Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006

Disposizioni attuative

Misura b (1. 2)

 

Erogazione di un premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori

 

PREMESSA

La misura  persegue uno o più obiettivi tra i seguenti:

·        creare nuove opportunità di lavoro per giovani imprenditori agricoli;

·        mantenere e consolidare il tessuto sociale nelle zone rurali per garantire continuità all’attività agricola e favorire il mantenimento di aziende vitali e produttive;

·        migliorare le condizioni di vita e di lavoro al fine di contrastare lo spopolamento nelle aree rurali marginali e di permettere un raggiungimento di standard sociali compatibili con le altre attività;

·        favorire il miglioramento dell’efficienza delle aziende agricole attraverso il ricambio generazionale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo II “Misure di Sviluppo Rurale”, Capo II “Insediamento dei giovani agricoltori”, Articolo 8 del regolamento CE 1257/99 – Piano di Sviluppo rurale 2000-2006.

 

1.      BENEFICIARI

Giovani agricoltori, titolari di partita I.V.A., che si insediano dopo il 3/01/2000 in una impresa agricola (iscritta presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese- Sezione speciale Imprenditori agricoli e Sezione Coltivatori diretti) in qualità di titolare, che siano in possesso di tutti i requisiti previsti al successivo punto 4).

L’insediamento può avvenire anche nell’ambito di associazioni, cooperative (iscritte alla Sezione III dell’Albo prefettizio), società di capitali o società di persone che abbiano come principale finalità la gestione di una impresa agricola in qualità di rappresentante legale e responsabile,  a condizione che tutti i soci siano in possesso del requisito previsto al successivo punto 4.b e inoltre che la maggioranza dei soci si sia insediata dopo il 3/01/2000.

 

2.      TIPOLOGIE D’INTERVENTO.

E’ concesso un premio unico di insediamento al giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di titolare.

Per la concessione del premio il giovane agricoltore deve:

·        subentrare nella proprietà, nell’affitto o in altro diritto reale di godimento, al precedente titolare dell’impresa nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 4;

·        intervenire in qualità di rappresentante legale e responsabile di imprese agricole associate, cooperative agricole di conduzione e società di capitali

 

3.      ENTITA’ DEGLI AIUTI

Il premio unico si differenzia in funzione della zona:

in zone svantaggiate (ai sensi dell’art. 18)         Euro 25.000

nelle zone obiettivo 2 (1)                                       Euro 20.000 (vedere l’allegato n. 1)

in tutte le altre zone                                               Euro 17.000 (vedere l’allegato n. 2)

 

4.      CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AL SOSTEGNO

Al fine di ottenere il premio di primo insediamento occorre dimostrare:

a) di rientrare in una delle seguenti casistiche:

1.      aver presentato domanda per il finanziamento di un programma di investimento, favorevolmente istruita così come previsto dalla misura 1.1 – “Investimenti nelle aziende agricole”, entro cinque anni dal primo insediamento;

2.      dover effettuare investimenti o sostenere oneri per evitare il frazionamento aziendale, procedendo, ad esempio in caso di successione, nei confronti dei coeredi al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

3.      essere rilevatario di azienda agricola, in caso di cessione aziendale, subentrandone come titolare. Il cedente, così come previsto al Capo IV del Regolamento CE n. 1257/99, cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali (può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare), ha almeno 55 anni al momento della cessazione e ha esercitato l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

b) di avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della decisione individuale (comunicazione di ammissione al finanziamento

 

c) di essersi insediato in qualità di titolare dopo il 3/01/2000 (quale data di insediamento si considera la data di attivazione della Partita Iva);

 

d) di impegnarsi affinché l’insediamento abbia una durata temporale di almeno 5 anni, mantenendo tutte le condizioni previste per l’insediamento stesso;

 

e) che l’azienda nella quale si insedia dimostri redditività nell’anno precedente alla presentazione della domanda di premio.(2)

 

Tale redditività nelle zone svantaggiate (articolo 18 del Reg. 1257/99) per le piccole imprese, che garantiscono lavoro a non meno di 0,5 ULU (Unità Lavorativa Uomo – pari a 1800 ore/anno) e a non più di 1 ULU, deve essere, per ogni ULU impiegata pari ad almeno il 30% del reddito di riferimento extra-agricolo (3).

Per le altre aziende, nelle zone svantaggiate (articolo 18 del Reg. 1257/99) che garantiscano lavoro ad almeno 1 ULU, il reddito complessivo deve essere, per ogni ULU impiegata, pari ad almeno il 40% del reddito di riferimento extra-agricolo (3).

 

Per le imprese agricole nelle zone non svantaggiate, e che garantiscono lavoro ad almeno 1 ULU, il reddito complessivo deve essere, per ogni ULU impiegata, pari ad almeno il 60% del reddito di riferimento extra-agricolo (3).

 

Il reddito complessivo, riferito all’anno dell’insediamento, si determina sommando le voci sotto indicate ed escludendo eventuali poste straordinarie documentabili:

·        Imponibile  fiscale calcolato ai fini IRAP (4);

·        Aiuti agroambientali e agroforestali (di cui al capo VI e VIII del regolamento);

·        Integrazioni al reddito, compensazioni PAC, aiuti a carico del FEOGA Garanzia;

·        Altri redditi (es. contratti di soccida ecc..)

Il reddito complessivo viene rapportato al numero di ULU aziendali.

Per il calcolo delle ULU aziendali ci si deve riferire alla tabella dei tempi di lavoro definiti nelle Tabelle INPS provinciali.

 

Per le cooperative iscritte alla sezione III, che esercitano anche attività di trasformazione e commercializzazione,  è fatto obbligo di avere una contabilità separata per le attività agricole ai fini del computo della redditività.

 

f) di possedere una adeguate capacità professionale (5).

Tale capacità è presunta per i soggetti che:

·        abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricola come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo iscritto all’Albo degli Imprenditori agricoli a titolo principale o al servizio ex S.C.A.U. quale unità attiva.

oppure:

·        siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

 

g) di rispettare le normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

L’impresa agricola nella quale il giovane si insedia deve rispettare le norme comunitarie e nazionali vigenti alla data di presentazione delle domande e i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti, in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

 

5.      LIMITI, DIVIETI, AMMISSIBILITA’

·        Il premio di primo insediamento può essere riferito a due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità della stessa impresa, fermo restando che l’entità del premio è limitata a quanto previsto per un solo giovane;

·        il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in un’impresa  agricola sulla quale, in precedenza, si era insediato un altro giovane agricoltore già beneficiario del premio, potrà ricevere il premio nel caso in cui siano già trascorsi almeno 6 anni dalla data di concessione del premio precedente;

·        l’impresa nella quale si insedia un giovane agricoltore non deve avere origine dal frazionamento di un’impresa preesistente.

 

6.      ZONIZZAZIONE

La misura è applicabile su tutto il territorio regionale.

 

7.      GRADUATORIA

Le competenti strutture organizzative di ogni Provincia esaminano le domande presentate, con riferimento alle priorità di seguito elencate:

1.      giovani agricoltori ricadenti in zona svantaggiata, ai sensi della legislazione vigente o in zone rurali (obiettivo 2);

2.      giovani agricoltori ricadenti in area protetta (Parchi Nazionali e Regionali , Riserve Naturali);

3.      giovani agricoltori che succedano, come agricoltori a titolo principale, al precedente conduttore dell’impresa ed attuino il riscatto delle quote dei coeredi;

All’interno delle singole priorità verrà data precedenza ad imprese condotte da donne e ai più giovani di età.

 

8.      STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

8.1 Presentazione delle domande

Le domande di premio,  redatte sul modello unico di adesione al Piano di sviluppo rurale, sono presentate alle Amministrazioni provinciali competenti in base alla localizzazione delle unità produttive ove si effettua l’investimento utilizzando l’apposito modulo, cartaceo ed informatico, a partire dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2005.

In caso di richiesta presentata da aziende agricole con P. Iva intestata a più persone, la domanda deve essere sottoscritte dal rappresentante legale.

Tutta la documentazione presentata viene registrata all’anagrafe regionale delle imprese.

 

8.2 Documentazione

La domanda deve essere presentata, pena la sospensione dell’istruttoria, corredata da:

a) documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni , delle strutture aziendali e delle scorte  vive e morte,  comprovato da atti fiscali o documenti pubblici e registrati;

La documentazione deve comprovare  l’acquisizione dell’impresa  al momento della emissione del parere favorevole , espresso dal competente ufficio della Provincia.

b) Fotocopia della dichiarazione dei redditi del titolare presentata l’anno precedente l’insediamento. L’imputazione fiscale, in capo al giovane agricoltore, deve essere successiva al 3/01/2000 (Nel caso non sia disponibile la dichiarazione dei redditi riferita all’anno di insediamento, il giovane si impegna a presentarla entro il 31 dicembre dell’anno successivo);

c) documentazione utile al calcolo della redditività aziendale così come previsto al precedente punto 4.e).

 

Le cooperative agricole di conduzione, le società di capitali o società di persone devono produrre una dichiarazione del presidente o dell’amministratore relativamente alla data di ammissione dei soci “giovani agricoltori”  (tale data deve essere successiva al 3/01/2000), nonché copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

 

8.3 Istruttoria delle domande

Le competenti strutture organizzative della Provincia, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, accertano che:

·        I richiedenti possiedano i requisiti necessari di cui al precedente punto 4 “ Condizioni di ammissibilità“;

·        Siano rispettati i limiti e i divieti di cui al punto 5 “ Limiti, divieti , ammissibilità”.

Nel caso la documentazione presentata risulti incompleta, la stessa deve essere integrata entro 30 giorni dalla data della richiesta pena la decadenza dei benefici di legge.

La richiesta di integrazione della documentazione interrompe i termini per la conclusione dell’istruttoria ai sensi della normativa vigente.

Il funzionario incaricato dell’istruttoria esprime il proprio parere con il verbale di istruttoria.

Ad istruttoria conclusa il Dirigente competente assume con proprio provvedimento il risultato delle istruttorie. La Provincia comunica ad ogni richiedente l’esito dell’istruttoria, il relativo verbale e le modalità di ricorso. Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione ha facoltà, ai sensi della L. 241/90, di presentare alla Provincia, memorie scritte al fine di definire la sua posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste.

Se le memorie scritte vengono presentate nei tempi sopra definiti la Provincia è tenuta a riesaminare la documentazione relativa al richiedente e ad esprimere, al richiedente e per conoscenza alla Direzione Generale Agricoltura, il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

La Provincia ogni sei mesi, utilizzando l’apposito modulo cartaceo e informatico, aggiorna il proprio provvedimento con le domande ammesse e positivamente istruite, secondo le priorità  fissate al precedente punto 7  e secondo il seguente calendario:

·        entro il 30 giugno per le domande pervenute entro il 31 marzo;

·        entro il 31 dicembre per le domande pervenute entro il 30 settembre.

Per l’anno 2000 l’invio dei provvedimenti adottati deve avvenire entro il 28 febbraio 2001 per le domande pervenute entro il 31 dicembre 2000.

Qualora non possa essere rispettata la tempistica per l’invio degli elenchi, l’inserimento delle domande in graduatoria è rinviata al successivo trimestre.

La Direzione Generale Agricoltura, entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti delle Province, è tenuta a:

·        adottare il provvedimento regionale, suddiviso per Province, ottenuto combinando le priorità con le disponibilità finanziarie allocate sulla misura nei piani finanziari annuali previsti del PSR;

·        comunicare alle Province l’elenco delle domande finanziabili (con il relativo contributo) e l’elenco delle domande ammesse, ma non finanziabili.

La Provincia comunica al beneficiario l’ammissione al premio. Analoga comunicazione viene inviata ai richiedenti la cui domanda è stata ammessa ma non trova copertura finanziaria; in questo caso la Provincia specifica che il periodo di validità della domanda è di 24 mesi a partire dalla data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria.

 

8.4 Liquidazione del contributo

L’erogazione del premio avviene dopo la verifica (alle scadenze previste) di tutti i requisiti e delle condizioni, che devono essere raggiunti (compresa la realizzazione del programma di investimento, qualora sia da realizzare).

 

8.5 Obblighi

L’inosservanza delle condizioni e degli impegni nonché la perdita di uno solo dei requisiti posseduti comporta la revoca dei benefici precedentemente accordati.

 

9.      RICORSI

Avverso le comunicazioni di esiti dell’istruttoria sono esperibili alternativamente:

a)      ricorso gerarchico, ove ne ricorrano i pressuposti, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

b)      ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

L’esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che dovranno essere comunicate all’interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

a)      ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;

b)      ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico;

 

10.  CONTROLLI

La Provincia provvede:

·        controllo del 100% delle domande pervenute;

·        ulteriore controllo pari ad almeno il 5% dei beneficiari da effettuarsi entro i primi 5 anni dalla data di primo insediamento, per la verifica del mantenimento degli obblighi  e degli impegni assunti.

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(1) Per le domande  presentate da imprenditori i cui investimenti ricadono sia in zona svantaggiata ai sensi dell’art. 18 del regolamento che in zona ob. 2 si applicherà il premio unico più favorevole.

(2) Questo requisito può essere raggiunto entro tre anni dalla data di primo insediamento.

(3) Per il 1999 il reddito di riferimento extra-agricolo è pari a £.39.670.000 (€. 20.487.85).

(4) Per i beneficiari, esonerati per legge dalla presentazione della dichiarazione IRAP,  possono essere utilizzate le tabelle dei Redditi Lordi Standard.

(5) Questo requisito può essere raggiunto entro tre anni dalla data di primo insediamento.

Agenda 2000                                                                                                       torna su