14000 e del Regolamento EMAS;

·        predisporre progetti di adeguamento alle norme di tutela ambientale, quali quelli previsti in attuazione del decreto legislativo 152/99;

·        predisporre studi di fattibilità tecnico-economica per l’introduzione di innovazioni tecnologiche, per la diversificazione produttiva o per il riorientamento della produzione;

·        predisporre progetti di informatizzazione aziendale.

 

Sono in ogni caso escluse le consulenze relative alla gestione corrente dell’azienda quali quelle su problematiche fiscali e contributive, quelle finalizzate alla redazione di progetti e/o programmi di investimento, ecc.

 

5.3 Informazione

Gli interventi di informazione devono essere finalizzati alla raccolta, all’elaborazione, alla diffusione e al trasferimento di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socioeconomico, statistico e normativo, tramite idonei strumenti quali stampa, radio, televisione, strumenti informatici e telematica, nonché tramite l’organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi, stages, visite tecniche, ecc.

 

6.      LIMITI E DIVIETI

Gli interventi dovranno essere coerenti con altri analoghi disciplinati da normative comunitarie, nazionali o regionali.

 

Gli aiuti previsti dalla presente Misura non sono cumulabili con altri di diversa origine per gli stessi interventi.

 

Non viene concesso alcun sostegno agli interventi che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM).

Non sono quindi finanziabili gli interventi di cui al precedente punto 5.1, che rientrano nei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori ai sensi del Reg. CE 2200/96, relativo all’Organizzazione Comune dei Mercati nel settore degli ortofrutticoli.

 

Non sono inoltre ammessi a finanziamento:

·        interventi di cui ai punti 5.1 e 5.3 che rientrano nel campo di applicazione della Misura i (2.9) – Azione F, attuati dai Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia;

·        azioni di assistenza tecnica al Piano di Sviluppo Rurale e alle Misure del Piano;

·        azioni di pubblicizzazione del Piano svolte dalla pubblica amministrazione;

·        attività di ricerca;

·        iniziative di promozione di prodotti agricoli.

 

In considerazione del fatto che in Regione Lombardia è operativo uno specifico Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti -SATA- che prevede modalità organizzative proprie, ove si ritengano indispensabili altri interventi in ambito zootecnico, si dovranno prevedere opportune modalità di raccordo ed integrazione con quanto previsto dal SATA.

 

Gli interventi di acquisizione di consulenze per l’introduzione di sistemi di qualità aziendali sono ammissibili solo per le aziende che non rientrano nella sfera di intervento della Misura m (1.13) del Piano di Sviluppo Rurale. Non sono ammissibili a contributo i progetti presentati da imprese agricole il cui fatturato di prodotti di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e dell’agricoltura biologica) è superiore al 60% del totale.

 

L’importo globale degli aiuti concessi all’azienda sotto forma di servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale, di interventi di formazione, di cui alla Misura c (1.3) e di servizi di sostituzione, di cui alla Misura l (1.12) non può superare complessivamente i 100.000 Euro per azienda, nell’arco di 3 anni.

 

7.      ZONIZZAZIONE

La Misura è applicabile in tutto il territorio regionale.

 

8.      INTERVENTI ATTUATI DALLA REGIONE E DALLE PROVINCE

Gli interventi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.3 possono essere attuati anche dalla Regione e dalle Province, nell’ambito delle rispettive competenze individuate dalla l.r. 4 luglio 1998 n. 11 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni, in forma diretta (anche tramite gli enti dipendenti e collegati) e/o con la partecipazione di altri soggetti, nel rispetto della normativa vigente in materia contrattuale.

 

La formalizzazione dei programmi d’attività avviene a cadenza annuale con la compilazione del modello unico integrato con le modalità fissate dala Regione. Alla domanda devono essere allegati i singoli programmi delle iniziative ed i preventivi di spesa.

 

L’istruttoria è a carico delle singole Amministrazioni che provvedono ad affidarne le varie fasi a funzionari diversi.

 

Per l’attuazione delle iniziative sono ammesse, al 100%, le seguenti spese:

·        compensi per personale tecnico e di coordinamento (non dipendente dalla Giunta Regionale e dalle Province);

·        pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo ed informativo;

·        organizzazione di convegni, seminari, incontri informativi, stages e visite tecniche;

·        spese organizzative strettamente collegate all’attuazione delle iniziative.

 

I programmi di attività da concludere entro l’anno 2000 devono essere formalizzati entro il 30 ottobre 2000.

 

Entro il 15 dicembre 2000 per l’attività relativa all’anno 2001, ed entro il 30 novembre per gli anni successivi, le Province formalizzano e trasmettono alla Regione i programmi di attività che intendono svolgere direttamente, al fine di concertare l’utilizzo delle risorse disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale. Entro le stesse date la Regione predispone e formalizza i programmi di attività che intende svolgere direttamente.

 

Entro il 15 dicembre di ogni anno (20 dicembre per i progetti relativi all’anno 2001) la Regione comunica alle Province l’elenco dei programmi finanziabili con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale.

 

Nel caso in cui i programmi d’attività siano finanziati con l’utilizzo delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale, si prevedono le seguenti procedure:

 

Anticipazione

Un anticipazione del 50% dell’importo di spesa previsto è liquidabile, previa adozione degli atti formali che approvano i programmi di attività ed individuano gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’attività stessa.

Entro il 31 marzo 2001, per i programmi di attività da svolgere nel corso del 2001, ed entro il 28 febbraio di ogni anno, per le annualità successive, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi per la liquidazione delle anticipazioni con le risorse finanziarie previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

 

Saldo

Il saldo dell’importo viene liquidato ad avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche (verifica degli atti amministrativi di impegno e liquidazione delle spese).

Entro il 30 giugno e il 15 settembre di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi per le liquidazioni dei saldi con le risorse finanziarie previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

 

9.      INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA REGIONALI E PROVINCIALI A DOMANDA

9.1 Tipologie di intervento e condizioni di ammissibilità

9.1.1 Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica

Sono ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui ai precedenti punti 5.1.1 e 5.1.2, di carattere territoriale regionale (o interprovinciale) e provinciale.

 

I contenuti dei progetti di carattere territoriale regionale o interprovinciale riguardano in particolare:

·        azioni di coordinamento degli interventi di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2, ed in particolare dei progetti finanziati a livello provinciale. Il tecnico coordinatore svolge le seguenti attività:

-         coordina un minimo di 3 tecnici;

-         assicura il supporto tecnico, gestionale e progettuale;

-         favorisce lo scambio di informazioni, per armonizzare gli interventi dei tecnici, sia nel contenuto che nei metodi;

-         garantisce il flusso delle informazioni fra i tecnici e i referenti regionali e provinciali;

-         cura le attività complementari di informazione;

·        esperienze pilota di assistenza tecnico-economica caratterizzate da contenuti innovativi e/o metodologie organizzative avanzate, finalizzate a mettere a punto modelli di intervento da applicare a livello provinciale.

 

I progetti hanno durata annuale o pluriennale:

·        annuale, quando hanno durata pari a dodici mesi (1 gennaio – 31 dicembre);

·        pluriennale, quando hanno una durata compresa tra 12 e 36 mesi; in tal caso i contributi sono concessi nei diversi esercizi finanziari, con riferimento alle diverse annualità di progetto.

 

I progetti di assistenza tecnico-economica possono prevedere azioni complementari di informazione strettamente connesse alle finalità del progetto.

 

I progetti devono prevedere un numero minimo di aziende iscritte al Registro delle imprese, pari a:

·        40 in pianura;

·        20 in aree svantaggiate (così come definite ai sensi dell’art.18 Reg. CEE 1257/99);

·        20 nelle aree protette definite ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n.86, nonché nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio;

·        20 per i progetti comprendenti aziende biologiche o in conversione (ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) e, nel limite massimo del 20%, da aziende interessate ad adottare tali tecniche.

Tali limiti sono modificabili in sede di istruttoria in presenza di peculiari caratteristiche del progetto (es. nell’ambito di modelli di intervento che prevedono vincoli diversi) e non si applicano per i progetti di coordinamento e pilota.

 

L’accesso ai servizi deve essere ampliato il più possibile, per cui è opportuno un periodico ricambio delle aziende assistite. La valutazione di tale ricambio deve essere effettuata in fase istruttoria, in relazione agli obiettivi del progetto e alla sua durata.

 

Le aziende non possono aderire contemporaneamente a più programmi similari.

 

I tecnici impiegati per lo svolgimento delle attività devono possedere un adeguato titolo di studio (laurea o diploma attinente alla professionalità prevista).

I tecnici devono operare a tempo pieno e per tutta la durata del progetto. In casi eccezionali e motivati e per la realizzazione di progetti che richiedono il concorso di più professionalità, è possibile l'utilizzo di tecnici a tempo parziale e/o per limitati periodi di tempo.

In caso di sospensione o cessazione dell'attività del tecnico sono possibili sostituzioni, limitatamente al periodo residuo del progetto, con un tecnico supplente che abbia gli stessi requisiti del tecnico sostituito.

 

9.1.2 Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica

Sono ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui al precedente punto 5.2, di carattere territoriale provinciale.

La durata dei progetti non può superare i 24 mesi.

I liberi professionisti e le società di consulenza utilizzate devono possedere comprovate professionalità nel settore di intervento.

 

9.2 Priorità

In fase di istruttoria, ai progetti ritenuti ammissibili a finanziamento viene attribuito un punteggio che determina l’ordine di inserimento, ai fini della concessione dei contributi.

 

Per i progetti di carattere territoriale regionale o interprovinciale sono attribuiti i seguenti punteggi:

 

CRITERI

PUNTI

Progetti conformi ai modelli di intervento definiti

+ 5

Progetti che prevedono una compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti (oltre a quella obbligatoria per le analisi)

+ 5

Progetti pilota

+ 4

Progetti di coordinamento

+ 3

Progetti finalizzati all’utilizzo di tecniche produttive/gestionali a ridotto impatto ambientale

+ 2

Progetti caratterizzati da elevato contenuto innovativo

+ 2

Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti

+ 1

Progetti inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola, Reg. CE 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele)

- 0,5

 

Per i progetti di carattere territoriale provinciale sono attribuiti i seguenti punteggi:

 

CRITERI

PUNTI

Progetti di offerta di servizi conformi ai modelli di intervento definiti

+ 5

Progetti di offerta di servizi che prevedono una compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti (oltre a quella obbligatoria per le analisi)

+ 5

Progetti coerenti con gli obiettivi individuati dai documenti di programmazione provinciale

+ 5

Progetti finalizzati all’utilizzo di tecniche produttive/gestionali a ridotto impatto ambientale

+ 2

Progetti caratterizzati da elevato contenuto innovativo

+ 2

Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti

+ 1

Progetti di acquisizione di servizi finalizzati all’introduzione di sistemi di qualita’ aziendale e certificazione ambientale

+ 1

Progetti inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola, Reg. CE 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele)

- 0,5

 

9.3 Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese

9.3.1 Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica

L’ammontare dell’aiuto per voci di spesa è il seguente:

a)      tecnico a tempo pieno (stipendio lordo e rimborso spese di viaggio): 75%, per una spesa massima ammissibile di Euro 30.000;

b)      spese operative: spesa massima ammissibile Euro 3.500 per tecnico a tempo pieno, ripartibile nelle seguenti voci di spesa:

·        acquisto attrezzature, documentazioni, hardware, software, di uso strettamente collegato all’attuazione delle iniziative: 40%;

·        spese per analisi non routinarie: 50%;

c)      spese per azioni complementari di informazione strettamente connesse alle finalità del progetto, per una spesa massima ammissibile di:

·        Euro 5.000 per tecnico a tempo pieno, per i progetti di coordinamento e per i progetti pilota;

·        Euro 2.000 per tecnico a tempo pieno, per le altre tipologie di intervento;

per voci di spesa e tasso di contribuzione, si veda il successivo punto 10.3, lettere b), c) e d);

d)      IRAP e IRPEG dovute per le attività relative al progetto: 75%;

e)      spese generali: 75%, per spese amministrative rendicontabili e riconducibili all’attuazione dei progetti finanziati, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo delle spese ammesse a rendicontazione; quest’ultima percentuale è elevata al 10% per i beneficiari che dispongono di contabilità analitica e separata.

 

La percentuale di contributo è elevata al 90% per le voci di spesa di cui alle lettere a) e d) per le azioni:

·        attuate totalmente in aree svantaggiate;

·        che comprendono esclusivamente aziende biologiche o in conversione (ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni) e, nel limite massimo del 20%, da aziende interessate ad adottare tali tecniche.

 

Le spese di viaggio con l’utilizzo di mezzo proprio, sono ammissibili sulle seguenti voci e modalità:

·        i pedaggi autostradali, dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale;

·        un’indennità chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione Lombardia (1/5 del prezzo della benzina per chilometro, con riferimento all’entità in vigore al 1° gennaio di ogni anno); in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

 

Le spese operative e quelle per attività complementari devono essere strettamente funzionali e necessarie allo svolgimento dell'attività prevista nel progetto.

 

Per le attrezzature necessarie alla realizzazione del programma dovrà essere indicato: la tipologia, a quali tecnici verranno assegnate, il loro utilizzo ed il preventivo di costo.

 

Le analisi devono essere eseguite presso laboratori che utilizzano le metodiche previste dal d.m. 11 maggio 1992 n.79.

Non sono riconosciute spese per analisi rese obbligatorie da vigenti normative e/o rese necessarie dall’adesione alle Misure previste dal Reg. CEE 2078/92 e alle Misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale.

 

La percentuale della spesa a carico del beneficiario è coperta preferibilmente da quote di compartecipazione delle aziende aderenti al progetto. Per le spese di analisi, la compartecipazione del 50% da parte dell'utenza è obbligatoria. Se la quota di compartecipazione supera la percentuale prevista a carico del beneficiario la parte eccedente sarà detratta dal contributo. Questa detrazione non sarà attuata se la quota eccedente è destinata a coprire spese effettivamente sostenute, superiori alla spesa massima ammessa, per le voci di spesa approvate a preventivo.

 

L’IVA viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio di impresa ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e abbiano sottoscritto l’apposita dichiarazione al momento della domanda.

 

IRAP, IRPEG e contributi relativi agli oneri sociali per i tecnici vengono riconosciuti a rendicontazione su dimostrazione dell’effettivo versamento, agli organismi competenti, da parte del beneficiario.

 

Fermi restando i vincoli sopra riportati e l’importo complessivo del contributo concesso, in fase di rendicontazione possono essere ammesse compensazioni fino al massimo del 20% fra le voci di spesa preventivate. Compensazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate.

 

9.3.2 Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica

L’ammontare dell’aiuto è il seguente:

·        spese sostenute per attività di consulenza: 50%, per una spesa massima ammissibile di Euro 50.000, comprensivi di IVA.

 

9.4 Adempimenti a carico del beneficiario

9.4.1 Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica

Eventuali varianti sostanziali e proroghe dei progetti finanziati devono essere richieste ed autorizzate preventivamente. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la variante o la proroga si considera accolta. Non sono concesse proroghe superiori a 60 giorni.

 

L'adesione ai programmi di assistenza tecnica da parte delle aziende coinvolte è volontaria e viene formalizzata mediante una scheda di adesione dell'utente in cui devono essere precisati: i dati anagrafici dell'imprenditore, il tipo di programma a cui aderisce, i servizi forniti e la quota di compartecipazione finanziaria. Tali schede devono essere firmate dall'imprenditore e dal tecnico responsabile del programma.

 

Il beneficiario è tenuto a:

·        predisporre ed aggiornare un archivio informatizzato con i dati identificativi delle aziende coinvolte e la tipologia dei servizi erogati, al fine di costituire una banca dati aziendale; i dati identificativi sono costituiti da: denominazione dell’azienda come da iscrizione alla CCIAA, indirizzo, comune, Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA);

·        dimostrare con idonea documentazione l’avvenuta compartecipazione finanziaria delle aziende;

·        rendere identificabili le eventuali attrezzature acquistate, al fine dei successivi controlli.

 

Il tecnico è tenuto a:

·        compilare un "quaderno delle visite" dove è riportata accanto a ciascuna azienda la data, l’attività svolta e la firma del tecnico e dell'imprenditore che attesti l'avvenuta visita;

·        consegnare alle aziende assistite gli elaborati previsti dal progetto;

·        redigere e consegnare all'azienda alla fine del periodo di assistenza una relazione di sintesi contenente i risultati delle elaborazioni prodotte e gli interventi consigliati.

 

Il coordinatore è tenuto a:

·        compilare un registro delle riunioni periodiche e degli incontri di aggiornamento, riportando: luogo, data, orario, attività svolta, nomi e firme dei tecnici presenti;

·        comunicare all’Amministrazione competente, con almeno 7 giorni di preavviso, luogo, data, orario e programma di incontri di aggiornamento, di altre iniziative di informazione realizzate e di riunioni periodiche significative.

 

Nell’organizzazione e attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Comunità Europea. In particolare i materiali a stampa e di qualsiasi altro genere devono riportare la seguente dicitura: “Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006” o eventuali forme abbreviate preventivamente approvate dall’Amministrazione competente.

Qualora i progetti siano finanziati con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale, deve essere riportata la dicitura “Realizzato con i contributi previsti dalla Misura n (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006”.

I materiali prodotti possono, a richiesta, essere utilizzati dalle competenti Amministrazioni.

 

Tutta la documentazione indicata deve essere conservata presso la sede del beneficiario per eventuali controlli. I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.

 

9.4.2 Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica

Eventuali varianti sostanziali e proroghe dei progetti finanziati devono essere richieste ed autorizzate preventivamente. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la variante o la proroga si considera accolta.

Non sono concesse proroghe superiori a 60 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.

 

10.  INTERVENTI DI INFORMAZIONE REGIONALI E PROVINCIALI A DOMANDA

10.1 Tipologie di intervento e condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili a contributo progetti riguardanti le tipologie di intervento di cui al punto 5.3.

Se adeguatamente motivati, i progetti possono avere durata pluriennale (massimo 36 mesi); in tal caso i contributi sono concessi nei diversi esercizi finanziari, con riferimento alle diverse annualità di progetto.

 

10.2 Priorità

In fase istruttoria ai progetti ritenuti ammissibili a finanziamento viene attribuito un punteggio che determina l’ordine di inserimento, ai fini della concessione dei contributi.

 

Per i progetti di carattere territoriale regionale o interprovinciale sono attribuiti i seguenti punteggi:

 

CRITERI

PUNTI

Progetti finalizzati in modo specifico a diffondere informazioni sulle tematiche ambientali

+ 2

Progetti che prevedono un coinvolgimento diretto della Direzione Generale Agricoltura nella realizzazione

+ 2

Progetti che utilizzano moderne tecnologie, quali l’informatica e la telematica per l’acquisizione, il trattamento e la divulgazione delle informazioni

+ 1

Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti

+ 1

Progetti di ampia valenza territoriale che consentano di coinvolgere, anche indirettamente, un elevato numero di aziende

+ 1

Progetti inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola, Reg. CE 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele)

- 0,5

 

Per i progetti di carattere territoriale provinciale sono attribuiti i seguenti punteggi:

 

CRITERI

PUNTI

Progetti coerenti con gli obiettivi individuati dai documenti di programmazione provinciale

+ 2

Progetti finalizzati in modo specifico a diffondere informazioni sulle tematiche ambientali

+ 2

Progetti che prevedono un coinvolgimento diretto della Provincia competente nella realizzazione

+ 2

Progetti che utilizzano moderne tecnologie, quali l’informatica e la telematica per l’acquisizione, il trattamento e la divulgazione delle informazioni

+ 1

Progetti che intervengono su settori o problematiche emergenti

+ 1

Progetti di ampia valenza territoriale che consentano di coinvolgere, anche indirettamente, un elevato numero di aziende

+ 1

Progetti inerenti comparti produttivi che possono usufruire di finanziamenti previsti da iniziative comunitarie e/o nazionali di supporto a particolari filiere (es. Reg. CE 528/99 recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola, Reg. CE 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele)

- 0,5

 

10.3 Entità degli aiuti e condizioni di ammissibilità delle spese

L’ammontare dell’aiuto per voci di spesa è il seguente:

a)      acquisto attrezzature, documentazioni, hardware, software, di uso strettamente collegato all’attuazione delle iniziative: 40% della spesa ammissibile;

b)      predisposizione di materiale a stampa, audiovisivo e multimediale: predisposizione dei testi (redazione, registrazione, traduzione, ecc.) e del materiale iconografico, impostazione grafica, stampa e duplicazione, spedizione del materiale, realizzazione pagine web, ecc.: 50% della spesa ammissibile;

c)      convegni, seminari e incontri informativi: spese per relatori, noleggio attrezzature, affitto e allestimento sala: 75% della spesa ammissibile;

d)      stages e visite tecniche: viaggi e trasporti, vitto: 75% della spesa ammissibile;

e)      personale, IRAP, IRPEG e altre spese strettamente collegate all’attuazione delle iniziative: 75% delle spese ritenute ammissibili;

f)        spese generali: 75%, per spese amministrative rendicontabili e riconducibili all’attuazione dei progetti finanziati, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo delle spese ammesse a rendicontazione; quest’ultima percentuale è elevata al 10% per i beneficiari che dispongono di contabilità analitica e separata.

 

La percentuale di contributo è elevata al 90% per le voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) per le azioni:

·        attuate totalmente in aree svantaggiate;

·        che comprendono esclusivamente aziende biologiche o in conversione (ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni).

 

Per quanto riguarda le spese di viaggio:

·        sono ammissibili a presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta per gli spostamenti in taxi, adeguati giustificativi per noleggio mezzi di trasporto dei partecipanti);

·        nel caso dell’utilizzo di mezzo proprio, è ammessa un’indennità chilometrica pari a quelle stabilita per i dipendenti della Giunta della Regione Lombardia (1/5 del prezzo della benzina per chilometro, con riferimento all’entità in vigore al 1 gennaio di ogni anno); in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

 

Per quanto riguarda le spese per vitto e alloggio:

·        trasferta di durata compresa fra 8 e 12 ore: massimo Euro 20 per un pasto;

·        trasferta di durata superiore a 12 ore: massimo Euro 40 per due pasti ed Euro 60 per pernottamento;

·        le spese devono essere documentate tramite ricevute fiscali o fatture con le generalità del contraente e del fruitore;

·        ricevute fiscali o fatture collettive, devono indicare: le date, il numero dei pasti/alloggi e i relativi costi; deve essere inoltre allegato un elenco dei presenti, debitamente compilato con data, qualifica e firma degli interessati.

 

L’IVA viene riconosciuta a rendicontazione solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio di impresa ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e abbiano sottoscritto l’apposita dichiarazione al momento della domanda.

 

IRAP, IRPEG e contributi relativi agli oneri sociali per il personale vengono riconosciuti a rendicontazione su dimostrazione dell’effettivo versamento, agli organismi competenti, da parte del beneficiario.

 

Fermi restando i vincoli sopra riportati e l’importo complessivo del contributo concesso, in fase di rendicontazione possono essere ammesse compensazioni fino al massimo del 20% fra le voci di spesa preventivate. Compensazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate.

 

La percentuale della spesa a carico del beneficiario può essere coperta anche da quote di iscrizione e contributi richiesti agli utenti per le attività e i servizi previsti nel progetto, o da partecipazioni finanziarie di altri soggetti privati. Se tali compartecipazioni superano la percentuale prevista a carico del beneficiario, la parte eccedente viene detratta dal contributo. La detrazione non viene attuata se la quota eccedente è destinata a coprire spese effettivamente sostenute, superiori alla spesa massima ammessa per le voci di spesa approvate a preventivo.

 

10.4 Adempimenti a carico del beneficiario

Eventuali varianti sostanziali e proroghe dei progetti finanziati devono essere richieste ed autorizzate preventivamente. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la variante o la proroga si considera accolta.

Non sono concesse proroghe superiori a 60 giorni.

 

Il beneficiario deve comunicare all’Amministrazione competente, con almeno 7 giorni di preavviso, luogo, data, orario e programma delle iniziative quali convegni, seminari, incontri informativi, stages, visite tecniche, ecc..

 

In relazione alle caratteristiche del progetto, può essere richesto l’obbligo di compatibilità con il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia).

 

Nell’organizzazione e attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria della Comunità Europea. In particolare i materiali a stampa e di qualsiasi altro genere devono riportare la seguente dicitura: “Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006” o eventuali forme abbreviate preventivamente approvate dall’Amministrazione competente.

Qualora i progetti siano finanziati con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale, deve essere riportata la dicitura “Realizzato con i contributi previsti dalla Misura n (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006”.

I materiali prodotti possono a richiesta essere utilizzati dalle competenti Amministrazioni.

 

I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.

 

 

11.  PROCEDURE PER GLI INTERVENTI A DOMANDA

11.1 Domande di contributo

Le domande vengono presentate utilizzando il modello unico cui va allegata la specifica modulistica per la misura, come predisposto dalla Regione, e devono essere presentate:

·        alla competente struttura organizzativa della Direzione Generale Agricoltura - Piazza IV Novembre, 5 – 20124 Milano, o presso le sedi degli STAP, per i progetti di carattere territoriale regionale e interprovinciale;

·        alle Province competenti, per i progetti di carattere territoriale provinciale.

 

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per le iniziative da realizzare durante l’anno successivo (1° gennaio – 31 dicembre).

Per le iniziative da realizzare entro l’anno 2000, le domande devono essere presentate entro il 20 settembre 2000.

Per le iniziative da realizzare nell’anno 2001 le domande devono essere presentate entro il 15 ottobre 2000.

Nel caso di interventi di “Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica”, le attività possono avere inizio anche prima del 1° gennaio dell’anno successivo, purché comunque in data successiva alla presentazione della domanda, e si concludono nei tempi previsti dal progetto.

 

Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data del timbro del protocollo della Amministrazione che riceve la domanda.

 

11.1.1 Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica e Informazione

Alla domanda devono essere allegati:

·        il programma che il richiedente intende realizzare, indicando, per ogni progetto operativo: obiettivi, attività prevista, tempi di attuazione, descrizione dell’organizzazione e delle strutture utilizzate, eventuali collaborazioni esterne, nominativi e qualifiche del tecnico responsabile del programma e dei tecnici impiegati, preventivo di spesa analitico (in Lire o in Euro), sintesi del preventivo e modalità di copertura della spesa a carico del richiedente (come da modello messo a disposizione dalla Regione); per i progetti di assistenza tecnica deve essere allegato l’elenco delle aziende aderenti contenente i dati identificativi specificati al precedente punto 9.4.1;

·        la documentazione necessaria per la valutazione dell’idoneità a svolgere attività di assistenza tecnica ed informazione: copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e/o dello statuto, copia del bilancio dell’ultimo esercizio, curriculum (esperienza almeno triennale nel campo di attività, strutture, attrezzature e personale utilizzato).

 

Nel programma di attività devono essere messi in evidenza gli elementi che permettono l’attribuzione del punteggio.

In particolare, per i progetti di “Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica”, per l’attribuzione del punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria delle aziende aderenti, alla domanda devono essere allegati gli impegni sottoscritti dalle aziende.

Nel caso di richiedenti costituiti in forme associative, nel programma deve essere fornita un’indicazione delle procedure e modalità messe in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci.

La documentazione già in possesso dell’Amministrazione competente può essere omessa, facendone comunque menzione, ed eventualmente può essere integrata con opportuni aggiornamenti.

 

I progetti pluriennali hanno inoltre le seguenti condizioni:

·        il preventivo delle spese deve essere dettagliato per ciascuna delle annualità del progetto;

·        per le annualità successive alla prima, la prosecuzione del progetto è subordinata alla verifica da parte dell’Amministrazione competente della corrispondenza fra le attività previste, le attività svolte ed il raggiungimento degli obiettivi intermedi indicati in preventivo; pertanto il beneficiario, entro il 31 luglio di ogni anno, è tenuto a presentare domanda di proseguimento per l’anno successivo, allegando una relazione sullo stato di avanzamento relativo al primo semestre dell’anno in corso; contestualmente il beneficiario può richiedere eventuali variazioni o integrazioni al programma originario.

 

11.1.2 Acquisizione di servizi di assistenza tecnico-economica

Alla domanda devono essere allegati:

·        il programma che il richiedente intende realizzare, indicando: obiettivi, attività prevista, tempi di attuazione, preventivo di spesa analitico (in Lire o in Euro);

·        curriculum professionale dei liberi professionisti e delle società di consulenza.

Nel programma di attività devono essere messi in evidenza gli elementi che permettano l’attribuzione del punteggio.

 

11.2 Istruttoria

L'istruttoria è effettuata entro 75 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande (30 giorni per i progetti inerenti gli anni 2000 e 2001).

La richiesta di eventuale documentazione integrativa sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il non accoglimento della domanda (10 giorni per gli anni 2000 e 2001).

L’Amministrazione competente comunica agli interessati l’esito dell’istruttoria, il relativo verbale e le modalità di ricorso.

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente e descritte al punto 11.6, ai sensi della legge 241/90, il richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ha facoltà di presentare all’Amministrazione competente memorie scritte al fine di un riesame della sua posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, l’Amministrazione competente è tenuta a riesaminare la documentazione relativa al richiedente e ad esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

In considerazione dei tempi estremamente ridotti previsti per le procedure relative ai progetti presentati nell’anno 2000 (scadenze: 20 settembre e 15 ottobre), tale possibilità è prevista solo a partire dall’anno 2001.

 

11.3 Approvazione dei progetti

Sulla base dell’istruttoria, l’Amministrazione competente predispone il provvedimento di approvazione dei progetti e ne da comunicazione agli interessati.

 

A partire dai progetti relativi all’anno 2001, le Province trasmettono alla Regione i provvedimenti adottati al fine di concertare l’utilizzo delle risorse disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale.

Negli elenchi (trasmessi su supporto cartaceo ed informatico, come da modello predisposto dalla Regione) devono essere evidenziate le seguenti informazioni:

·        beneficiari che hanno segnalato di voler richiedere l’anticipo;

·        progetti pluriennali (con indicazione della rispettiva annualità);

·        data di conclusione del progetto (data di conclusione dell’annualità e del progetto complessivo, per i progetti pluriennali).

 

Le scadenze per tale invio sono:

·        15 dicembre 2000, per i progetti relativi all’anno 2001;

·        30 novembre per gli anni successivi.

Entro il 15 dicembre di ogni anno (20 dicembre per i progetti relativi all’anno 2001) la Regione comunica alle Province le domande finanziabili con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale.

Successivamente a tale data l’Amministrazione competente potrà precisare agli interessati le modalità per la richiesta dell’anticipazione.

 

11.4 Rendicontazione

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto (salvo brevi proroghe adeguatamente motivate e preventivamente autorizzate) il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

·        una relazione tecnica in cui si descrivono le attività svolte, i risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti; per i progetti di “Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica” la relazione deve contenere inoltre:

-         i nominativi dei tecnici coinvolti nel progetto;

-         l'elenco delle aziende effettivamente assistite, con il numero delle visite effettuate e l'indicazione dei servizi forniti;

-         dati aziendali (strutturali, tecnici ed economici) utili alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto;

·        una rendicontazione analitica delle spese sostenute (come da modello messo a disposizione dalla Regione) ed i relativi giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati, che verranno restituiti al beneficiario previa visione ed annullo attestante la concessione del contributo; nella rendicontazione deve essere indicata l’eventuale quota di compartecipazione a carico dei destinatari dei servizi, descrivendone le modalità di attribuzione ai singoli destinatari e l’eventuale partecipazione finanziaria di altri soggetti privati;

·        copia di tutti i materiali prodotti;

·        un’autocertificazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario in cui si certifica che gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente sono stati regolarmente versati.

 

Per i progetti relativi all’introduzione di sistemi di qualità aziendale e/o certificazione ambientale, il beneficiario deve inoltre presentare il relativo attestato di certificazione rilasciato da un organismo accreditato.

Per i progetti di “Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica” deve inoltre essere allegato l’archivio informatizzato delle aziende di cui al punto 9.4.1.

Per i progetti di “Offerta di servizi di assistenza tecnico-economica” e di “Informazione”, nel caso di beneficiari costituiti in forme associative, nella relazione di cui sopra, deve essere fornita l’indicazione delle procedure e delle modalità messe in atto per garantire il libero accesso a tutti i soggetti interessati, anche se non soci.

 

L’Amministrazione competente provvede all’istruttoria finale entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione. La richiesta di eventuale documentazione integrativa, sospende i termini di istruttoria indicati. Delucidazioni e integrazioni, eventualmente richieste, devono essere fornite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

11.5 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato con le seguenti modalità:

Anticipazione

Un anticipazione del 50% del contributo concesso può essere liquidata su richiesta del beneficiario da inoltrare all’Amministrazione competente entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento (28 febbraio per l’anno 2001).

Nel caso di soggetti privati, l’anticipazione è erogata previo rilascio di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Amministrazione che liquida il contributo, di importo pari all’anticipazione, maggiorata degli interessi di legge. La fideiussione deve avere validità fino all’erogazione del saldo del contributo concesso ed è svincolata dopo l’autorizzazione dell’Amministrazione che liquida il contributo.

Nel caso i beneficiari siano Enti di diritto pubblico, l’anticipazione è erogata previa presentazione di copia conforme degli atti adottati dai competenti organi, che approvano i progetti e le conseguenti modalità attuative.

Per i progetti relativi all’anno 2000 non è prevista l’erogazione dell’anticipazione.

Entro il 31 marzo 2001, per i progetti relativi all’anno 2001, ed entro il 28 febbraio di ogni anno, per le annualità successive, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi dei beneficiari per la liquidazione dell’anticipo sulle risorse del Piano di Sviluppo Rurale.

 

Saldo

Il saldo del contributo è erogato ad avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento del programma e delle relative rendicontazioni tecnico-economiche.

Per le liquidazioni dei saldi sulle risorse del Piano di sviluppo Rurale, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi dei beneficiari entro il 30 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

Per i soggetti in esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 51 del d.p.r. 29/09/1973 n. 597, il contributo riconosciuto è soggetto a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 29/09/1973 n.600, qualora sia liquidato con aiuti di Stato aggiuntivi rispetto alle risorse previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

L’eventuale restituzione da parte del beneficiario del contributo riscosso verrà maggiorata dei relativi interessi.

 

11.6 Ricorsi

Avverso le comunicazioni degli esiti delle istruttorie sono esperibili alternativamente:

a)      ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

b)      ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che dovranno essere comunicate all’interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

a)      ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;

b)      ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico.

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