Piano
di Sviluppo Rurale 2000 – 2006
Disposizioni
attuative
Misura
m (1.13)
Titolo
II, Capo IX, Articolo 33, 4° trattino del Regolamento
1)
BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di programmi di intervento, i seguenti soggetti:
·
Consorzi
di tutela, Associazioni di produttori riconosciute, altri organismi associativi
del settore,
·
Consorzi
di cooperative,
·
Associazioni
ed Enti pubblici o privati, non a scopo di lucro, operanti nel campo della
valorizzazione dei prodotti agro-alimentari,
·
Imprese
agricole e agro-alimentari singole e associate, queste ultime rientranti nella
tipologia di “piccole e medie imprese” definite dalla Commissione nella
raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 (vedi nota in calce alle presenti
disposizioni), esclusivamente nell’ambito della tipologia di intervento E
successivamente descritta.
Sono
esclusi i soggetti che effettuano solo commercializzazione o confezionamento e
commercializzazione del prodotto.
2)
TIPOLOGIE D’INTERVENTO
E
SPESE AMMISSIBILI
Sono
finanziabili gli interventi relativi a:
A.
Attività finalizzate all’attuazione dei Reg. CEE 2081/92 e 2082/92;
spese
ammesse:
consulenze per la progettazione e la
realizzazione di documentazione e studi di carattere scientifico,
storico, geografico ed economico finalizzati alla predisposizione dei
dossier a supporto delle richieste di riconoscimento, divulgazione dei risultati
(riproduzione e diffusione dei risultati, organizzazione di momenti
informativi), per una spesa non superiore al 20% del costo complessivo.
L’intervento è riservato a quei prodotti per i quali esista un documentato
legame col territorio di origine e un soggetto rappresentativo del prodotto
interessato.
Spesa
massima ammissibile intervento A:
50.000 euro
B.
Organizzazione di sistemi innovativi di commercializzazione.
spese
ammesse:
spese per la progettazione e la realizzazione di sistemi di commercializzazione
anche mediante sistemi informativi e specifici software (esempi:
creazione/utilizzo di banche dati in rete, creazione od implementazione di siti
Internet…);
Spesa
massima ammissibile intervento B:
150.000 euro
C.
Progettazione e realizzazione grafica di marchi, etichette, confezioni,
oggettistica riferita al prodotto, allo scopo di migliorare la presentazione
dello stesso, limitatamente alle produzioni DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e
dell’agricoltura biologica, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e
nazionale in tema di marchi e etichettatura; tramite questo intervento può
essere valorizzato esclusivamente il prodotto, mai il soggetto proponente o le
imprese che esso rappresenta.
Spese
ammesse:
spese di consulenza per progettazione e costi della realizzazione grafica del
prototipo, con esclusione delle spese di riproduzione.
Spesa
massima ammissibile intervento C:
25.000 euro
D.
Definizione di nuovi disciplinari, verifica, revisione di disciplinari di
produzione esistenti; l’intervento è finalizzato al miglioramento della
qualità, alla valorizzazione delle caratteristiche di tipicità e alla
standardizzazione del prodotto, all’adozione di marchi di qualità o al
riconoscimento di denominazioni di origine ai sensi del Reg. CEE 2081/92;
l’intervento è riservato a quei prodotti per i quali esista un documentato
legame col territorio di origine e un soggetto rappresentativo del prodotto
interessato, o i requisiti di base per l’accesso a un marchio di qualità
conforme alla giurisprudenza comunitaria.
spese
ammesse:
consulenze scientifiche; analisi chimico-fisiche, microbiologiche e
organolettiche, acquisto di piccole attrezzature, campioni di prodotto e
materiale di consumo per analisi, per una spesa non superiore al 5% del costo
complessivo dell’intervento; divulgazione dei risultati (stampa e diffusione
dei risultati, organizzazione di momenti informativi) per una spesa non
superiore al 20% del costo complessivo dell’intervento.
Spesa
massima ammissibile intervento D:
100.000 euro
E.
Attuazione di programmi di certificazione e controllo. Rientrano in
questo ambito:
1.
il
sostegno all’adeguamento organizzativo e strutturale dei soggetti
rappresentativi delle produzioni DOP e IGP
per lo svolgimento dell’attività di autocontrollo.
Si
intende per autocontrollo l’attività svolta e documentata da parte del
produttore, finalizzata a verificare la conformità del processo e del prodotto
al disciplinare adottato.
L’aiuto
è ammesso fino ad un massimo di cinque anni e comprende le seguenti
iniziative:
a)
predisposizione o revisione delle procedure documentate relative
all’attività di autocontrollo; spese ammesse: consulenze
tecnico-scientifiche;
b)
addestramento del personale addetto all’attività di autocontrollo e
vigilanza; spese ammesse: costi per la partecipazione a corsi o ad altre
iniziative di formazione professionale per il personale dipendente a tempo
indeterminato, comprensivi del costo del corso e delle spese di trasferta
(viaggio, vitto e alloggio);
c)
realizzazione di attività di supporto tecnico, di autocontrollo e di
vigilanza; spese ammesse: costo del personale impiegato (max 30.000
euro), costo delle analisi di laboratorio per la verifica di conformità al
disciplinare;
d)
funzionamento di panel test; spese ammesse: consulenze, costo dei
prodotti e del materiale di consumo, affitto locali per degustazione, compenso
per la prestazione degli assaggiatori, spese di trasferta (viaggio, vitto e
alloggio) degli assaggiatori;
e)
acquisizione di strumentazioni informatiche necessarie all’allestimento
di un adeguato sistema informativo;
f)
iniziative di divulgazione sul ruolo del produttore nel sistema di
controllo; spese ammesse: redazione e stampa di materiale informativo;
visite dimostrative (trasferte, interventi di esperti);
Spesa
massima ammissibile intervento E 1.:
200.000 euro/anno
2.
messa
a regime del sistema di controllo obbligatorio previsto dal Reg. CEE 2081/92,
svolto da organismi terzi incaricati;
spesa
ammessa: costi sostenuti
dai produttori, relativi alle visite ispettive, comprensive di analisi per
controllo sul prodotto, effettuate dagli Organismi di controllo in azienda e
presso i Consorzi di Tutela; l’aiuto è ammesso per un massimo di 6 anni
dalla data del decreto di autorizzazione ministeriale all’organismo di
controllo;
Spesa
massima ammissibile :
100.000 euro/anno
3.
implementazione
di sistemi di qualità secondo i criteri delle norme ISO 9000;
l’azione riguarda progettazione e realizzazione di sistemi di gestione per la
qualità, finalizzate all’ottenimento della certificazione da parte di un
organismo accreditato.
Spese
ammesse:
Consulenze
esterne
riferite all’attività svolta da professionisti o società di consulenza, di
provata esperienza nel settore, per l’attuazione del sistema di gestione della
qualità.
Formazione del personale dipendente a tempo indeterminato: costi per la partecipazione a corsi di formazione o altre iniziative di aggiornamento e formazione, comprensivi del costo del corso e delle spese di trasferta dei partecipanti; costi di personale per le ore dedicate alla formazione in loco, condotta da docenza esterna, nell’ambito del normale orario di lavoro; i costi vanno calcolati sulla base del costo orario del personale dipendente coinvolto (costo annuo/n. ore di lavoro, per ogni dipendente coinvolto) con riferimento al tempo effettivamente dedicato in azienda alla formazione.
Tariffa
dell’organismo di certificazione
per il rilascio del primo certificato di conformità; sono ammessi sia il costo
dell’attestato che le altre attività (ispettive, amministrative) svolte a tal
fine dall’organismo di certificazione.
Spesa
massima ammissibile
: 100.000 euro
4.
implementazione
di Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000 – EMAS);
l’azione è rivolta alle imprese di trasformazione e riguarda la progettazione
e la realizzazione di Sistemi di Gestione Ambientale, finalizzate
all’ottenimento della certificazione/registrazione da parte di un organismo
accreditato.
Spese
ammesse:
come punto 3. relativo all’implementazione di sistemi di qualità in base alle
norme ISO 9000.
Spesa
massima ammissibile
: 100.000 euro
Gli
interventi sono realizzabili con programmi di durata annuale o, esclusivamente
per le tipologie D) ed E), relativamente ai punti 3 e 4, biennale.
Per
gli interventi previsti alla lettera E), punti 3 e 4, rientrano tra i
beneficiari i soggetti la cui quota di produzione rispondente alla normativa
elencata al successivo punto 4) sia superiore, in termini di fatturato, al:
·
40%
rispetto al totale per le imprese di trasformazione;
·
60%
rispetto al totale per le aziende agricole;
Nel caso queste ultime attuino la trasformazione diretta rientrano nella tipologia “imprese di trasformazione” qualora la materia prima lavorata sia di provenienza extra-aziendale per almeno il 60%.
2.1
Criteri di ammissibilità delle spese
2.1.1
Condizioni generali
Sono ammissibili a contributo solamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
La spesa ammessa sarà proporzionale alla percentuale, in termini di fatturato, di produzione rispondente alla normativa di cui al successivo punto 4).
Per produzioni ottenute nel territorio di più Regioni o Province Autonome, sarà ammessa una quota di spesa proporzionale alla percentuale di prodotto ottenuto nel territorio della Regione Lombardia.
2.1.2
Trasferte
a)
Spese di viaggio:
·
Ammissibili
dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo,
ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi);
·
Noleggio
di mezzi di trasporto quali pullman, nel caso di iniziative collettive;
·
Uso di
mezzo proprio: ammessi i pedaggi autostradali dietro presentazione dei documenti
giustificativi in originale e un’indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo
della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il 1° gennaio di ogni anno;
in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta
dall’interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi;
b)
Spese di vitto e alloggio:
·
Durata
trasferta 8 – 12 ore: massimo 20 euro per un pasto;
·
Durata
trasferta superiore a 12 ore: massimo 40 euro per due pasti;
·
Durata
trasferta superiore a 12 ore: massimo 60 euro per il pernottamento;
·
Documenti
giustificativi: ricevuta fiscale o fattura riportante le generalità del
contraente/fruitore;
·
Documenti
collettivi: devono riportare date, n. pasti e/o pernottamenti e relativi costi;
deve esservi allegato un elenco dei fruitori, compilato con data, qualifica e
firma degli stessi.
2.1.3
Costo del personale addetto all’attività di supporto tecnico e di
autocontrollo
E’ ammessa una spesa massima di 30.000 euro, comprensivi di stipendio lordo e di rimborso spese di viaggio, corrispondente ad un incarico a tempo pieno. Sono ammessi inoltre IRAP e contributi versati per oneri sociali.
L’imposta è ammissibile a contributo solo per i beneficiari che non agiscono in esercizio di impresa ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto dichiarato nella domanda di contributo.
2.1.5
Organizzazione di momenti informativi
·
Stampa e
diffusione inviti e manifesti;
·
Interventi
di esperti (compensi relazioni e rimborso trasferte);
·
Affitto/allestimento
sale e locali;
·
Noleggio
attrezzature.
3)
ENTITA’ DELL’AIUTO
Interventi da A a D
Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa, elevabile all’80% nel caso di interventi che riguardano prodotti ottenuti nei Comuni delle zone svantaggiate di cui all’allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale.
Interventi E
1. sostegno all’adeguamento organizzativo e strutturale dei soggetti rappresentativi delle produzioni DOP e IGP per lo svolgimento dell’attività di autocontrollo:
· iniziative a),b), c), d), e), g): contributo del 60%;
· iniziativa f): contributo del 35% per soggetti operanti a livello di produzione primaria e del 55% per soggetti operanti nelle successive fasi della filiera;
2. messa a regime del sistema di controllo obbligatorio previsto dal Reg.2081/92, svolto da organismi terzi incaricati:
· contributo del 60% sui costi sostenuti dai produttori;
3. implementazione di sistemi di qualità secondo i criteri delle norme ISO 9000:
·
contributo
del 50%;
4.
implementazione di sistemi di gestione ambientale secondo i criteri della
norma ISO14000 od EMAS:
·
contributo
del 50%;
4)
CONDIZIONI
Le
iniziative previste devono essere rivolte a prodotti rientranti nelle seguenti
categorie:
·
prodotti
con denominazioni di origine riconosciute ai sensi delle vigenti normative
comunitarie e nazionali (DOP e IGP; DOC, DOCG e IGT);
·
prodotti
che si fregiano di “attestazione di specificità”, ai sensi del Reg. CEE
2082/92;
·
prodotti
che intendono attivare una procedura di riconoscimento ai sensi del Reg. CEE
2081/92, limitatamente alle tipologie di intervento A) e D) o adottare marchi di
qualità conformi all’art. 30 del Trattato e alla giurisprudenza della Corte
di Giustizia, limitatamente alla tipologia di intervento D).
Tali
marchi presentano i seguenti connotati:
-
identificano prodotti conformi a norme obiettive e controllabili, che
fissano requisiti qualitativi superiori a quelli previsti dalla pertinente
normativa comunitaria e nazionale;
-
non prevedono la provenienza geografica, quale criterio determinante la
qualità;
-
consentono l’accesso al loro uso a prodotti, conformi alle medesime
norme, provenienti da altri Stati membri;
-
adottano il principio dell’equivalenza dei controlli eseguiti dalle
autorità competenti degli Stati membri di provenienza dei suddetti prodotti.
·
prodotti
ottenuti con tecniche di agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91;
5)
LIMITI E DIVIETI DI FINANZIAMENTO
Gli
aiuti non sono cumulabili con altri di diversa origine per gli stessi
interventi.
6)
ZONIZZAZIONE
La misura si applica all’intero territorio regionale.
7) PRIORITÀ
Qualora le risorse disponibili non permettano il finanziamento di tutte le domande ammissibili, si redige una graduatoria, in base ai criteri definiti nel presente paragrafo.
Alle
tipologie di intervento descritte al punto 2) viene attribuita la seguente scala
di priorità, cui corrispondono gli intervalli di punteggio a fianco indicati:
Tipologia interventi punteggio min. punteggio max.
E 1 e 2
30
40
E
3 e 4
20
30
A
e D
15
25
B
10
20
C
5
15
Ai
punteggi minimi vengono sommati, per ogni singolo progetto, i punteggi
conseguiti in base ai sottoelencati elementi di valutazione, individuati per
ogni tipologia, o gruppo di tipologie, di intervento:
q
E 1 e
2:
a)
età Consorzi:
costituiti
dopo il 1990
2 punti;
1970
– 1990
1 punto
prima
del 1970
0 punti
b)
valore globale del prodotto:
meno
di 10 Mdi
4 punti
10
– 50 Mdi
2 punti
50
– 200 Mdi
1 punto
più
di 200 Mdi
0 punti
c)
% produzione montana:
90
– 100%
4 punti
70
– 90%
3 punti
50
– 70%
2 punti
20
– 50%
1 punto
0
- 20%
0 punti
imprese
di trasformazione
aziende agricole
80
– 90%
4 punti
80 – 90%
4 punti
50
– 80%
2 punti
70 – 80%
2 punti
40
– 50
0 punti
60 – 70%
0 punti
progetti
collettivi
2 punti
progetti
non collettivi 0 punti
sì
3 punti
no
0 punti
q
A e
D:
a)
progetti che comprendono le due tipologie A e D:
sì
3
punti
no
0 punti
b)
progetti mirati a compendiare l’innovazione tecnologica col recupero e
la valorizzazione delle caratteristiche di tipicità:
totalmente
incentrati 3 punti
secondariamente
1 punto
no
0 punti
c)
% produzione montana:
90
– 100%
4 punti
70
– 90%
3 punti
50
– 70%
2 punti
20
– 50%
1 punto
0
- 20%
0 punti
q
B:
a)
iniziative collegate con progetti di livello regionale:
sì
3 punti
no
0 punti
b)
iniziative svolte in collaborazione con altre regioni o Paesi:
sì
1 punto
no
0 punti
c)
iniziative collettive e/o che coinvolgono più prodotti:
sì
3 punti
no
0 punti
d)
produzioni montane:
sì
3 punti
no
0 punti
q
C:
a)
prodotti montani:
70
– 100%
3 punti
40
– 70%
2 punti
20
– 40%
1 punto
0 – 20%
0 punti
b)
legame con altre iniziative di valorizzazione del prodotto (percorsi
enogastronomici, educazione alimentare, altro):
sì
3 punti
no
0 punti
c)
iniziative congiunte riguardanti abbinamenti con altri prodotti:
sì
4 punti
no
0 punti
In
caso di punteggi pari merito, la graduatoria rispetterà l’ordine cronologico
di presentazione delle domande.
8)
STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
8.1
Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, per iniziative da realizzarsi entro il 31 dicembre dell’anno o biennio successivo.
Per
il primo periodo di attivazione della Misura, le domande devono essere
presentate entro il 20 ottobre 2000.
Le
domande devono essere indirizzate alla Direzione Generale Agricoltura e possono
essere presentate sia presso la D.G. Agricoltura - Piazza IV Novembre 5, -20124
Milano, che presso le sedi degli STAP (Servizi Tecnico - Amministrativi
Provinciali).
Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data riportata sul timbro del protocollo.
La
domanda di adesione al Piano di Sviluppo Rurale deve essere redatta
sull’apposito modello unico, messo a disposizione dalla Direzione Generale
Agricoltura.
Alla domanda devono essere allegati:
a)
il progetto dettagliato di intervento comprensivo dei seguenti elementi:
per
gli interventi A, B, C e D:
1.
finalità, obiettivi e risultati attesi con la realizzazione delle
iniziative;
2.
una descrizione delle iniziative previste, con l’indicazione delle
attività e dei tempi di attuazione;
3.
preventivi di spesa dettagliati per le singole iniziative;
4.
elementi utili ad ordinare le domande ammissibili in una graduatoria
formulata in base ai criteri definiti al punto 7) del presente atto.
5.
indicazione dei soggetti incaricati delle collaborazioni e delle
consulenze, con nota di presentazione e/o curriculum vitae;
6.
bibliografia storica che documenti il legame col territorio di origine o
la reputazione del prodotto oggetto dell’intervento proposto (interventi A e
D);
per
l’intervento E
1.
finalità, obiettivi e risultati attesi con la realizzazione delle
iniziative;
2.
breve profilo delle produzioni aziendali (volumi, tipologie,
denominazioni);
3.
descrizione delle attività di supporto tecnico e autocontrollo
attualmente gestite dall’organismo richiedente (sostegno agli organismi
rappresentativi dei prodotti DOP e IGP) e indicazione del personale impiegato o
da impiegare in tali attività in atto o in fase di ampliamento;
4.
descrizione delle iniziative previste, con l’indicazione delle attività
e dei tempi di attuazione; per l’implementazione di sistemi di qualità e di
gestione ambientale è richiesta una relazione tecnica che illustri in dettaglio
il progetto nelle sue fasi;
5.
preventivi di spesa dettagliati per le singole iniziative;
6.
elementi utili ad ordinare le domande ammissibili in una graduatoria
formulata in base ai criteri definiti al punto 7) del presente atto.
7.
indicazione dei soggetti incaricati delle collaborazioni e delle
consulenze, con nota di presentazione e/o curriculum vitae, comprovanti
l’esperienza nel settore di intervento;
8.
per le aziende agricole rientranti nella filiera di produzioni
geograficamente riconosciute, contratti di vendita della materia prima, che
comprovino la sua destinazione a trasformazione in tali produzioni.
Le domande hanno validità due anni; qualora siano oggetto di istruttoria positiva e non possano essere finanziate nell’anno di presentazione su richiesta del beneficiario rientrano nella graduatoria dell’anno successivo.
8.2
Istruttoria
L’Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Agricoltura verificata l’ammissibilità delle domande presentate, provvede a richiedere:
·
gli atti
degli organi amministrativi che approvano i progetti di intervento, nel caso in
cui il beneficiario sia un organismo associativo o un ente pubblico;
· copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
· certificato di iscrizione all’Albo delle imprese presso la Camera di Commercio, solo per le imprese;
· lettera d’incarico che definisce il tipo di rapporto di impiego con il soggetto che svolge attività di supporto tecnico e di autocontrollo;
· copia del bilancio dell’ultimo esercizio.
L’Unità
Organizzativa provvede all’istruttoria entro il termine di 60 giorni dalla
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
La documentazione di cui sopra, nonché altri eventuali elementi integrativi necessari alla valutazione del progetto, devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda.
La
richiesta di documentazione o di elementi integrativi sospende i termini di
istruttoria sopra indicati.
L’istruttoria
si conclude con la redazione di un verbale da parte di un funzionario della
Struttura incaricata.
8.3
Approvazione dei programmi di intervento
Sulla base dell’istruttoria l’Unità Organizzativa competente predispone il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento.
Ad
avvenuta approvazione del provvedimento di cui sopra, l’Unità Organizzativa
competente invia agli interessati apposita comunicazione, allegando il verbale
di istruttoria, le eventuali prescrizioni e le modalità di ricorso.
La
documentazione allegata alle istanze non ammesse a contributo viene restituita
agli interessati su richiesta.
Eventuali
sostanziali variazioni al programma approvato, fermo restando l’importo
globale stanziato, devono essere preventivamente autorizzate dall’Unità
Organizzativa competente, su formale richiesta motivata del beneficiario.
Nel
caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, le variazioni si intendono accolte.
8.4
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è erogato con le seguenti modalità:
a)
un anticipo del 70% su richiesta del beneficiario, subordinatamente alla
presentazione di una dichiarazione attestante l’avvenuto inizio
dell’intervento e la data di tale inizio;
b)
il saldo ad avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento delle
attività e della relativa rendicontazione.
Per ottenere l’anticipazione, i soggetti privati devono presentare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Ente liquidatore di importo pari all’anticipazione concessa maggiorata degli interessi di legge, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La fideiussione deve avere validità per l’intera durata dei programmi di intervento, può essere svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo e ha efficacia fino alla data di rilascio dell’apposita autorizzazione di svincolo.
Gli Enti di diritto pubblico per ottenere l’anticipo sono tenuti a presentare, in luogo della fideiussione, copia conforme agli originali degli atti formali, adottati dal proprio organo competente, di approvazione dell’intervento richiesto e di individuazione di tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione dell’intervento stesso.
8.5
Rendicontazione
Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività il beneficiario è tenuto a presentare:
·
la
delibera dell’organo amministrativo di approvazione della rendicontazione e
dei risultati conseguiti (in caso di organismi associativi);
·
una
relazione finale, comprendente la descrizione dell’attività svolta, dei
risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi
progettuali;
·
la
rendicontazione delle spese sostenute, suddivise tra le varie voci contemplate
ed approvate unitamente al progetto, in modo da consentire in sede di verifica
il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
·
i
giustificativi di spesa in originale e regolarmente quietanzati, ai quali viene
apposto il timbro attestante la concessione del contributo e la sua entità; la
fattura o nota di addebito relativa al costo della prima certificazione deve
contenere, come causale, l’elenco delle attività svolte dall’organismo di
certificazione e la conseguente ripartizione delle tariffe;
·
copia
delle relazioni tecniche e dei manuali eventualmente prodotti compresi i marchi,
etichette, confezioni, oggettistica;
·
per la
partecipazione a corsi, attestati di frequenza che certifichino una presenza ad
almeno il 75% della durata del corso;
·
per la
formazione in loco: dichiarazione, a firma del legale rappresentante del
beneficiario, relativa al costo orario del dipendente e numero di ore dedicate
alla formazione in loco nonché la documentazione di registrazione
dell’attività formativa svolta e prevista per l’implementazione del sistema
qualità aziendale;
·
attestato
di certificazione del sistema di gestione per la qualità o del sistema di
gestione ambientale o registrazione EMAS, rilasciato da un organismo
accreditato.
In
fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni non superiori
al 10% tra gli importi preventivati tra le voci di spesa, fermo restando
l’importo globale stanziato.
8.6
Proroghe
E’ ammessa la concessione di proroghe, al massimo di sei mesi, del termine stabilito per la conclusione delle attività, su motivata richiesta del beneficiario supportata dal parere tecnico del consulente del progetto.
9)
OBBLIGHI E SANZIONI
I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alla valutazione ed al monitoraggio delle azioni realizzate, anche in corso d’opera, nonché a consentire ed agevolare gli accertamenti che verranno ritenuti opportuni.
Nell’organizzazione
e attuazione dei programmi finanziati deve sempre essere fatta menzione della
partecipazione finanziaria della Comunità Europea. In particolare i materiali a
stampa e di qualsiasi altro genere devono riportare la seguente dicitura
“Realizzato con il contributo congiunto di Comunità Europea, Stato Italiano e
Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006” o
eventuali forme abbreviate preventivamente concordate con l’Unità
Organizzativa competente.
Deve
essere mantenuta la destinazione degli investimenti finanziati per almeno 3 anni
per le dotazioni informatiche; le
certificazioni di qualità (interventi E 3 e 4) ottenute dovranno essere
mantenute per un minimo di 5 anni.
I
contributi concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:
·
non
realizzi l’intervento;
·
non
effettui la rendicontazione nei termini stabiliti;
·
non
rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell’atto di
concessione del contributo;
·
non
ottenga la certificazione entro due anni dalla concessione del contributo, fatte
salve le proroghe di cui sopra.
In
caso di revoca del contributo il beneficiario deve restituire le somme già
erogate.
Nel
caso la rendicontazione finale delle spese sostenute ed accertate corrisponda ad
un contributo inferiore all’anticipazione già erogata, il beneficiario deve
restituire una somma corrispondente alla differenza risultante.
Il controllo sulla effettiva realizzazione delle attività si attua sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, tramite:
·
verifica
atti di impegno di spesa del beneficiario, convenzioni, affidamento di
incarichi,
·
verifica
della conformità delle attività svolte rispetto a quelle approvate;
·
verifica
dell’ammissibilità delle spese tramite l’esame della documentazione
giustificativa delle spese sostenute,
·
raccolta
sistematica di tutta la documentazione e i materiali prodotti per la
realizzazione delle attività (relazioni tecniche, pubblicazioni informative,
opuscoli, pieghevoli, bozzetti per marchi, gadget ecc.),
Il
controllo in loco viene effettuato a campione su almeno il 5% dei progetti
finanziati, con almeno 2 sopralluoghi per ogni tipologia di intervento.
Avverso
le comunicazioni di esiti dell’istruttoria sono esperibili alternativamente:
a)
ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i presupposti, alla Direzione
Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione;
b)
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione;
L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che dovranno essere comunicate all’interessato.
La
presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del
ricorso giurisdizionale.
Avverso
gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:
a)
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;
b)
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;
Definizione
di piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE del 3
aprile 1996.
Rientrano
nella tipologia di PMI le imprese aventi:
·
meno di
250 dipendenti;
·
un
fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro o un totale di bilancio annuo
non superiore a 27 milioni di euro;
·
il
requisito di indipendenza, a seguito definito.
Sono
imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono
detenuti per 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più
imprese non conformi alla definizione di PMI.
Fattispecie
particolari e modalità di calcolo degli elementi determinanti i requisiti
suddetti sono contenute nella raccomandazione, cui si rimanda.