Investimenti nelle imprese agricole
·
migliorare e riconvertire la produzione in funzione
delle esigenze del mercato;
·
migliorare la qualità della produzione, anche al
fine dell’adeguamento alle norme di qualità comunitarie;
·
tutelare e migliorare l’ambiente naturale;
·
tutelare e migliorare le condizioni di igiene e il
benessere degli animali;
·
promuovere la diversificazione dell’attività in
azienda;
·
realizzare risparmi di energia;
·
migliorare le condizioni e la sicurezza sul lavoro;
·
introdurre innovazioni di prodotto e di processo;
·
incentivare l’introduzione di tecnologie a basso
impatto sull’impiego delle risorse energetiche e ambientali;
·
incentivare produzioni non alimentari;
·
aumentare i posti di lavoro;
·
assicurare le pari opportunità fra donne e uomini.
Le imprese agricole singole e
associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al
Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione
coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole – e le cooperative
agricole iscritte alla Sezione III dell’Albo prefettizio.
Le imprese beneficiarie
devono:
·
garantire il lavoro ad almeno 0,5 ULU, con
l’impegno di innalzarlo ad 1 ULU al termine dell’investimento, se ricadenti
in zone svantaggiate di montagna(1);
·
garantire il lavoro ad almeno 1 ULU (Unità
Lavorativa Uomo – pari a 1800 ore/anno) se situate in altre zone.
1.1
Definizione di impresa agricola associata
Si definiscono associate le
imprese agricole con partita IVA distinta che si associano per realizzare un
investimento in comune. (Ad esempio due aziende che costruiscono una stalla in
comune, una Organizzazione dei Produttori, un consorzio di irrigazione, ecc).
Nel caso di aziende associate che si fondono a fine
investimento, per il calcolo della redditività si dovrà prendere in
considerazione la somma dei redditi delle aziende preesistenti dividendola per
la somma delle ULU.
L’impresa
associata deve essere:
·
legalmente costituita,
·
titolare di partita IVA,
·
iscritta presso la Camera di Commercio al Registro
delle Imprese – Sezione speciale imprese agricole o Sezione coltivatori
diretti.
Tutte le fatture relative agli
investimenti previsti dal programma di investimento dovranno essere intestate
all’impresa associata.
Gli aiuti vengono concessi per
le tipologie di intervento e le spese dirette allo sviluppo delle attività
agricole aziendali di seguito indicate.
a)
Opere di miglioramento fondiario di natura
straordinaria quali sistemazioni idraulico-agrarie e drenaggi.
b)
Opere edilizie: costruzione, ristrutturazione o
risanamento conservativo (ai sensi della legge n.457/78 – art.31) di
fabbricati rurali al servizio della azienda agricola ad eccezione degli edifici
destinati ad abitazione.
Gli impianti di essiccazione, di mungitura, le pese ed altri impianti similari
sono considerati opere edilizie solo quando inseriti in un progetto complessivo
di costruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo dei fabbricati ove
sono installati.
c)
Impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree
specializzate ad esclusione di nuovi impianti di vite e/o ulivo e di reimpianti
di vite.
d)
Investimenti, relativi alla fase di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti aziendali a condizione che almeno il 60%
della materia prima lavorata, sia di provenienza aziendale. A tal fine i
prodotti conferiti dai soci nelle cooperative sono da equiparati a quelli di
provenienza aziendale.
e)
Investimenti materiali finalizzati
all’introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO 9000 e/o ISO
14000 e/o EMAS.
f)
Animali vivi riproduttori di alta genealogia
(maschi e femmine), iscritti nei libri genealogici, solo nel caso in cui
l’impresa sia stata colpita da epizoozia con ordinanza di abbattimento da
parte dell’autorità competente.
g)
Acquisto di dotazioni fisse aziendali e
interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici quali ad esempio impianti di mungitura (anche
robotizzati), di refrigerazione, di vinificazione, impianti per la molitura,
essicatoi, pese, ecc.
h)
Serre (serre fisse, serre mobili, tunnels e
relativi impianti).
Sono
escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto e/o realizzazione di:
·
terreni;
·
interventi di realizzazione o miglioramento della
viabilità aziendale;
·
opere di manutenzione sia ordinaria che
straordinaria;
·
animali vivi, ad eccezione di quanto previsto al
precedente punto 2f;
·
diritti di produzione;
·
mezzi semoventi (ad esempio: trattrici,
mietitrebbie, desilitrici, ecc.) mezzi trainati (ad esempio: erpici, aratri,
rulli, seminatrici, imballatrici, carri unifeed, carri botte, carri rimorchio,
ecc.), impianti semi mobili (ad esempio: pivot da irrigazione, nastri
trasportatori, ecc.) e attrezzature (ad es. irroratrice a spalla, ecc.);
·
impianti usati;
·
apparecchiature e strumentazioni informatiche, se
non direttamente connesse agli investimenti di cui ai punti a, b, c, d, e, g, h;
·
interventi per attività agrituristiche (previsti
dalla Misura “p” del P.S.R.);
·
interventi di acquacoltura (in quanto finanziati
con lo SFOP - Deliberazioni della Giunta Regionale n.VII/5879 e n.VII/5880 del 2
agosto 2001).
3.
ENTITÀ DEGLI AIUTI
3.1
Massimale
di investimento
a)
Per le imprese agricole singole situate in zona
svantaggiata di montagna(1) che garantiscono, al momento della
presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 0,5 ULU con l’impegno di
elevarlo ad almeno 1 ULU a fine investimento, l'investimento
massimo ammissibile è pari a 50.000 euro per programma d’investimento.
b)
Per le imprese agricole singole che garantiscono,
al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1 ULU
l'investimento massimo ammissibile è pari a 125.000 euro per ULU, fino ad un
massimo di 250.000 euro per programma, che può essere elevato a 300.000 euro
nel caso in cui l’investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto
aziendale. Il massimale ammissibile per l’intero periodo di applicazione del
Piano di sviluppo rurale è pari a 500.000 Euro per singola impresa e a 600.000
di Euro nel caso in cui l’investimento riguardi anche la fase di
trasformazione del prodotto aziendale.
c)
Per le imprese agricole associate e per le
cooperative agricole, che garantiscono il lavoro ad almeno 1 ULU al momento
della presentazione della domanda, il massimale è pari a 125.000 euro per ULU,
fino ad un massimo di 1.000.000 euro per programma di investimento e per
l’intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale.
d)
Per le imprese colpite da encefalopatia spongiforme
bovina e con ordinanza di abbattimento da parte dell’autorità competente:
·
se garantiscono il lavoro ad almeno 0,5 ULU al
momento della presentazione della domanda, qualora situate in zona svantaggiata
di montagna (1), l’investimento massimo ammissibile è pari a
50.000 euro per singolo programma di investimento
·
Se garantiscono il lavoro ad almeno 1 ULU al
momento della presentazione della domanda il massimale di investimento
complessivo è pari ammissibile è pari a 400.000 euro per singolo programma di
investimento e a 800.000 euro per l’intero periodo di programmazione;
L’investimento minimo
ammissibile per tutte le tipologie di beneficiari (a, b, c, d) e per programma
d’investimento è pari a 30.000 euro.
Il numero delle ULU
(comprensive di eventuali decimali) per il calcolo del massimale di investimento
ammissibile a contributo è pari alle ULU aziendali previste a fine
investimento.
3.2
Finanziabilità
dei progetti d’investimento
Nel periodo di applicazione
della misura a (1.1), possono essere presentati più programmi di investimento,
da parte del medesimo beneficiario.
Tali programmi non possono
essere presentati contemporaneamente ma in successione e solamente dopo la
conclusione del programma precedente, cioè dopo la comunicazione di concessione
del saldo del contributo di cui al successivo punto 8.18.
Qualora
un richiedente abbia presentato diverse domande di contributo, relative allo
stesso progetto d’investimento, aderendo a strumenti finanziari diversi (ad
esempio Piano di Sviluppo Rurale e art 23, legge regionale 7/2000 oppure Legge
1329/65 detta “Sabatini”, ecc.), al momento dell’ammissione a
finanziamento di una di queste domande è tenuto a rinunciare formalmente a
tutte le altre domande ancora in essere, inviando copia di tali comunicazioni
per conoscenza anche all’Amministrazione che ha ammesso a finanziamento il
progetto.
3.3
Entità
del contributo in conto capitale
Il
valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:
Tipologie |
Opere
|
Dotazioni |
Zone
svantaggiate di montagna (1) |
45% |
30% |
Zone
obiettivo 2 (2) |
40% |
25% |
Aree
protette con vincoli ambientali o paesaggistici che comportano maggiori
oneri (3) |
40% |
25% |
Aziende
biologiche ove l’investimento comporti oneri superiori rispetto alle
aziende ordinarie |
40% |
25% |
Negli
altri casi |
35% |
20% |
Per
le aziende condotte da giovani imprenditori agricoli(4) il valore
dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:
Tipologie |
Opere
|
Dotazioni |
Zone
svantaggiate di montagna (1) |
55% |
40% |
Zone
obiettivo 2 (2) |
45% |
35% |
Aree
protette con vincoli ambientali o paesaggistici che comportano maggiori
oneri (3) |
45% |
35% |
Aziende
biologiche ove l’investimento comporti oneri superiori rispetto alle
aziende ordinarie |
45% |
35% |
Negli
altri casi |
45% |
30% |
Nel caso di un’impresa
agricola ricadente sia in zona svantaggiata di montagna che area protetta di cui
alla tabella sopra definita o in zona obiettivo 2, si applica la percentuale di
cofinanziamento più favorevole.
4.
CONDIZIONI
DI AMMISSIBILITÀ
Il
sostegno agli investimenti è concesso alle imprese agricole che, al momento
della domanda, rispettano le seguenti condizioni:
4.1
Prerequisiti
Il
possesso dei prerequisiti è autocertificato dal beneficiario nel modello di
domanda.
I
giovani imprenditori agricoli(4)
possono raggiungere i prerequisiti (punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3) entro 3 anni, a
decorrere dalla data di primo insediamento.
I
giovani imprenditori agricoli(4)
che, al momento di presentazione della domanda, non possiedono anche uno solo
dei prerequisiti (punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3), per accedere alla liquidazione
del contributo devono stipulare una fideiussione a garanzia del raggiungimento
di tale/i requisito/i pari all’importo del contributo totale concesso
maggiorato del 10%.
4.1.1
Redditività
a)
L’impresa agricola che effettua l’investimento
in zone svantaggiate di montagna(1)
e che garantisce il lavoro ad almeno 0,5 ULU al momento della presentazione
della domanda, con l’impegno di garantire il lavoro ad 1 ULU a fine
investimento, deve avere un reddito complessivo, nell’anno precedente alla
presentazione della domanda di aiuto per ULU aziendale, (ovvero
in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni
straordinarie nell’anno precedente alla presentazione) almeno pari al 30%
del reddito di riferimento extra-agricolo(5)
stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.
b)
2
L’impresa agricola che effettua l’investimento in zone
svantaggiate di montagna(1)
e che garantisce il lavoro ad almeno 1 ULU al momento della presentazione della
domanda, deve avere un reddito complessivo, nell’anno precedente alla
presentazione della domanda di aiuto per ULU aziendale, (ovvero
in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni
straordinarie nell’anno precedente alla presentazione) almeno pari al 40%
del reddito di riferimento extra-agricolo(5)
stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.
c)
3
L’impresa agricola che effettua l’investimento in zone non
svantaggiate e che garantisce il lavoro ad almeno una ULU al momento della
presentazione della domanda, deve avere un reddito complessivo, nell’anno
precedente alla presentazione della domanda di aiuto per ULU aziendale, (ovvero
in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni
straordinarie nell’anno precedente alla presentazione) almeno pari al 60%
del reddito di riferimento extra-agricolo(5)
stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.
In
tutti i casi sopra indicati il reddito complessivo si determina sommando le voci
sotto indicate:
·
imponibile fiscale calcolato ai fini IRAP (autocertificabile);
·
poste straordinarie, opportunamente documentate,
che hanno gravato sul sopracitato imponibile IRAP;
·
aiuti agroambientali e agroforestali (misura
“f” e “h”, del Piano di Sviluppo Rurale);
·
integrazioni al reddito, compensazioni PAC, e altri
aiuti a carico del FEOGA Garanzia.
Per
i beneficiari, ricadenti in Comuni in zone svantaggiate di montagna(1)
esonerati per legge alla presentazione della dichiarazione IRAP, possono
essere utilizzate le tabelle dei Redditi Lordi Standard.
Dopo
aver determinato il reddito, in tutti i casi sopra riportati, è necessario
rapportare il reddito complessivo al numero di ULU aziendali, calcolate al
momento della presentazione della domanda.
·
Per il calcolo delle ULU aziendali devono essere
utilizzate le tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera (DDG
n. 29730/2000).
·
Per le cooperative, iscritte alla sezione III
dell’Albo prefettizio che esercitano anche attività di trasformazione e
commercializzazione, è fatto obbligo avere una contabilità analitica separata
per le attività agricole ai fini del computo della redditività.
4.1.2
Capacità
professionale dell’imprenditore
L’impresa
agricola che effettua l’investimento deve essere diretta o rappresentata
legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale.
Tale
capacità è presunta per i soggetti che, in alternativa:
·
abbiano esercitato per almeno 2 anni attività
agricola come:
-
capo
azienda (Partita IVA con attività agricola e iscrizione presso la Camera di
Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o
Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole)
-
coadiuvante
familiare o lavoratore agricolo (tale attività deve essere comprovata dai
versamenti dei contributi agricoli);
·
siano in possesso di un diploma di laurea,
·
siano in possesso di un diploma conseguito nel
campo agrario, veterinario o delle scienze naturali.
Non sono previsti corsi per
acquisire la capacità professionale, né l’istituzione di una Commissione per
l’accertamento di tale capacità quando non sia presunta.
4.1.3
Rispetto
dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
L’impresa
agricola deve rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali, individuate nell’allegato 6 del
piano di Sviluppo Rurale, vigenti alla data di presentazione delle domande e i
cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti.
Nel
caso invece di requisiti, ovvero di norme ambientali i cui termini di
adeguamento non sono ancora scaduti, il richiedente è tenuto a impegnarsi a
raggiungere tali requisiti entro i termini di adeguamento fissati dalla
normativa. Tale impegno è assunto all’atto di presentazione della domanda.
Ad
esempio nel caso del rispetto della Legge Regionale 37/93 è considerato
pre-requisito sia la presentazione, nei termini di legge, del PUA o PUAS (in
ragione delle caratteristiche dell’impresa e dell’obbligo di legge) sia
l’ottenimento dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui. Nel caso in
cui un beneficiario che avesse presentato nel rispetto dei termini di legge la
richiesta di autorizzazione allo spandimento ma, al momento della richiesta di
liquidazione del saldo, non sia ancora in possesso di tale autorizzazione, è
tenuto a presentare una polizza fideiussoria, come indicato al successivo punto
8.16, a garanzia dell’ottenimento.
Nel
caso in cui un richiedente non avesse presentato il PUA o PUAS nei termini di
tempo previsti dalla normativa, può presentare la domanda solo dopo aver
ottenuto l’autorizzazione allo spandimento da parte dell’autorità
competente.
4.2
Beneficiari
in età di pensione
Il
rappresentante legale dell’impresa, alla data di presentazione della domanda,
non deve avere età superiore a 65 anni.
E’
ammessa una deroga nel caso in cui, nell’impresa agricola, sia presente un
coadiuvante di età inferiore a 55 anni che, alla data di presentazione della
prima richiesta di liquidazione, sia subentrato alla conduzione dell’azienda
in qualità di rappresentante legale. Tale impegno deve essere dichiarato nella
scheda di misura allegata alla domanda, da parte del legale rappresentante ultra
sessantacinquenne.
5.
LIMITI
E DIVIETI
Non
sono ammissibili a finanziamento interventi di qualsiasi natura, la cui
realizzazione sia stata avviata precedentemente alla data di presentazione della
domanda di adesione alla misura a (1.1).
5.1.
Settori produttivi
L’intervento
è ammesso solamente per prodotti di cui all’Allegato I del Trattato
dell’Unione Europea.
Non
è consentito alcun aumento di capacità produttiva nei settori: carne bovina,
suina e avicola; lattiero-caseario; vitivinicolo; ortofrutta; cereali; olio
d’oliva; uova; alimentazione del bestiame. I settori che non beneficiano delle
OCM e i prodotti biologici non hanno limitazioni all’aumento della capacità
produttiva.
5.1.1
Comparto
carne bovina
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della
protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al
contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché non comportino un aumento
della capacità produttiva aziendale preesistente (aumento del numero dei posti
in stalla), con l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da aziende
iscritte al relativo elenco regionale. In caso di costruzione di nuove stalle e
contestuale dismissione delle vecchie, deve essere dimostrato il cambio di
destinazione d’uso delle vecchie stalle.
5.1.2
Comparto carne suina
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della
protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al
contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché non comportino un aumento
della capacità produttiva aziendale preesistente (aumento del numero dei posti
in porcilaia), con l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da
aziende iscritte al relativo elenco regionale. In caso di costruzione di nuove porcilaie e contestuale
dismissione delle vecchie, deve essere dimostrato il cambio di destinazione
d’uso delle vecchie porcilaie.
Al
fine di valutare la capacità produttiva aziendale si ricorda che una scrofa
corrisponde a 6,5 suini all’ingrasso.
5.1.3
Comparto carne avicola
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della
protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al
contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all’incremento
dei livelli di biosicurezza e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di lavoro.
Per
gli allevamenti di polli, anatre, tacchini, oche e faraone, sono ammissibili gli
investimenti purché non comportino un aumento della capacità produttiva
aziendale preesistente (aumento del numero dei posti), con l’eccezione delle
produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo elenco
regionale.
In caso di costruzione di
nuovi fabbricati per l’allevamento e contestuale dismissione dei vecchi, deve
essere dimostrato il cambio di destinazione d’uso delle vecchi fabbricati per
l’allevamento.
5.1.4
Comparto carne ovicaprina
Sono
ammissibili tutti gli investimenti.
Nel
comparto bovino, sono ammissibili investimenti finalizzati alla tutela
dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio
energetico, al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro e
all’adeguamento degli impianti alle norme sanitarie. Sono inoltre ammissibili
gli investimenti che non comportano aumento della capacità produttiva (non deve
aumentare il numero dei posti in stalla), con deroga per gli investimenti che
comportano un aumento della produzione con il possesso della quota. Il controllo
del rispetto della quota latte deve essere effettuato al momento
dell’erogazione di contributi (anticipo con presentazione di fideiussione,
liquidazione stato d’avanzamento, liquidazione finale), solo nel caso in cui
è previsto l’aumento della capacità produttiva aziendale. Nel comparto
bufalino e ovicaprino, sono ammissibili tutti gli investimenti.
5.1.6
Comparto
equino
Sono
ammissibili gli investimenti che riguardano l’allevamento degli equini per la
produzione di carne.
Sono
altresì ammissibili gli investimenti riguardanti equini da vita, limitatamente
alle fattrici e ai puledri fino alla doma o fino al compimento del terzo anno di
età.
5.1.7
Comparto
vitivinicolo
Sono
ammissibili gli investimenti per la fase di trasformazione e vendita solo se
relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.)
che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate, a
condizione che costituiscano almeno l'85% del prodotto finale. Il contributo
viene concesso pro-quota.
5.1.8
Comparto ortofrutta
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, al
miglioramento tecnologico, alla riduzione dei costi di produzione, alla
protezione dell’ambiente, al risparmio energetico e al miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di lavoro e
gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti
freschi tipici certificati DOP e IGP.
Sono
esclusi gli investimenti promossi dalle Organizzazioni dei Produttori,
riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/1996, ad eccezione di programmi di
investimento la cui spesa ammissibile sia superiore a 120.000 Euro.
Gli investimenti promossi
dalle Organizzazioni dei Produttori sono quelli effettuati dalle OP medesime e
che saranno utilizzati da tutti i soci.
Non deve essere aumentata la
capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell’indennità comunitaria
di ritiro (di cui All.2 del Reg. CE 2200/96): albicocche, angurie, arance,
cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine,
pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola, ad eccezione dei prodotti DOP,
IGP e delle produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo
elenco regionale.
5.1.9
Comparto
cereali
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla
riconversione varietale, compresa quella biologica, alla protezione
dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio
energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché
non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente, con
l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al
relativo elenco regionale.
5.1.10
Comparto olio di oliva
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla
riconversione varietale, alla protezione dell’ambiente, al contenimento dei
costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di lavoro. Non sono ammessi nuovi impianti, con l’eccezione
degli impianti relative a produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte
al relativo elenco regionale.
5.1.11
Comparto uova
Sono
ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla
protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al
contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all’adeguamento
delle misure di biosicurezza aziendale e al miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di lavoro, purché non aumenti la capacità produttiva aziendale
preesistente. con l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da
aziende iscritte al relativo elenco regionale.
5.1.12
Comparto florovivaismo
Sono
ammissibili gli investimenti con l’esclusione dei locali, delle strutture e
delle attrezzature destinati alla vendita al pubblico, quali garden center e
similari.
Sono
ammissibili le avanserre solo se costituiscono parte della struttura produttiva
finanziata. La struttura finanziata deve essere destinata alla vendita del
prodotto aziendale (almeno il 60% del prodotto venduto deve essere di
provenienza aziendale).
La
misura si applica in tutto il territorio regionale.
7.
PRIORITA’
L’attribuzione
del punteggio di priorità è elemento indispensabile per definire la posizione
che ogni domanda assume all’interno della graduatoria definita, al termine
dell’istruttoria, dalla competente struttura organizzativa di ogni Provincia.
Il
punteggio di priorità è suddiviso tra elementi relativi alla qualità del
progetto ed elementi relativi al possesso di caratteristiche soggettive del
richiedente.
Agli
elementi di qualità del progetto possono essere attribuiti complessivamente 25
punti mentre alle caratteristiche soggettive del richiedente ed alla
programmazione provinciale possono essere attribuiti complessivamente 20 punti.
Pertanto il punteggio massimo attribuibile è pari a 45 punti.
Gli
elementi relativi alla qualità del progetto (max. 25 punti) devono essere
valutati per primi perché sulla base di questi punteggi viene determinato il
prosieguo o meno dell’iter istruttorio.
Ogni
domanda, per potere proseguire l’iter istruttorio deve possedere un punteggio
soglia pari ad almeno 7 punti attribuiti tra quelli inerenti la qualità del
progetto, elencati nella apposita tabella.
Nel
caso in cui una domanda ottenga un punteggio inferiore al valore soglia, la
competente struttura della Provincia dichiara la non ammissibilità della stessa
e provvede alla sua restituzione al richiedente.
La
valutazione dei punteggi relativi alle caratteristiche soggettive del
richiedente avviene solo successivamente alla valutazione della qualità del
progetto e solo per le domande che hanno ottenuto il punteggio soglia.
Il
punteggio di priorità definitivo è dato dalla somma dei punteggi conseguiti
sulla qualità del progetto, sulle caratteristiche del richiedente e sulla
programmazione provinciale.
In
caso di domande aventi medesimo punteggio, la posizione in graduatoria viene
definita con riferimento all’età del rappresentante legale dell’impresa,
dando priorità al più giovane.
Elementi di priorità
inerenti la qualità del progetto |
||
Codice |
Descrizione |
Punti |
1 |
Azienda
dotata di certificazione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO
9000 oppure progetto che introduce in azienda tali sistemi |
1 |
2 |
Azienda
dotata di certificazione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO
14000 e/o EMAS oppure progetto che introduce in azienda tali sistemi |
2 |
3.a |
Azienda
biologica iscritta al relativo elenco regionale |
3 |
3.b Non cumulabile con 3.a |
Azienda
che applica programmi di produzione integrata(7) |
2 |
4.a |
Progetto
relativo a prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG, VQPRD, IGT o a materie prime,
necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a
disciplinari di produzione controllati |
1 |
4.b Non cumulabile con 4.a |
Prodotti
rientranti in produzioni di qualità purché soggette a sistemi di
controllo esterni all’azienda (es. latte alimentare di alta qualità) |
1 |
5 |
Progetto
che introduce in azienda standard relativi alle condizioni di igiene e di
benessere degli animali di livello superiore a quelli definiti dalle norme
previste nei pre-requisiti |
2 |
6 |
Progetto
che introduce in azienda l’impiego di fonti energetiche alternative
(energia solare, eolica, biogas, biodiesel, ecc.) |
2 |
7 |
Progetto
che introduce tecnologie innovative che riducono l’impatto ambientale
delle attività produttive aziendali |
2 |
8 |
Progetto
che introduce tecnologie innovative inerenti le attività produttive
aziendali |
2 |
9 |
Progetto
orientato alla diversificazione della produzione aziendale attraverso
l’ampliamento dei settori produttivi (ad esempio da cerealicolo a
cerealicolo-orticolo, ecc.) |
1 |
10 |
Progetto
riguardante settori produttivi non eccedentari |
1 |
11 |
Interventi
a seguito di accordi di filiera o interprofessionali approvati dalla
Giunta Regionale |
3 |
12 |
Progetto
che determina un aumento dei posti di lavoro (almeno una ULU in più) |
1 |
13 |
Cantierabilità
del progetto (8) |
4 |
Elementi di priorità
inerenti le caratteristiche soggettive del richiedente e la programmazione
provinciale |
||
Codice |
Descrizione |
Punti |
1 |
Impresa
agricola condotta da giovani imprenditori agricoli (4) |
4 |
2 |
Impresa
agricola condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile |
1 |
3.a Non cumulabile a 3.b e 3.c |
Impresa
agricola con almeno il 50% della superficie catastale ricadente in zone
svantaggiate di montagna(1) |
4(10) |
3.b Non cumulabile a 3.a e 3.c |
Impresa
agricola con almeno il 50% della superficie catastale ricadente in zona
rurale obiettivo 2 |
3(10) |
3.c Non cumulabile a 3.a e 3.b |
Impresa
agricola con almeno il 50% della superficie catastale rientrante in aree
protette(3) |
2(10) |
4 |
Impresa
agricola con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito
di prescrizioni sanitarie o urbanistiche |
2 |
5 |
Impresa
agricola condotta da imprenditori agricoli a titolo principale, così come
definito dalla L.R.7/2000 (6) |
2 |
6 |
Programma
di investimenti coerente con gli obiettivi del documento di programmazione
provinciale(9) |
Fino
a 7 |
Gli
elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono
essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Tuttavia
il richiedente può presentare, ad integrazione della propria domanda, documenti
attestanti elementi di priorità acquisiti successivamente alla presentazione
della stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
Documenti
presentati successivamente a tale termine non possono essere presi in
considerazione ai fini dell’espletamento dell’istruttoria e
dell’attribuzione del punteggio di priorità.
7.1
Interventi
prioritari
Nelle
more della revisione della Misura u del piano di Sviluppo Rurale, gli interventi
a favore di imprese agricole colpite da encefalopatia spongiforme bovina e con
ordinanza di abbattimento da parte dell’autorità competente, hanno priorità
d’accesso ai contributi rispetto a tutti gli altri interventi. La gestione delle domande di contributo relative a tali
imprese è realizzata sulla base delle presenti disposizioni attuative che
sostituiscono le precedenti disposizioni approvate con Decreto del Direttore
Generale dell’Agricoltura n. 2025 del 31 gennaio 2001 “Approvazione delle
integrazioni all’allegato n.1 della d.g.r. n.VII/960 del 03.08.2000
riguardante il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Disposizioni attuative
Misura a (1.1) in materia di sostegno in conto capitale ai programmi di
investimenti strutturali effettuati da imprese agricole”.
8.
STRUMENTI
E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
8.1.
Presentazione della domanda
Le
domande di contributo sono presentate alle Provincie competenti in base alla
localizzazione della sede dell’investimento o della prevalenza della
superficie interessata all’investimento, con le modalità di seguito
riportate.
Apertura
dei termini: dal 1 gennaio 2002
fino
al 15 giugno 2004.
8.1.1.
Modello
Unico di Domanda informatizzato
Nell’ambito
del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati
costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che
contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle
imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello unico di
domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese
agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e
presentare, alla Amministrazione Pubblica competente, le domande di
finanziamento relative a tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale.
La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la
compilazione automatica del modello unico di domanda, al quale è collegata una
scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura
attivata.
Al
modello unico di domanda informatizzato relativo alla misura a (1.1) si accede
via internet, a partire dal sito della Direzione Generale Agricoltura (indirizzo
attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it).
Nell’apposita sezione del sito dedicata al SIARL, sono disponibili le modalità
di accesso al modello unico, previa registrazione e rilascio dei codici di
accesso personali. Per accedere al SIARL e al modello unico di domanda relativo
alla misura a (1.1) è necessario disporre di apposita abilitazione ed
autorizzazione individuale (login/password), rilasciata dalla Direzione Generale
Agricoltura, gestore del sistema.
Tutte
le informazioni relative all’accesso al modello unico di domanda
informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura,
le Provincie, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri
autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti.
Il
SIARL è dotato di un sistema di controllo e gestione che consente di sottoporre
a controlli incrociati automatici i dati inseriti in domanda durante la fase di
compilazione, per verificarne la congruità, la correttezza e la coerenza.
Si
sottolinea come la compilazione guidata e controllata della domanda determini
una semplificazione di tutta la procedura e consenta una verifica immediata dei
dati inseriti da parte dell’utente, la loro correzione o modifica.
La
procedura consente la riduzione degli errori e delle variazioni e, di
conseguenza, una sensibile riduzione dei tempi di gestione (istruttoria e
controllo) e di finanziamento dei beneficiari.
Si
precisa anche che il richiedente, una volta completata la compilazione della
domanda unica, oltre all’invio telematico della stessa alla Provincia, dovrà
stampare la domanda unica, firmarla in originale e presentarla alla Provincia
competente. Infatti la copia
cartacea, in quanto documento sottoscritto dal richiedente è indispensabile per
la costituzione del dossier previsto al punto 4 della Parte I del Manuale delle
procedure, dei controlli e delle sanzioni, (di seguito denominato
“Manuale”), approvato con D.G.R. 21 maggio 2001 n. 7/4697.
Nella
fase istruttoria della domanda relativa alla misura a (1.1) la verifica da parte
della Provincia competente è limitata alle informazioni riportate in domanda,
diverse da quelle già presenti nel fascicolo aziendale, che hanno generato
errori o segnalazioni in quanto, come specificato in precedenza, i dati
contenuti nel fascicolo aziendale e non modificati in fase di compilazione della
domanda sono certificati dalla Pubblica Amministrazione.
In
considerazione dei considerevoli vantaggi introdotti dal modello unico di
domanda informatizzato la presentazione delle domande relative alla misura a
(1.1) avverrà utilizzando esclusivamente questo sistema.
8.1.2.
Documentazione
della domanda
La domanda, da presentare in un’unica soluzione, consta di:
a)
modello informatizzato di domanda di adesione alla
misura a (1.1) da inviare elettronicamente ed in copia cartacea, entro i 10
giorni successivi all’invio elettronico.
b)
Scheda di misura informatizzata, da inviare in
copia cartacea contestualmente alla domanda, contenente:
·
gli obiettivi del progetto;
·
gli investimenti previsti completi di tempistica di
realizzazione interventi e del piano finanziario in base al quale saranno
erogati i contributi. Si precisa che il piano finanziario deve essere suddiviso
in due annualità, in quanto come meglio specificato nei punti successivi 8.13,
8.14 e 8.15, sono ammesse al massimo due liquidazioni per ogni piano di
investimento: anticipo + saldo oppure S.A.L. + saldo oppure saldo 1° lotto di
investimenti (1° anno) + saldo 2° lotto (2° anno);
·
una dichiarazione in merito ai pre-requisiti
posseduti;
·
gli impegni assunti per la realizzazione del
progetto.
c)
Relazione tecnica, da inviare contestualmente alla
copia cartacea della domanda e della scheda di misura, contenente:
·
la situazione attuale dell’impresa (es. punti di
forza e debolezza, sbocchi di mercato, ecc.);
·
i benefici attesi dall’attuazione degli
investimenti;
·
gli elaborati progettuali ed il preventivo di spesa
a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale e/o
contratto di appalto corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
·
i preventivi di spesa per acquisto delle dotazioni
ammissibili a finanziamento.
d)
Dichiarazione di assenso del proprietario o dei
comproprietari all'esecuzione dell'intervento, oppure parere dell’Ente
competente ai sensi dell’art. 16 della Legge 203/82.
Tutte
le informazioni e/o dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi
ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazioni
sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà”.
In
caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile si fa riferimento
al punto 4.3, Parte II del “Manuale”.
8.1.3.
Spese
generali
Sono
ammissibili, nell’ambito delle spese generali, i costi relativi alla
progettazione, alla direzione dei lavori ed alla gestione del cantiere, fino a
un massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento.
8.2.
Avvio del procedimento
Con la presentazione della
domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia, al richiedente, una
ricevuta attestante sia la data di presentazione, che coincide con l’avvio del
procedimento, che il ricevimento da parte della Provincia della domanda
medesima.
Successivamente al ricevimento
della copia cartacea della domanda la Provincia, in conformità con quanto
previsto dal punto 4 Parte I del “Manuale” comunica formalmente al
richiedente, o a soggetto da lui delegato, il nominativo del funzionario cui è
stata assegnato il procedimento.
8.3.
Istruttoria della domanda
L’istruttoria è effettuata
dalla competente struttura organizzativa della Provincia entro 90 giorni dal
ricevimento della domanda, con le modalità di seguito precisate.
La gestione dell’istruttoria, la definizione delle graduatorie delle domande ammissibili e la predisposizione degli elenchi di liquidazione sono realizzate attraverso specifiche funzioni del SIARL.
Il
controllo avviene sul 100% delle domande presentate e prevede:
·
il controllo amministrativo della completezza e
della validità della documentazione presentata;
·
la verifica del rispetto dei limiti ed i divieti
definiti al precedente punto 5;
·
il controllo tecnico effettuato
su tutta la documentazione allegata alla domanda di contributo;
·
la verifica e la risoluzione
degli errori e delle segnalazioni generati all’atto della compilazione del
modello unico di domanda informatizzato e della scheda di misura, anche
attraverso specifici documenti prodotti dall’impresa, così come evidenziati
dal sistema informativo o richiesti dalla competente struttura organizzativa
della Provincia competente. La risoluzione degli errori e delle segnalazioni e
la convalida dei dati dichiarati a seguito dell’istruttoria determinano
l’aggiornamento del fascicolo aziendale;
·
l’effettuazione di un
sopralluogo in loco da effettuarsi su un campione almeno pari al 5% delle
domande presentate.
L’istruttoria si conclude
sempre con la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di
ammissibilità o non ammissibilità a contributo.
8.4.
Comunicazione dell’esito dell’istruttoria
La
competente struttura organizzativa della Provincia comunica ad ogni richiedente
l’esito dell’istruttoria, inviando copia del verbale, nonché le modalità
di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10
giorni dalla data del verbale di istruttoria.
Tale comunicazione, per le
domande istruite positivamente, deve contenere per ogni beneficiario
l’indicazione del punteggio assegnato degli investimenti ammessi e del
relativo contributo concedibile qualora la domanda possa essere finanziata.
8.5.
Presentazione richiesta di riesame
Indipendentemente dalle
possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro
10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito
dell’istruttoria, ha facoltà ai sensi della L. 241/90 di presentare alla
Provincia memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la
propria posizione.
Se
il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria
assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla
legge.
8.6.
Comunicazione dell’esito del riesame
L’Ente
competente comunica al ricorrente l’esito positivo/negativo del riesame entro
10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.
Il
periodo che intercorre tra la data della comunicazione dell’esito
dell’istruttoria (punto 8.4) e la data di comunicazione dell’esito del
riesame non può essere superiore a 30 giorni.
8.7.
Formulazione e approvazione della graduatoria
definitiva delle domande ammissibili
La Provincia, due volte
l’anno, approva con proprio atto
le graduatorie definitive
delle
domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità
decrescente. Tale elenco deve contenere l’indicazione della spesa ritenuta
ammissibile e del relativo contributo, articolato per anno finanziario di
realizzazione della spesa.
La graduatoria deve essere
inviata alla Direzione Generale Agricoltura secondo il seguente calendario:
·
entro il 30 aprile per le domande pervenute entro
il 15 dicembre dell’anno precedente;
·
entro il 31 ottobre per le domande pervenute entro
il 15 giugno dello stesso anno.
8.8.
Suddivisione delle risorse finanziarie
La Direzione Generale Agricoltura, entro 30 giorni dal ricevimento delle
graduatorie provinciali e comunque compatibilmente con le dozioni di bilancio,
definisce la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili di ciascuna
Provincia.
Le risorse finanziarie effettivamente disponibili per ciascun anno sono
ripartite in parti uguali, sulle due graduatorie.
Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti inferiore al fabbisogno
complessivo, ad ogni Provincia saranno assegnate le risorse spettanti sulla base
dei seguenti criteri di riparto:
a)
quota forfettaria uguale per
ciascuna Provincia, nella misura massima del 15% del budget ripartito;
b)
incidenza della PLV agricola
provinciale sulla PLV agricola regionale (utilizzando i dati ISTAT);
c)
Incidenza del fabbisogno
provinciale rispetto a quello regionale, espresso considerando tutte le
richieste finanziarie relative alle domande presentate ed istruite positivamente
e presenti nelle graduatorie.
Ai fini dell’individuazione
della quota provinciale di risorse finanziarie attribuite nell’ambito del
riparto il criterio a) incide per il 15% , il criterio b) per il 35% ed il
criterio c) per il 50%.
8.8.1
Gestione delle graduatorie valide al momento della
pubblicazione delle presenti disposizioni attuative
Le nuove disposizioni
attuative, modificando le precedenti disposizioni in materia di tipologie
d’intervento ammesse, massimali di investimento ed elementi di priorità,
avviano, di fatto, un nuovo periodo di programmazione degli interventi a
sostegno degli investimenti nelle imprese agricole.
Nel caso in cui a seguito
della modifica delle disposizioni attuative un potenziale beneficiario,
attualmente in graduatoria con una domanda ammessa ma non finanziata, ritenga più
favorevoli le nuove disposizioni, può presentare una nuova domanda (su modello
unico di domanda elettronico come da punto 8.1) che si ricollega a quella già
presentata conservandone la data di presentazione, nel caso avesse già dato
avvio agli investimenti, e con la facoltà di mantenere validi tutti i documenti
tecnici già presentati che non è necessario modificare.
La Provincia è tenuta a
istruire la nuova domanda, seguendo l’iter procedurale previsto a partire dal
punto 8.2, mantenendo valida la data originaria di presentazione e applicando
integralmente le nuove disposizioni attuative (tipologie di beneficiari,
tipologie d’intervento ammesse, massimali di spesa, priorità, ecc).
8.9.
Comunicazione al beneficiario dell’ammissione a
finanziamento
In base alle disponibilità
finanziarie, la Provincia, entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento
di approvazione del riparto, comunica (tramite raccomandata A.R.) al
beneficiario l’ammissione a finanziamento, precisando le eventuali
prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo (anticipo, SAL e saldo),
la data ultima per la richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione
del programma d’investimento
Per le domande non ammesse a
finanziamento la Provincia comunica la durata del periodo di validità (vedi
punto 8.10).
8.10.
Periodo di validità delle domande
Le domande istruite
positivamente, ma non finanziate, mantengono validità per un periodo pari a 12
mesi a partire dalla data di invio della graduatoria alla Direzione Generale
Agricoltura come indicato al precedente punto 8.7.
Le
domande presenti in graduatoria al momento della pubblicazione delle presenti
disposizioni attuative e i cui beneficiari non intendano aderire alle nuove
disposizioni (come previsto al punto 8.8.1), mantengono la durata prevista dalle
precedenti norme, pari a 24 mesi.
8.11.
Controllo dei pre-requisiti
Il
controllo riguarda il possesso dei pre-requisiti dichiarati dal beneficiario
all’atto della presentazione della domanda tramite dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà o di certificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Il
controllo è effettuato su un campione almeno pari al 5% dei beneficiari ammessi
a finanziamento, estratto sulla base dell’analisi del rischio, secondo quanto
previsto ai punti 4.5.1 e 5.4 della Parte II del “Manuale”.
8.12.
Esecuzione dei lavori e proroghe
I tempi di realizzazione degli
investimenti devono essere definiti, con il maggior dettaglio possibile, dal
richiedente nell’ambito della domanda.
In ogni caso tali tempi non
possono essere superiori a 18 mesi a partire dalla data della comunicazione
ufficiale di ammissibilità a finanziamento del programma di investimento.
E’ ammissibile, previa
richiesta del beneficiario, la concessione di una sola proroga di sei mesi che
deve essere formalmente autorizzata dalla Provincia.
Nel caso in cui il
beneficiario abbia goduto del punteggio di priorità relativo alla cantierabilità
dell’opera, l’eventuale proroga può essere concessa solo in presenza di
cause di forza maggiore (come definite dal capitolo 7 della Parte I del
“Manuale”).
I beneficiari possono iniziare
i lavori anche anteriormente al ricevimento della comunicazione di finanziamento
del progetto. In tal caso l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo
nei riguardi del beneficiario qualora il progetto non fosse finanziato (in modo
parziale o totale).
8.13.
Varianti
Premesso che non sono
ammissibili varianti che modifichino la percentuale di contribuzione attribuita
con riferimento esclusivo a modifiche da opere e dotazioni e viceversa, si
precisano di seguito le varianti consentite.
E’ consentita la richiesta
di una sola variante nel corso della realizzazione del programma
d’investimenti, qualora giustificata da una maggiore coerenza con gli
obiettivi del programma, fermo restando il limite massimo degli investimenti
ammessi e il termine per la realizzazione degli investimenti.
Tutte le richieste di variante
al programma d’investimenti devono essere effettuate attraverso il modello
unico di domanda informatizzato, con l’apertura di un nuovo procedimento. Ogni
domanda di variante riporterà il numero identificativo della domanda iniziale,
al fine di garantire il corretto riferimento.
Eventuali varianti di valore
inferiore al 10% dell’investimento ammesso, con riferimento ad ogni singolo
investimento previsto, sono ritenute ammissibili ed autorizzabili a consuntivo.
In tutti gli altri casi la
variante deve essere preventivamente autorizzata dalla competente struttura organizzativa della Provincia.
8.14.
Anticipo
L’anticipo può essere erogato, solo in presenza di risorse
nell’anno di riferimento, ed è pari al massimo al 50% del contributo
complessivamente concesso.
8.14.1
Richiesta anticipo
Per richiedere l’anticipo il beneficiario, deve presentare la seguente
documentazione:
·
richiesta di erogazione
dell’anticipo;
·
polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (a favore della Provincia nel
caso di Aiuti di Stato) di importo pari all’anticipazione concessa, maggiorata
del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell’Organismo
Pagatore (Provincia nel caso di Aiuti di Stato) e degli interessi legali
eventualmente dovuti.
·
nel caso di opere,
certificazione di inizio lavori e copia della concessione edilizia.
La fideiussione deve avere validità fino al momento dell’erogazione
del saldo ed è svincolata dall’Organismo Pagatore (Provincia nel caso di
“aiuti di Stato”) tramite apposita autorizzazione di svincolo, previo nulla
osta da parte della competente struttura organizzativa della Provincia. La
comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la
garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.
8.14.2
Erogazione anticipo
La concessione dell’anticipo è autorizzata secondo quanto previsto
nella Parte II - capitolo 2, paragrafi 2.1 e 2.2.a. del “Manuale”.
Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo
verbale
8.15.
Stato di avanzamento lavori (SAL)
In alternativa all’anticipo è possibile richiedere la concessione di
una sola rata di acconto sulla base di uno stato d’avanzamento dei lavori pari
ad almeno il 50% e non superiore al 90% del contributo complessivamente
concesso.
8.15.1
Richiesta stato di avanzamento
lavori
Per richiedere l’erogazione dello stato di avanzamento lavori, il
beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
·
richiesta di liquidazione;
·
documentazione probatoria (ad
esempio: fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria
rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore
dei lavori, ecc.).
Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il
beneficiario deve presentare la documentazione bancaria relativa alle modalità
di pagamento utilizzate (bonifico bancario, assegno, carta di credito, ecc.) per
liquidare fatture relative a fornitura di beni e servizi, per i quali si chiede
il riconoscimento del contributo. Non sono ammissibili a contributo i documenti
fiscali relativi a pagamenti in contanti per importi superiori a 500 euro.
L’importo relativo allo stato di avanzamento è direttamente
commisurato alla realizzazione delle opere (determinata percentualmente).
8.15.2
Erogazione stato di avanzamento lavori
La concessione di stati di avanzamento lavori è autorizzata secondo
quanto previsto nella Parte II al capitolo 2, paragrafi 2.1 e 2.2.b. del
“Manuale”.
Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo
verbale.
8.16. Saldo ad avvenuta realizzazione
del progetto
8.16.1
Richiesta saldo
Per richiedere l’erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare
la seguente documentazione:
a)
richiesta di liquidazione;
b)
documentazione probatoria così
come indicata al precedente punto 8.14.1.
Anche nel caso di erogazione
del saldo deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati così
come indicata al precedente punto 8.14.1.
La richiesta di saldo deve
essere presentata dal beneficiario al più tardi entro 90 giorni dalla data di
scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe
concesse, e in ogni caso nel rispetto del piano finanziario presentato.
Qualora il beneficiario non
abbia presentato richiesta di liquidazione del saldo e siano trascorsi i termini
per la presentazione della richiesta stessa, la Provincia chiede al beneficiario
la presentazione della richiesta di saldo entro 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione, La richiesta deve essere completa della documentazione prevista
al precedente punto b), pena la decadenza parziale o totale del contributo.
8.16.2
Erogazione saldo
La concessione del saldo è autorizzata in base ai controlli previsti
nella Parte II al capitolo 2, paragrafi 2.1 e 2.2.c. del “Manuale”.
Ad avvenuta esecuzione dei lavori, viene effettuato un controllo in loco
sul 100% dei progetti che sono stati finanziati.
8.17.
Fideiussioni
La
presenza della polizza fideiussoria è sempre richiesta nelle seguenti
situazioni:
·
erogazione dell’anticipo;
·
erogazione del saldo in assenza di certificato di
agibilità delle opere;
·
erogazione del saldo in assenza di autorizzazione
allo spandimento dei reflui zootecnici;
·
erogazione del saldo in assenza di possesso della
quota latte necessaria a garantire la produzione (solo in caso di aumento della
capacità produttiva);
·
erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori
che devono ancora soddisfare i requisiti minimi;
In
questi o in analoghi casi (che saranno valutati volta per volta dall’Organismo
Pagatore) la fideiussione deve avere validità fino al momento dell’erogazione
del saldo ed è svincolata dall’Organismo Pagatore (Provincia nel caso di
“aiuti di Stato”), previo nulla osta da parte della Provincia. La
comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la
garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.
L’importo
della fideiussione è pari all’anticipazione o al contributo concesso (in caso
di erogazione del saldo), maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di
escussione a carico dell’Organismo Pagatore (Provincia nel caso di Aiuti di
Stato) e degli interessi legali eventualmente dovuti.
8.18.
Comunicazione al beneficiario di erogazione del
contributo (anticipo, SAL o saldo)
La competente struttura organizzativa della Provincia, dopo aver
concluso i controlli necessari ad erogare il contributo richiesto ai punti 8.13,
8.14 e 8.15, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di
sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento e l’entità del
contributo da erogare.
Nella comunicazione di erogazione del saldo del contributo, al termine
dei controlli relativi all’accertamento finale, contestualmente deve essere
indicato l’obbligo da parte del beneficiario di mantenere la destinazione
d’uso e agricola delle opere o dotazioni finanziate, la durata temporale
dell’obbligo ed altre eventuali prescrizioni.
8.19. Predisposizione degli elenchi
di liquidazione da parte delle Provincie ed invio alla Direzione Generale
Agricoltura
La competente struttura organizzativa della Provincia, dopo aver
definito l’importo erogabile a ciascun beneficiario predispone gli elenchi di
liquidazione che devono essere suddivisi per tipologia di pagamento (anticipo,
SAL, saldo).
La generazione degli elenchi
di liquidazione avviene mediante le funzionalità garantite dal SIARL.
Gli elenchi di liquidazione pagati con le risorse cofinanziate da U.E.,
Stato e Regione, devono essere inviati alla Direzione Generale Agricoltura, fino
a quando non sarà riconosciuto ed attivo l’Organismo Pagatore Regionale, alla
fine di ogni mese, corredati dell’originale della fideiussione e copia della
richiesta di validazione nel caso di erogazione di anticipi, oppure di nota di
richiesta di svincolo della fideiussione nel caso di liquidazione di saldi.
Per poter erogare nell’anno di competenza i contributi cofinanziati da
U.E., Stato e Regione, la data ultima di invio degli elenchi di liquidazione da
parte delle Provincie è il 31 agosto di ogni anno.
La Direzione Generale Agricoltura provvede all’invio degli elenchi
all’Organismo Pagatore ed il termine ultimo per l’invio di elenchi da
liquidare nell’anno finanziario di competenza è il 15 settembre di ogni anno.
Gli elenchi di liquidazione pagati con gli “aiuti di Stato” devono
essere inviati in copia alla Direzione Generale Agricoltura alla fine di ogni
mese.
Le fasi procedurali relative
alla liquidazione degli elenchi da parte dell’Organismo Pagatore che
comprendono l’invio degli elenchi all’Organismo Pagatore, la relativa
liquidazione, la comunicazione dell’esito dei pagamenti, la comunicazione
delle domande bloccate, la risoluzione delle anomalie e la riemissione degli
elenchi di liquidazione relative alle domande bloccate, sono definite nel
“Manuale”.
Il
controllo ex post, successivo all’erogazione del saldo del contributo viene
effettuato allo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti. In
particolare la destinazione agricola degli investimenti finanziati deve essere
mantenuta per almeno 10 anni per le opere e 5 anni per le dotazioni aziendali, a
partire dalla comunicazione di concessione del saldo del contributo.
Inoltre nel caso di opere, nei
primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d’uso per la quale
è stato approvato il finanziamento.
Tali controlli vengono
effettuati entro i primi dieci anni di comunicazione di concessione del saldo
del contributo se si tratta di opere oppure entro i primi cinque anni se si
tratta di dotazioni.
Il
campione di interventi da sottoporre al controllo, pari ad almeno il 5% di
quelli per i quali è stato liquidato il saldo dei contributi richiesti, viene
scelto sulla base di un’analisi del rischio.
Nel
caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex
post), si rilevino irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale
di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al richiedente
o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme
indebitamente erogate, con le modalità indicate nel “Manuale”.
9.
RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI
Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni
assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo
d’impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel “Manuale”.
Tutte le richieste di cambio
del beneficiario a seguito di trasferimento degli impegni devono essere
effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato, con
l’apertura di un nuovo procedimento. Ogni domanda di variante riporterà il
numero identificativo della domanda iniziale, al fine di garantire il corretto
riferimento.
10.
IMPEGNI
Tutti gli impegni assunti dal
beneficiario con l’adesione alla presente misura sono distinti in essenziali
ed accessori secondo i criteri individuati nel “Manuale”.
L’inosservanza degli impegni
prevede decadenze totali o parziali come indicato nella Parte II – punto 8 del
“Manuale”, fatte salve eventuali cause di forza maggiore comunicate nei 10
giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle
(Parte I - punto 7.1 del “Manuale”).
L’elenco degli impegni e le
relative conseguenze all’eventuale inosservanza sono di seguito indicati.
Il mancato rispetto di uno
degli impegni essenziali, di seguito elencati, comporta la decadenza totale del
contributo.
a)
Mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 10
anni per le opere, 5 anni per le dotazioni aziendali. Nel caso di opere, nei
primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d’uso per la quale
è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell’obbligo di
mantenimento della destinazione agricola e
della destinazione d’uso degli investimenti (opere e dotazioni) ha
inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.
b)
Per i giovani imprenditori agricoli(4): raggiungere i
requisiti di redditività, di capacità professionale e di rispetto dei
requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali entro
3 anni a decorrere dall’insediamento.
c)
Realizzare un investimento che risponda a requisiti di funzionalità e
completezza, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, pari a 30.000 euro
nei tempi di esecuzione dei lavori previsti e concessi formalmente, pari al
massimo a 18 mesi più 6 mesi di eventuale proroga autorizzata.
d)
Rispettare i termini temporali fissati, per la presentazione della
richiesta di saldo.
e)
Impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto
previsto dal programma di investimenti approvato.
f)
Raggiungere gli obiettivi, collegati a condizioni di ammissibilità o a
punteggi di priorità, previsti dal progetto (ad esempio il numero di ULU per le
imprese in zona svantaggiata di montagna, l’aumento dei posti di lavoro in
azienda previsto dal progetto, ecc.).
Sono accessori gli impegni il
cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale del diritto a percepire il
contributo. Di conseguenza il
contributo viene percentualmente ridotto rispetto a quello effettivamente
spettante così come determinato in sede di accertamento del saldo finale nel
seguente modo:
a)
Richiedere preventivamente l’autorizzazione
relativa ad un’eventuale variante, riferita all’investimento previsto, di
importo superiore al 10% del valore ammesso.
Penalità: riduzione del
contributo concesso fino al 10% in relazione alla rilevanza della variante di
cui si è omessa la richiesta.
11.
RICORSI
Avverso le comunicazioni dell’esito istruttorio e/o dei controlli sono
esperibili:
a)
ricorso alla Regione competente entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione;
b)
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
L’esame del ricorso alla Regione deve concludersi entro 90 giorni
dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità
istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere comunicate
all’interessato.
La
presentazione del ricorso alla Regione interrompe i termini di presentazione del
ricorso giurisdizionale.
Avverso gli esiti del ricorso alla Regione sono esperibili:
a)
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso;
b)
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso.
12.
SANZIONI
L’applicazione
di sanzioni amministrative ai sensi della L.898/86 avviene secondo le modalità
e con i criteri individuati nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle
sanzioni del Piano di Sviluppo Rurale.
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NOTE
(1)
L’elenco dei Comuni
ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell’allegato 1 del
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, così come
aggiornato dall’allegato 1-a) della deliberazione della Giunta Regionale n.VII/2014
del 13 novembre 2000.
(2)
L’elenco dei Comuni
ricadenti in zona obiettivo 2 è riportato nell’allegato 2 del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia.
(3)
Le aree protette considerate
sono esclusivamente quelle istituite con Legge nazionale o regionale.
(4)
Ai sensi dell’articolo 8 del
Regolamento CE n. 1257/99 e art. 4 del reg.(CE) 1750/99
si
definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della
domanda:
·
hanno età compresa tra 18 e
40 anni e sono titolari d’impresa agricola (nel caso di contitolarità tutti i
soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni);
·
si sono insediati, per la
prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari;
·
nel caso di società, almeno
il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di
5 anni.
(5)
Per il 2000 il reddito di
riferimento extra-agricolo è pari a £.39.670.000 (Euro. 20.487,85).
(6)
Imprenditore agricolo a titolo
principale come definito nella legge
regionale n. 7 del 7 febbraio 2000 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale
n. VII/5326 del 2 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
(7)
Aziende che stanno applicando
il Reg CEE 2078/92 (Misura A1) oppure la Misura f (Azione 1) del Piano di
Sviluppo Rurale oppure aziende che attuano disciplinari di produzione integrata
giudicati conformi, dal “Gruppo di lavoro disciplinari di produzione
integrata” della Direzione Generale Agricoltura, a quelli adottati ai fini
dell’applicazione dell’azione 1 della misura f e a condizione che il
rispetto di tali disciplinari sia controllato da soggetti terzi rispetto
all’azienda.
(8)
Sono considerate
“cantierabili” solo le opere in possesso di concessione edilizia o di
Dichiarazione Inizio Attività (DIA) purché assentita dalla autorità
competente. Il punteggio relativo alla cantierabilità è assegnabile solamente
se tutte le opere previste sono in possesso di regolare concessione edilizia o
DIA.
(9)
La Provincia deve assumere,
entro il 31.12.2001, un provvedimento di determinazione dei criteri in base ai
quali viene attribuito il punteggio. Tale provvedimento deve essere reso
pubblico e comunicato alla Direzione Generale Agricoltura.
Nel caso in cui un’azienda ricadesse contemporaneamente in più aree tra quelle indicate deve essere attribuito il punteggio più favorevole.