Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006

Disposizioni attuative

Misura a (1.1)    

Investimenti nelle imprese agricole 

PREMESSA

Considerando che il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione, il programma di investimenti deve perseguire uno o più tra i seguenti obiettivi:

·               migliorare e riconvertire la produzione in funzione delle esigenze del mercato;

·               migliorare la qualità della produzione, anche al fine dell’adeguamento alle norme di qualità comunitarie;

·               tutelare e migliorare l’ambiente naturale;

·               tutelare e migliorare le condizioni di igiene e il benessere degli animali;

·               promuovere la diversificazione dell’attività in azienda;

·               realizzare risparmi di energia;

·               migliorare le condizioni e la sicurezza sul lavoro;

·               introdurre innovazioni di prodotto e di processo;

·               incentivare l’introduzione di tecnologie a basso impatto sull’impiego delle risorse energetiche e ambientali;

·               incentivare produzioni non alimentari;

·               aumentare i posti di lavoro;

·               assicurare le pari opportunità fra donne e uomini.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo II “Misure di sviluppo rurale”, Capo I “Investimenti nelle aziende agricole”, Articoli 4,5,6,7 del Regolamento CE 1257/99, Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Regione Lombardia.

 

1.             BENEFICIARI

Le imprese agricole singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole – e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell’Albo prefettizio.

Le imprese beneficiarie devono:

·               garantire il lavoro ad almeno 0,5 ULU, con l’impegno di innalzarlo ad 1 ULU al termine dell’investimento, se ricadenti in zone svantaggiate di montagna(1);

·               garantire il lavoro ad almeno 1 ULU (Unità Lavorativa Uomo – pari a 1800 ore/anno) se situate in altre zone.

1.1            Definizione di impresa agricola associata

Si definiscono associate le imprese agricole con partita IVA distinta che si associano per realizzare un investimento in comune. (Ad esempio due aziende che costruiscono una stalla in comune, una Organizzazione dei Produttori, un consorzio di irrigazione, ecc).

 Nel caso di aziende associate che si fondono a fine investimento, per il calcolo della redditività si dovrà prendere in considerazione la somma dei redditi delle aziende preesistenti dividendola per la somma delle ULU.

L’impresa associata deve essere:

·               legalmente costituita,

·               titolare di partita IVA,

·               iscritta presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprese agricole o Sezione coltivatori diretti.

Tutte le fatture relative agli investimenti previsti dal programma di investimento dovranno essere intestate all’impresa associata.

 

2.             TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli aiuti vengono concessi per le tipologie di intervento e le spese dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali di seguito indicate.

a)            Opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali sistemazioni idraulico-agrarie e drenaggi.

b)            Opere edilizie: costruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo (ai sensi della legge n.457/78 – art.31) di fabbricati rurali al servizio della azienda agricola ad eccezione degli edifici destinati ad abitazione.
Gli impianti di essiccazione, di mungitura, le pese ed altri impianti similari sono considerati opere edilizie solo quando inseriti in un progetto complessivo di costruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo dei fabbricati ove sono installati.

c)             Impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree specializzate ad esclusione di nuovi impianti di vite e/o ulivo e di reimpianti di vite.

d)            Investimenti, relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata, sia di provenienza aziendale. A tal fine i prodotti conferiti dai soci nelle cooperative sono da equiparati a quelli di provenienza aziendale.

e)            Investimenti materiali finalizzati all’introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO 9000 e/o ISO 14000 e/o EMAS.

f)               Animali vivi riproduttori di alta genealogia (maschi e femmine), iscritti nei libri genealogici, solo nel caso in cui l’impresa sia stata colpita da epizoozia con ordinanza di abbattimento da parte dell’autorità competente.

g)            Acquisto di dotazioni fisse aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici quali ad esempio impianti di mungitura (anche robotizzati), di refrigerazione, di vinificazione, impianti per la molitura, essicatoi, pese, ecc.

h)             Serre (serre fisse, serre mobili, tunnels e relativi impianti).

 

Sono escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto e/o realizzazione di:

·               terreni;

·               interventi di realizzazione o miglioramento della viabilità aziendale;

·               opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

·               animali vivi, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 2f;

·               diritti di produzione;

·               mezzi semoventi (ad esempio: trattrici, mietitrebbie, desilitrici, ecc.) mezzi trainati (ad esempio: erpici, aratri, rulli, seminatrici, imballatrici, carri unifeed, carri botte, carri rimorchio, ecc.), impianti semi mobili (ad esempio: pivot da irrigazione, nastri trasportatori, ecc.) e attrezzature (ad es. irroratrice a spalla, ecc.);

·               impianti usati;

·               apparecchiature e strumentazioni informatiche, se non direttamente connesse agli investimenti di cui ai punti a, b, c, d, e, g, h;

·               interventi per attività agrituristiche (previsti dalla Misura “p” del P.S.R.);

·               interventi di acquacoltura (in quanto finanziati con lo SFOP - Deliberazioni della Giunta Regionale n.VII/5879 e n.VII/5880 del 2 agosto 2001).

 

3.             ENTITÀ DEGLI AIUTI

3.1        Massimale di investimento

a)            Per le imprese agricole singole situate in zona svantaggiata di montagna(1) che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 0,5 ULU con l’impegno di elevarlo ad almeno 1 ULU a fine investimento,  l'investimento massimo ammissibile è pari a 50.000 euro per programma d’investimento.

b)            Per le imprese agricole singole che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1 ULU l'investimento massimo ammissibile è pari a 125.000 euro per ULU, fino ad un massimo di 250.000 euro per programma, che può essere elevato a 300.000 euro nel caso in cui l’investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale. Il massimale ammissibile per l’intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale è pari a 500.000 Euro per singola impresa e a 600.000 di Euro nel caso in cui l’investimento riguardi anche la fase di  trasformazione del prodotto aziendale.

c)             Per le imprese agricole associate e per le cooperative agricole, che garantiscono il lavoro ad almeno 1 ULU al momento della presentazione della domanda, il massimale è pari a 125.000 euro per ULU, fino ad un massimo di 1.000.000 euro per programma di investimento e per l’intero periodo di applicazione del Piano di sviluppo rurale.

d)            Per le imprese colpite da encefalopatia spongiforme bovina e con ordinanza di abbattimento da parte dell’autorità competente:

·               se garantiscono il lavoro ad almeno 0,5 ULU al momento della presentazione della domanda, qualora situate in zona svantaggiata di montagna (1), l’investimento massimo ammissibile è pari a 50.000 euro per singolo programma di investimento

·               Se garantiscono il lavoro ad almeno 1 ULU al momento della presentazione della domanda il massimale di investimento complessivo è pari ammissibile è pari a 400.000 euro per singolo programma di investimento e a 800.000 euro per l’intero periodo di programmazione;

L’investimento minimo ammissibile per tutte le tipologie di beneficiari (a, b, c, d) e per programma d’investimento è pari a 30.000 euro.

Il numero delle ULU (comprensive di eventuali decimali) per il calcolo del massimale di investimento ammissibile a contributo è pari alle ULU aziendali previste a fine investimento.

3.2        Finanziabilità dei progetti d’investimento

Nel periodo di applicazione della misura a (1.1), possono essere presentati più programmi di investimento, da parte del medesimo beneficiario.

Tali programmi non possono essere presentati contemporaneamente ma in successione e solamente dopo la conclusione del programma precedente, cioè dopo la comunicazione di concessione del saldo del contributo di cui al successivo punto 8.18.

Qualora un richiedente abbia presentato diverse domande di contributo, relative allo stesso progetto d’investimento, aderendo a strumenti finanziari diversi (ad esempio Piano di Sviluppo Rurale e art 23, legge regionale 7/2000 oppure Legge 1329/65 detta “Sabatini”, ecc.), al momento dell’ammissione a finanziamento di una di queste domande è tenuto a rinunciare formalmente a tutte le altre domande ancora in essere, inviando copia di tali comunicazioni per conoscenza anche all’Amministrazione che ha ammesso a finanziamento il progetto.

 

3.3        Entità del contributo in conto capitale

Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:

Tipologie

Opere

Dotazioni

Zone svantaggiate di montagna (1)

45%

30%

Zone obiettivo 2 (2)

40%

25%

Aree protette con vincoli ambientali o paesaggistici che comportano maggiori oneri (3)

40%

25%

Aziende biologiche ove l’investimento comporti oneri superiori rispetto alle aziende ordinarie

40%

25%

Negli altri casi

35%

20%

Per le aziende condotte da giovani imprenditori agricoli(4) il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari a:

Tipologie

Opere

Dotazioni

Zone svantaggiate di montagna (1)

55%

40%

Zone obiettivo 2 (2)

45%

35%

Aree protette con vincoli ambientali o paesaggistici che comportano maggiori oneri (3)

45%

35%

Aziende biologiche ove l’investimento comporti oneri superiori rispetto alle aziende ordinarie

45%

35%

Negli altri casi

45%

30%

 

Nel caso di un’impresa agricola ricadente sia in zona svantaggiata di montagna che area protetta di cui alla tabella sopra definita o in zona obiettivo 2, si applica la percentuale di cofinanziamento più favorevole.

 

4.             CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il sostegno agli investimenti è concesso alle imprese agricole che, al momento della domanda, rispettano le seguenti condizioni:

 

4.1        Prerequisiti

Il possesso dei prerequisiti è autocertificato dal beneficiario nel modello di domanda.

I giovani imprenditori agricoli(4) possono raggiungere i prerequisiti (punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3) entro 3 anni, a decorrere dalla data di primo insediamento.

I giovani imprenditori agricoli(4) che, al momento di presentazione della domanda, non possiedono anche uno solo dei prerequisiti (punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3), per accedere alla liquidazione del contributo devono stipulare una fideiussione a garanzia del raggiungimento di tale/i requisito/i pari all’importo del contributo totale concesso maggiorato del 10%.

4.1.1           Redditività

a)            L’impresa agricola che effettua l’investimento in zone svantaggiate di montagna(1) e che garantisce il lavoro ad almeno 0,5 ULU al momento della presentazione della domanda, con l’impegno di garantire il lavoro ad 1 ULU a fine investimento, deve avere un reddito complessivo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto per ULU aziendale, (ovvero in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni straordinarie nell’anno precedente alla presentazione) almeno pari al 30% del reddito di riferimento extra-agricolo(5) stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.

b)            2 L’impresa agricola che effettua l’investimento in zone svantaggiate di montagna(1) e che garantisce il lavoro ad almeno 1 ULU al momento della presentazione della domanda, deve avere un reddito complessivo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto per ULU aziendale, (ovvero in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni straordinarie nell’anno precedente alla presentazione) almeno pari al 40% del reddito di riferimento extra-agricolo(5) stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.

c)             3 L’impresa agricola che effettua l’investimento in zone non svantaggiate e che garantisce il lavoro ad almeno una ULU al momento della presentazione della domanda, deve avere un reddito complessivo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di aiuto per ULU aziendale, (ovvero in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni straordinarie nell’anno precedente alla presentazione) almeno pari al 60% del reddito di riferimento extra-agricolo(5) stabilito ogni anno dall’ISTAT per la Regione Lombardia.

In tutti i casi sopra indicati il reddito complessivo si determina sommando le voci sotto indicate:

·               imponibile fiscale calcolato ai fini IRAP (autocertificabile);

·               poste straordinarie, opportunamente documentate, che hanno gravato sul sopracitato imponibile IRAP;

·               aiuti agroambientali e agroforestali (misura “f” e “h”, del Piano di Sviluppo Rurale);

·               integrazioni al reddito, compensazioni PAC, e altri aiuti a carico del FEOGA Garanzia.

Per i beneficiari, ricadenti in Comuni in zone svantaggiate di montagna(1)  esonerati per legge alla presentazione della dichiarazione IRAP, possono essere utilizzate le tabelle dei Redditi Lordi Standard.

Dopo aver determinato il reddito, in tutti i casi sopra riportati, è necessario rapportare il reddito complessivo al numero di ULU aziendali, calcolate al momento della presentazione della domanda.

·               Per il calcolo delle ULU aziendali devono essere utilizzate le tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera (DDG  n. 29730/2000).

·               Per le cooperative, iscritte alla sezione III dell’Albo prefettizio che esercitano anche attività di trasformazione e commercializzazione, è fatto obbligo avere una contabilità analitica separata per le attività agricole ai fini del computo della redditività.

4.1.2           Capacità professionale dell’imprenditore

L’impresa agricola che effettua l’investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale.

Tale capacità è presunta per i soggetti che, in alternativa:

·               abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricola come:

-                capo azienda (Partita IVA con attività agricola e iscrizione presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole)

-                coadiuvante familiare o lavoratore agricolo (tale attività deve essere comprovata dai versamenti dei contributi agricoli);

·               siano in possesso di un diploma di laurea,

·               siano in possesso di un diploma conseguito nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali.

Non sono previsti corsi per acquisire la capacità professionale, né l’istituzione di una Commissione per l’accertamento di tale capacità quando non sia presunta.

4.1.3           Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

L’impresa agricola deve rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, individuate nell’allegato 6 del piano di Sviluppo Rurale, vigenti alla data di presentazione delle domande e i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti.

Nel caso invece di requisiti, ovvero di norme ambientali i cui termini di adeguamento non sono ancora scaduti, il richiedente è tenuto a impegnarsi a raggiungere tali requisiti entro i termini di adeguamento fissati dalla normativa. Tale impegno è assunto all’atto di presentazione della domanda.

Ad esempio nel caso del rispetto della Legge Regionale 37/93 è considerato pre-requisito sia la presentazione, nei termini di legge, del PUA o PUAS (in ragione delle caratteristiche dell’impresa e dell’obbligo di legge) sia l’ottenimento dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui. Nel caso in cui un beneficiario che avesse presentato nel rispetto dei termini di legge la richiesta di autorizzazione allo spandimento ma, al momento della richiesta di liquidazione del saldo, non sia ancora in possesso di tale autorizzazione, è tenuto a presentare una polizza fideiussoria, come indicato al successivo punto 8.16, a garanzia dell’ottenimento.

Nel caso in cui un richiedente non avesse presentato il PUA o PUAS nei termini di tempo previsti dalla normativa, può presentare la domanda solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione allo spandimento da parte dell’autorità competente.

 

4.2        Beneficiari in età di pensione

Il rappresentante legale dell’impresa, alla data di presentazione della domanda, non deve avere età superiore a 65 anni.

E’ ammessa una deroga nel caso in cui, nell’impresa agricola, sia presente un coadiuvante di età inferiore a 55 anni che, alla data di presentazione della prima richiesta di liquidazione, sia subentrato alla conduzione dell’azienda in qualità di rappresentante legale. Tale impegno deve essere dichiarato nella scheda di misura allegata alla domanda, da parte del legale rappresentante ultra sessantacinquenne.

 

5.             LIMITI E DIVIETI

Non sono ammissibili a finanziamento interventi di qualsiasi natura, la cui realizzazione sia stata avviata precedentemente alla data di presentazione della domanda di adesione alla misura a (1.1).

 

5.1.      Settori produttivi

L’intervento è ammesso solamente per prodotti di cui all’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea.

Non è consentito alcun aumento di capacità produttiva nei settori: carne bovina, suina e avicola; lattiero-caseario; vitivinicolo; ortofrutta; cereali; olio d’oliva; uova; alimentazione del bestiame. I settori che non beneficiano delle OCM e i prodotti biologici non hanno limitazioni all’aumento della capacità produttiva.

5.1.1           Comparto carne bovina

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente (aumento del numero dei posti in stalla), con l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. In caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissione delle vecchie, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d’uso delle vecchie stalle.

5.1.2           Comparto carne suina

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente (aumento del numero dei posti in porcilaia), con l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.  In caso di costruzione di nuove porcilaie e contestuale dismissione delle vecchie, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d’uso delle vecchie porcilaie.

Al fine di valutare la capacità produttiva aziendale si ricorda che una scrofa corrisponde a 6,5 suini all’ingrasso.

5.1.3           Comparto carne avicola

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, della protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all’incremento dei livelli di biosicurezza e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro.

Per gli allevamenti di polli, anatre, tacchini, oche e faraone, sono ammissibili gli investimenti purché non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente (aumento del numero dei posti), con l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.

In caso di costruzione di nuovi fabbricati per l’allevamento e contestuale dismissione dei vecchi, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d’uso delle vecchi fabbricati per l’allevamento.

5.1.4           Comparto carne ovicaprina

Sono ammissibili tutti gli investimenti.

5.1.5           Comparto bovino, bufalino e ovicaprino da latte.

Nel comparto bovino, sono ammissibili investimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro e all’adeguamento degli impianti alle norme sanitarie. Sono inoltre ammissibili gli investimenti che non comportano aumento della capacità produttiva (non deve aumentare il numero dei posti in stalla), con deroga per gli investimenti che comportano un aumento della produzione con il possesso della quota. Il controllo del rispetto della quota latte deve essere effettuato al momento dell’erogazione di contributi (anticipo con presentazione di fideiussione, liquidazione stato d’avanzamento, liquidazione finale), solo nel caso in cui è previsto l’aumento della capacità produttiva aziendale. Nel comparto bufalino e ovicaprino, sono ammissibili tutti gli investimenti.

5.1.6           Comparto equino

Sono ammissibili gli investimenti che riguardano l’allevamento degli equini per la produzione di carne.

Sono altresì ammissibili gli investimenti riguardanti equini da vita, limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma o fino al compimento del terzo anno di età.

5.1.7           Comparto vitivinicolo

Sono ammissibili gli investimenti per la fase di trasformazione e vendita solo se relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.)  che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate, a condizione che costituiscano almeno l'85% del prodotto finale. Il contributo viene concesso pro-quota.

Sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Regolamento n. 1493/99 relativi a nuovi impianti, reimpianti, riconversione e ristrutturazione di vigneti

5.1.8           Comparto ortofrutta

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, al miglioramento tecnologico, alla riduzione dei costi di produzione, alla protezione dell’ambiente, al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro  e gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP e IGP.

Sono esclusi gli investimenti promossi dalle Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/1996, ad eccezione di programmi di investimento la cui spesa ammissibile sia superiore a 120.000 Euro.

Gli investimenti promossi dalle Organizzazioni dei Produttori sono quelli effettuati dalle OP medesime e che saranno utilizzati da tutti i soci.

Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell’indennità comunitaria di ritiro (di cui All.2 del Reg. CE 2200/96): albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola, ad eccezione dei prodotti DOP, IGP e delle produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.

5.1.9           Comparto cereali

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, compresa quella biologica, alla protezione dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché non comportino un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente, con l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.

5.1.10       Comparto olio di oliva

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell’ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro. Non sono ammessi nuovi impianti, con l’eccezione degli impianti relative a produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.

5.1.11       Comparto uova

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell’ambiente, dell’igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, all’adeguamento delle misure di biosicurezza aziendale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro, purché non aumenti la capacità produttiva aziendale preesistente. con l’eccezione delle produzioni biologiche effettuate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.

5.1.12       Comparto florovivaismo

Sono ammissibili gli investimenti con l’esclusione dei locali, delle strutture e delle attrezzature destinati alla vendita al pubblico, quali garden center e similari.

Sono ammissibili le avanserre solo se costituiscono parte della struttura produttiva finanziata. La struttura finanziata deve essere destinata alla vendita del prodotto aziendale (almeno il 60% del prodotto venduto deve essere di provenienza aziendale).

 

6.             ZONIZZAZIONE

La misura si applica in tutto il territorio regionale.

 

7.             PRIORITA’

L’attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per definire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria definita, al termine dell’istruttoria, dalla competente struttura organizzativa di ogni Provincia.

Il punteggio di priorità è suddiviso tra elementi relativi alla qualità del progetto ed elementi relativi al possesso di caratteristiche soggettive del richiedente.

Agli elementi di qualità del progetto possono essere attribuiti complessivamente 25 punti mentre alle caratteristiche soggettive del richiedente ed alla programmazione provinciale possono essere attribuiti complessivamente 20 punti.  Pertanto il punteggio massimo attribuibile è pari a 45 punti.

Gli elementi relativi alla qualità del progetto (max. 25 punti) devono essere valutati per primi perché sulla base di questi punteggi viene determinato il prosieguo o meno dell’iter istruttorio.

Ogni domanda, per potere proseguire l’iter istruttorio deve possedere un punteggio soglia pari ad almeno 7 punti attribuiti tra quelli inerenti la qualità del progetto, elencati nella apposita tabella.

Nel caso in cui una domanda ottenga un punteggio inferiore al valore soglia, la competente struttura della Provincia dichiara la non ammissibilità della stessa e provvede alla sua restituzione al richiedente.

La valutazione dei punteggi relativi alle caratteristiche soggettive del richiedente avviene solo successivamente alla valutazione della qualità del progetto e solo per le domande che hanno ottenuto il punteggio soglia.

Il punteggio di priorità definitivo è dato dalla somma dei punteggi conseguiti sulla qualità del progetto, sulle caratteristiche del richiedente e sulla programmazione provinciale.

In caso di domande aventi medesimo punteggio, la posizione in graduatoria viene definita con riferimento all’età del rappresentante legale dell’impresa, dando priorità al più giovane.

Elementi di priorità inerenti la qualità del progetto

Codice

Descrizione

Punti

1

Azienda dotata di certificazione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO 9000 oppure progetto che introduce in azienda tali sistemi

1

2

Azienda dotata di certificazione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO 14000 e/o EMAS oppure progetto che introduce in azienda tali sistemi

2

3.a

Azienda biologica iscritta al relativo elenco regionale

3

3.b

Non cumulabile con 3.a

Azienda che applica programmi di produzione integrata(7)

2

4.a

Progetto relativo a prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG, VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati

1

4.b

Non cumulabile con 4.a

Prodotti rientranti in produzioni di qualità purché soggette a sistemi di controllo esterni all’azienda (es. latte alimentare di alta qualità)

1

5

Progetto che introduce in azienda standard relativi alle condizioni di igiene e di benessere degli animali di livello superiore a quelli definiti dalle norme previste nei pre-requisiti

2

6

Progetto che introduce in azienda l’impiego di fonti energetiche alternative (energia solare, eolica, biogas, biodiesel, ecc.)

2

7

Progetto che introduce tecnologie innovative che riducono l’impatto ambientale delle attività produttive aziendali

2

8

Progetto che introduce tecnologie innovative inerenti le attività produttive aziendali

2

9

Progetto orientato alla diversificazione della produzione aziendale attraverso l’ampliamento dei settori produttivi (ad esempio da cerealicolo a cerealicolo-orticolo, ecc.)

1

10

Progetto riguardante settori produttivi non eccedentari

1

11

Interventi a seguito di accordi di filiera o interprofessionali approvati dalla Giunta Regionale

3

12

Progetto che determina un aumento dei posti di lavoro (almeno una ULU in più)

1

13

Cantierabilità del progetto (8)

4

 

Elementi di priorità inerenti le caratteristiche soggettive del richiedente e la programmazione provinciale

Codice

Descrizione

Punti

1

Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli (4)

4

2

Impresa agricola condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile

1

3.a

Non cumulabile a 3.b e 3.c

Impresa agricola con almeno il 50% della superficie catastale ricadente in zone svantaggiate di montagna(1)

4(10)

3.b

Non cumulabile a 3.a e 3.c

Impresa agricola con almeno il 50% della superficie catastale ricadente in zona rurale obiettivo 2

3(10)

3.c

Non cumulabile a 3.a e 3.b

Impresa agricola con almeno il 50% della superficie catastale rientrante in aree protette(3)

2(10)

4

Impresa agricola con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di prescrizioni sanitarie o urbanistiche

2

5

Impresa agricola condotta da imprenditori agricoli a titolo principale, così come definito dalla L.R.7/2000 (6)

2

6

Programma di investimenti coerente con gli obiettivi del documento di programmazione provinciale(9)

Fino a 7

 

Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Tuttavia il richiedente può presentare, ad integrazione della propria domanda, documenti attestanti elementi di priorità acquisiti successivamente alla presentazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Documenti presentati successivamente a tale termine non possono essere presi in considerazione ai fini dell’espletamento dell’istruttoria e dell’attribuzione del punteggio di priorità.

 

7.1        Interventi prioritari

Nelle more della revisione della Misura u del piano di Sviluppo Rurale, gli interventi a favore di imprese agricole colpite da encefalopatia spongiforme bovina e con ordinanza di abbattimento da parte dell’autorità competente, hanno priorità d’accesso ai contributi rispetto a tutti gli altri interventi.  La gestione delle domande di contributo relative a tali imprese è realizzata sulla base delle presenti disposizioni attuative che sostituiscono le precedenti disposizioni approvate con Decreto del Direttore Generale dell’Agricoltura n. 2025 del 31 gennaio 2001 “Approvazione delle integrazioni all’allegato n.1 della d.g.r. n.VII/960 del 03.08.2000 riguardante il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Disposizioni attuative Misura a (1.1) in materia di sostegno in conto capitale ai programmi di investimenti strutturali effettuati da imprese agricole”.

 

 

8.             STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

 

8.1.      Presentazione della domanda

Le domande di contributo sono presentate alle Provincie competenti in base alla localizzazione della sede dell’investimento o della prevalenza della superficie interessata all’investimento, con le modalità di seguito riportate.

Apertura dei termini: dal 1 gennaio 2002 fino al 15 giugno 2004.

8.1.1.         Modello Unico di Domanda informatizzato

Nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l’anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello unico di domanda informatizzato, direttamente collegato all’anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare, alla Amministrazione Pubblica competente, le domande di finanziamento relative a tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale. La costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica del modello unico di domanda, al quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura attivata.

Al modello unico di domanda informatizzato relativo alla misura a (1.1) si accede via internet, a partire dal sito della Direzione Generale Agricoltura (indirizzo attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it). Nell’apposita sezione del sito dedicata al SIARL, sono disponibili le modalità di accesso al modello unico, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali. Per accedere al SIARL e al modello unico di domanda relativo alla misura a (1.1) è necessario disporre di apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (login/password), rilasciata dalla Direzione Generale Agricoltura, gestore del sistema.

Tutte le informazioni relative all’accesso al modello unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Provincie, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri autorizzati di Assistenza Agricola riconosciuti.

Il SIARL è dotato di un sistema di controllo e gestione che consente di sottoporre a controlli incrociati automatici i dati inseriti in domanda durante la fase di compilazione, per verificarne la congruità, la correttezza e la coerenza.

Si sottolinea come la compilazione guidata e controllata della domanda determini una semplificazione di tutta la procedura e consenta una verifica immediata dei dati inseriti da parte dell’utente, la loro correzione o modifica.

La procedura consente la riduzione degli errori e delle variazioni e, di conseguenza, una sensibile riduzione dei tempi di gestione (istruttoria e controllo) e di finanziamento dei beneficiari.

Si precisa anche che il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda unica, oltre all’invio telematico della stessa alla Provincia, dovrà stampare la domanda unica, firmarla in originale e presentarla alla Provincia competente.  Infatti la copia cartacea, in quanto documento sottoscritto dal richiedente è indispensabile per la costituzione del dossier previsto al punto 4 della Parte I del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, (di seguito denominato “Manuale”), approvato con D.G.R. 21 maggio 2001 n. 7/4697.

Nella fase istruttoria della domanda relativa alla misura a (1.1) la verifica da parte della Provincia competente è limitata alle informazioni riportate in domanda, diverse da quelle già presenti nel fascicolo aziendale, che hanno generato errori o segnalazioni in quanto, come specificato in precedenza, i dati contenuti nel fascicolo aziendale e non modificati in fase di compilazione della domanda sono certificati dalla Pubblica Amministrazione.

In considerazione dei considerevoli vantaggi introdotti dal modello unico di domanda informatizzato la presentazione delle domande relative alla misura a (1.1) avverrà utilizzando esclusivamente questo sistema.

8.1.2.         Documentazione della domanda

La domanda, da presentare in un’unica soluzione, consta di:

a)            modello informatizzato di domanda di adesione alla misura a (1.1) da inviare elettronicamente ed in copia cartacea, entro i 10 giorni successivi all’invio elettronico.

b)            Scheda di misura informatizzata, da inviare in copia cartacea contestualmente alla domanda, contenente:

·               gli obiettivi del progetto;

·               gli investimenti previsti completi di tempistica di realizzazione interventi e del piano finanziario in base al quale saranno erogati i contributi. Si precisa che il piano finanziario deve essere suddiviso in due annualità, in quanto come meglio specificato nei punti successivi 8.13, 8.14 e 8.15, sono ammesse al massimo due liquidazioni per ogni piano di investimento: anticipo + saldo oppure S.A.L. + saldo oppure saldo 1° lotto di investimenti (1° anno) + saldo 2° lotto (2° anno);

·               una dichiarazione in merito ai pre-requisiti posseduti;

·               gli impegni assunti per la realizzazione del progetto.

c)             Relazione tecnica, da inviare contestualmente alla copia cartacea della domanda e della scheda di misura, contenente:

·               la situazione attuale dell’impresa (es. punti di forza e debolezza, sbocchi di mercato, ecc.);

·               i benefici attesi dall’attuazione degli investimenti;

·               gli elaborati progettuali ed il preventivo di spesa a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale e/o contratto di appalto corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;

·               i preventivi di spesa per acquisto delle dotazioni ammissibili a finanziamento.

d)            Dichiarazione di assenso del proprietario o dei comproprietari all'esecuzione dell'intervento, oppure parere dell’Ente competente ai sensi dell’art. 16 della Legge 203/82.

Tutte le informazioni e/o dati indicati in domanda e nella scheda di misura sono resi ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.

In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile si fa riferimento al punto 4.3, Parte II del “Manuale”.

8.1.3.         Spese generali

Sono ammissibili, nell’ambito delle spese generali, i costi relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alla gestione del cantiere, fino a un massimo del 10% della spesa ammessa a finanziamento.

 

8.2.      Avvio del procedimento

Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia, al richiedente, una ricevuta attestante sia la data di presentazione, che coincide con l’avvio del procedimento, che il ricevimento da parte della Provincia della domanda medesima.

Successivamente al ricevimento della copia cartacea della domanda la Provincia, in conformità con quanto previsto dal punto 4 Parte I del “Manuale” comunica formalmente al richiedente, o a soggetto da lui delegato, il nominativo del funzionario cui è stata assegnato il procedimento.

 

8.3.      Istruttoria della domanda

L’istruttoria è effettuata dalla competente struttura organizzativa della Provincia entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, con le modalità di seguito precisate.

La gestione dell’istruttoria, la definizione delle graduatorie delle domande ammissibili e la predisposizione degli elenchi di liquidazione sono realizzate attraverso specifiche funzioni del SIARL.

Il controllo avviene sul 100% delle domande presentate e prevede:

·               il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;

·               la verifica del rispetto dei limiti ed i divieti definiti al precedente punto 5;

·               il controllo tecnico effettuato su tutta la documentazione allegata alla domanda di contributo;

·               la verifica e la risoluzione degli errori e delle segnalazioni generati all’atto della compilazione del modello unico di domanda informatizzato e della scheda di misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall’impresa, così come evidenziati dal sistema informativo o richiesti dalla competente struttura organizzativa della Provincia competente. La risoluzione degli errori e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell’istruttoria determinano l’aggiornamento del fascicolo aziendale;

·               l’effettuazione di un sopralluogo in loco da effettuarsi su un campione almeno pari al 5% delle domande presentate.

L’istruttoria si conclude sempre con la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o non ammissibilità a contributo.

 

 

8.4.      Comunicazione dell’esito dell’istruttoria

La competente struttura organizzativa della Provincia comunica ad ogni richiedente l’esito dell’istruttoria, inviando copia del verbale, nonché le modalità di riesame. La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro 10 giorni dalla data del verbale di istruttoria.

Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere per ogni beneficiario l’indicazione del punteggio assegnato degli investimenti ammessi e del relativo contributo concedibile qualora la domanda possa essere finanziata.

 

8.5.      Presentazione richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell’esito dell’istruttoria, ha facoltà ai sensi della L. 241/90 di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l’istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

 

8.6.      Comunicazione dell’esito del riesame

L’Ente competente comunica al ricorrente l’esito positivo/negativo del riesame entro 10 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

Il periodo che intercorre tra la data della comunicazione dell’esito dell’istruttoria (punto 8.4) e la data di comunicazione dell’esito del riesame non può essere superiore a 30 giorni.

 

8.7.      Formulazione e approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili

La Provincia, due volte l’anno, approva con proprio atto le graduatorie definitive delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Tale elenco deve contenere l’indicazione della spesa ritenuta ammissibile e del relativo contributo, articolato per anno finanziario di realizzazione della spesa.

La graduatoria deve essere inviata alla Direzione Generale Agricoltura secondo il seguente calendario:

·               entro il 30 aprile per le domande pervenute entro il 15 dicembre dell’anno precedente;

·               entro il 31 ottobre per le domande pervenute entro il 15 giugno dello stesso anno.

 

8.8.      Suddivisione delle risorse finanziarie

La Direzione Generale Agricoltura, entro 30 giorni dal ricevimento delle graduatorie provinciali e comunque compatibilmente con le dozioni di bilancio, definisce la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili di ciascuna Provincia.

Le risorse finanziarie effettivamente disponibili per ciascun anno sono ripartite in parti uguali, sulle due graduatorie.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti inferiore al fabbisogno complessivo, ad ogni Provincia saranno assegnate le risorse spettanti sulla base dei seguenti criteri di riparto:

a)            quota forfettaria uguale per ciascuna Provincia, nella misura massima del 15% del budget ripartito;

b)            incidenza della PLV agricola provinciale sulla PLV agricola regionale (utilizzando i dati ISTAT);

c)             Incidenza del fabbisogno provinciale rispetto a quello regionale, espresso considerando tutte le richieste finanziarie relative alle domande presentate ed istruite positivamente e presenti nelle graduatorie.

Ai fini dell’individuazione della quota provinciale di risorse finanziarie attribuite nell’ambito del riparto il criterio a) incide per il 15% , il criterio b) per il 35% ed il criterio c) per il 50%.

8.8.1      Gestione delle graduatorie valide al momento della pubblicazione delle presenti disposizioni attuative

Le nuove disposizioni attuative, modificando le precedenti disposizioni in materia di tipologie d’intervento ammesse, massimali di investimento ed elementi di priorità, avviano, di fatto, un nuovo periodo di programmazione degli interventi a sostegno degli investimenti nelle imprese agricole.

Nel caso in cui a seguito della modifica delle disposizioni attuative un potenziale beneficiario, attualmente in graduatoria con una domanda ammessa ma non finanziata, ritenga più favorevoli le nuove disposizioni, può presentare una nuova domanda (su modello unico di domanda elettronico come da punto 8.1) che si ricollega a quella già presentata conservandone la data di presentazione, nel caso avesse già dato avvio agli investimenti, e con la facoltà di mantenere validi tutti i documenti tecnici già presentati che non è necessario modificare.

La Provincia è tenuta a istruire la nuova domanda, seguendo l’iter procedurale previsto a partire dal punto 8.2, mantenendo valida la data originaria di presentazione e applicando integralmente le nuove disposizioni attuative (tipologie di beneficiari, tipologie d’intervento ammesse, massimali di spesa, priorità, ecc).

 

8.9.      Comunicazione al beneficiario dell’ammissione a finanziamento

In base alle disponibilità finanziarie, la Provincia, entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione del riparto, comunica (tramite raccomandata A.R.) al beneficiario l’ammissione a finanziamento, precisando le eventuali prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo (anticipo, SAL e saldo), la data ultima per la richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione del programma d’investimento

Per le domande non ammesse a finanziamento la Provincia comunica la durata del periodo di validità (vedi punto 8.10).

 

 

8.10.  Periodo di validità delle domande

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate, mantengono validità per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di invio della graduatoria alla Direzione Generale Agricoltura come indicato al precedente punto 8.7.

Le domande presenti in graduatoria al momento della pubblicazione delle presenti disposizioni attuative e i cui beneficiari non intendano aderire alle nuove disposizioni (come previsto al punto 8.8.1), mantengono la durata prevista dalle precedenti norme, pari a 24 mesi.

 

8.11.  Controllo dei pre-requisiti

Il controllo riguarda il possesso dei pre-requisiti dichiarati dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o di certificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Il controllo è effettuato su un campione almeno pari al 5% dei beneficiari ammessi a finanziamento, estratto sulla base dell’analisi del rischio, secondo quanto previsto ai punti 4.5.1 e 5.4 della Parte II del “Manuale”.

 

8.12.  Esecuzione dei lavori e proroghe

I tempi di realizzazione degli investimenti devono essere definiti, con il maggior dettaglio possibile, dal richiedente nell’ambito della domanda.

In ogni caso tali tempi non possono essere superiori a 18 mesi a partire dalla data della comunicazione ufficiale di ammissibilità a finanziamento del programma di investimento.

E’ ammissibile, previa richiesta del beneficiario, la concessione di una sola proroga di sei mesi che deve essere formalmente autorizzata dalla Provincia.

Nel caso in cui il beneficiario abbia goduto del punteggio di priorità relativo alla cantierabilità dell’opera, l’eventuale proroga può essere concessa solo in presenza di cause di forza maggiore (come definite dal capitolo 7 della Parte I del “Manuale”).

I beneficiari possono iniziare i lavori anche anteriormente al ricevimento della comunicazione di finanziamento del progetto. In tal caso l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora il progetto non fosse finanziato (in modo parziale o totale).

 

8.13.  Varianti

Premesso che non sono ammissibili varianti che modifichino la percentuale di contribuzione attribuita con riferimento esclusivo a modifiche da opere e dotazioni e viceversa, si precisano di seguito le varianti consentite.

E’ consentita la richiesta di una sola variante nel corso della realizzazione del programma d’investimenti, qualora giustificata da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma, fermo restando il limite massimo degli investimenti ammessi e il termine per la realizzazione degli investimenti.

Tutte le richieste di variante al programma d’investimenti devono essere effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato, con l’apertura di un nuovo procedimento. Ogni domanda di variante riporterà il numero identificativo della domanda iniziale, al fine di garantire il corretto riferimento.

Eventuali varianti di valore inferiore al 10% dell’investimento ammesso, con riferimento ad ogni singolo investimento previsto, sono ritenute ammissibili ed autorizzabili a consuntivo.

In tutti gli altri casi la variante deve essere preventivamente autorizzata dalla competente struttura organizzativa della Provincia.

 

8.14.  Anticipo

L’anticipo può essere erogato, solo in presenza di risorse nell’anno di riferimento, ed è pari al massimo al 50% del contributo complessivamente concesso.

8.14.1       Richiesta anticipo

Per richiedere l’anticipo il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

·               richiesta di erogazione dell’anticipo;

·               polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell’Organismo Pagatore (a favore della Provincia nel caso di Aiuti di Stato) di importo pari all’anticipazione concessa, maggiorata del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell’Organismo Pagatore (Provincia nel caso di Aiuti di Stato) e degli interessi legali eventualmente dovuti.

·               nel caso di opere, certificazione di inizio lavori e copia della concessione edilizia.

La fideiussione deve avere validità fino al momento dell’erogazione del saldo ed è svincolata dall’Organismo Pagatore (Provincia nel caso di “aiuti di Stato”) tramite apposita autorizzazione di svincolo, previo nulla osta da parte della competente struttura organizzativa della Provincia. La comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

8.14.2       Erogazione anticipo

La concessione dell’anticipo è autorizzata secondo quanto previsto nella Parte II - capitolo 2, paragrafi 2.1 e 2.2.a. del “Manuale”.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale

 

8.15.  Stato di avanzamento lavori (SAL)

In alternativa all’anticipo è possibile richiedere la concessione di una sola rata di acconto sulla base di uno stato d’avanzamento dei lavori pari ad almeno il 50% e non superiore al 90% del contributo complessivamente concesso.

8.15.1       Richiesta stato di avanzamento lavori

Per richiedere l’erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

·               richiesta di liquidazione;

·               documentazione probatoria (ad esempio: fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, ecc.).

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione bancaria relativa alle modalità di pagamento utilizzate (bonifico bancario, assegno, carta di credito, ecc.) per liquidare fatture relative a fornitura di beni e servizi, per i quali si chiede il riconoscimento del contributo. Non sono ammissibili a contributo i documenti fiscali relativi a pagamenti in contanti per importi superiori a 500 euro.

L’importo relativo allo stato di avanzamento è direttamente commisurato alla realizzazione delle opere (determinata percentualmente).

8.15.2       Erogazione stato di avanzamento lavori

La concessione di stati di avanzamento lavori è autorizzata secondo quanto previsto nella Parte II al capitolo 2, paragrafi 2.1 e 2.2.b. del “Manuale”.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

 

8.16.  Saldo ad avvenuta realizzazione del progetto

8.16.1       Richiesta saldo

Per richiedere l’erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

a)            richiesta di liquidazione;

b)            documentazione probatoria così come indicata al precedente punto 8.14.1.

Anche nel caso di erogazione del saldo deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati così come indicata al precedente punto 8.14.1.

La richiesta di saldo deve essere presentata dal beneficiario al più tardi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe concesse, e in ogni caso nel rispetto del piano finanziario presentato.

Qualora il beneficiario non abbia presentato richiesta di liquidazione del saldo e siano trascorsi i termini per la presentazione della richiesta stessa, la Provincia chiede al beneficiario la presentazione della richiesta di saldo entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, La richiesta deve essere completa della documentazione prevista al precedente punto b), pena la decadenza parziale o totale del contributo.

8.16.2       Erogazione saldo

La concessione del saldo è autorizzata in base ai controlli previsti nella Parte II al capitolo 2, paragrafi 2.1 e 2.2.c. del “Manuale”.

Ad avvenuta esecuzione dei lavori, viene effettuato un controllo in loco sul 100% dei progetti che sono stati finanziati.

 

8.17.  Fideiussioni

La presenza della polizza fideiussoria è sempre richiesta nelle seguenti situazioni:

·               erogazione dell’anticipo;

·               erogazione del saldo in assenza di certificato di agibilità delle opere;

·               erogazione del saldo in assenza di autorizzazione allo spandimento dei reflui zootecnici;

·               erogazione del saldo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione (solo in caso di aumento della capacità produttiva);

·               erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti minimi;

In questi o in analoghi casi (che saranno valutati volta per volta dall’Organismo Pagatore) la fideiussione deve avere validità fino al momento dell’erogazione del saldo ed è svincolata dall’Organismo Pagatore (Provincia nel caso di “aiuti di Stato”), previo nulla osta da parte della Provincia. La comunicazione di svincolo deve essere inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L’importo della fideiussione è pari all’anticipazione o al contributo concesso (in caso di erogazione del saldo), maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell’Organismo Pagatore (Provincia nel caso di Aiuti di Stato) e degli interessi legali eventualmente dovuti.

 

8.18.  Comunicazione al beneficiario di erogazione del contributo (anticipo, SAL o saldo)

La competente struttura organizzativa della Provincia, dopo aver concluso i controlli necessari ad erogare il contributo richiesto ai punti 8.13, 8.14 e 8.15, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento e l’entità del contributo da erogare.

Nella comunicazione di erogazione del saldo del contributo, al termine dei controlli relativi all’accertamento finale, contestualmente deve essere indicato l’obbligo da parte del beneficiario di mantenere la destinazione d’uso e agricola delle opere o dotazioni finanziate, la durata temporale dell’obbligo ed altre eventuali prescrizioni.

 

8.19.  Predisposizione degli elenchi di liquidazione da parte delle Provincie ed invio alla Direzione Generale Agricoltura

La competente struttura organizzativa della Provincia, dopo aver definito l’importo erogabile a ciascun beneficiario predispone gli elenchi di liquidazione che devono essere suddivisi per tipologia di pagamento (anticipo, SAL, saldo).

La generazione degli elenchi di liquidazione avviene mediante le funzionalità garantite dal SIARL.

Gli elenchi di liquidazione pagati con le risorse cofinanziate da U.E., Stato e Regione, devono essere inviati alla Direzione Generale Agricoltura, fino a quando non sarà riconosciuto ed attivo l’Organismo Pagatore Regionale, alla fine di ogni mese, corredati dell’originale della fideiussione e copia della richiesta di validazione nel caso di erogazione di anticipi, oppure di nota di richiesta di svincolo della fideiussione nel caso di liquidazione di saldi.

Per poter erogare nell’anno di competenza i contributi cofinanziati da U.E., Stato e Regione, la data ultima di invio degli elenchi di liquidazione da parte delle Provincie è il 31 agosto di ogni anno.

La Direzione Generale Agricoltura provvede all’invio degli elenchi all’Organismo Pagatore ed il termine ultimo per l’invio di elenchi da liquidare nell’anno finanziario di competenza è il 15 settembre di ogni anno.

Gli elenchi di liquidazione pagati con gli “aiuti di Stato” devono essere inviati in copia alla Direzione Generale Agricoltura alla fine di ogni mese.

 

8.20.  Liquidazione degli elenchi dei beneficiari

Le fasi procedurali relative alla liquidazione degli elenchi da parte dell’Organismo Pagatore che comprendono l’invio degli elenchi all’Organismo Pagatore, la relativa liquidazione, la comunicazione dell’esito dei pagamenti, la comunicazione delle domande bloccate, la risoluzione delle anomalie e la riemissione degli elenchi di liquidazione relative alle domande bloccate, sono definite nel “Manuale”.

 

8.21.  Controllo ex post

Il controllo ex post, successivo all’erogazione del saldo del contributo viene effettuato allo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti. In particolare la destinazione agricola degli investimenti finanziati deve essere mantenuta per almeno 10 anni per le opere e 5 anni per le dotazioni aziendali, a partire dalla comunicazione di concessione del saldo del contributo.

Inoltre nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d’uso per la quale è stato approvato il finanziamento.

Tali controlli vengono effettuati entro i primi dieci anni di comunicazione di concessione del saldo del contributo se si tratta di opere oppure entro i primi cinque anni se si tratta di dotazioni.

Il campione di interventi da sottoporre al controllo, pari ad almeno il 5% di quelli per i quali è stato liquidato il saldo dei contributi richiesti, viene scelto sulla base di un’analisi del rischio.

 

8.22.  Pronuncia della decadenza

Nel caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex post), si rilevino irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nel “Manuale”.

 

9.             RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d’impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel “Manuale”.

Tutte le richieste di cambio del beneficiario a seguito di trasferimento degli impegni devono essere effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato, con l’apertura di un nuovo procedimento. Ogni domanda di variante riporterà il numero identificativo della domanda iniziale, al fine di garantire il corretto riferimento.

 

10.        IMPEGNI

Tutti gli impegni assunti dal beneficiario con l’adesione alla presente misura sono distinti in essenziali ed accessori secondo i criteri individuati nel “Manuale”.

L’inosservanza degli impegni prevede decadenze totali o parziali come indicato nella Parte II – punto 8 del “Manuale”, fatte salve eventuali cause di forza maggiore comunicate nei 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle (Parte I - punto 7.1 del “Manuale”).

L’elenco degli impegni e le relative conseguenze all’eventuale inosservanza sono di seguito indicati.

10.1    Impegni essenziali

Il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali, di seguito elencati, comporta la decadenza totale del contributo.

a)            Mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 10 anni per le opere, 5 anni per le dotazioni aziendali. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d’uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell’obbligo di mantenimento della destinazione agricola e  della destinazione d’uso degli investimenti (opere e dotazioni) ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

b)            Per i giovani imprenditori agricoli(4): raggiungere i requisiti di redditività, di capacità professionale e di rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali entro 3 anni a decorrere dall’insediamento.

c)             Realizzare un investimento che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, pari a 30.000 euro nei tempi di esecuzione dei lavori previsti e concessi formalmente, pari al massimo a 18 mesi più 6 mesi di eventuale proroga autorizzata.

d)            Rispettare i termini temporali fissati, per la presentazione della richiesta di saldo.

e)            Impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato.

f)               Raggiungere gli obiettivi, collegati a condizioni di ammissibilità o a punteggi di priorità, previsti dal progetto (ad esempio il numero di ULU per le imprese in zona svantaggiata di montagna, l’aumento dei posti di lavoro in azienda previsto dal progetto, ecc.).

10.2    Impegni accessori

Sono accessori gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale del diritto a percepire il contributo.  Di conseguenza il contributo viene percentualmente ridotto rispetto a quello effettivamente spettante così come determinato in sede di accertamento del saldo finale nel seguente modo:

a)            Richiedere preventivamente l’autorizzazione relativa ad un’eventuale variante, riferita all’investimento previsto, di importo superiore al 10% del valore ammesso.

Penalità: riduzione del contributo concesso fino al 10% in relazione alla rilevanza della variante di cui si è omessa la richiesta.

 

11.        RICORSI

Avverso le comunicazioni dell’esito istruttorio e/o dei controlli sono esperibili:

a)            ricorso alla Regione competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

b)            ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

L’esame del ricorso alla Regione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere comunicate all’interessato.

La presentazione del ricorso alla Regione interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso alla Regione sono esperibili:

a)            ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso;

b)            ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del ricorso.

 

12.        SANZIONI

L’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L.898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del Piano di Sviluppo Rurale.

 

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NOTE

(1)            L’elenco dei Comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell’allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, così come aggiornato dall’allegato 1-a) della deliberazione della Giunta Regionale n.VII/2014 del 13 novembre 2000.

(2)            L’elenco dei Comuni ricadenti in zona obiettivo 2 è riportato nell’allegato 2 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia.

(3)            Le aree protette considerate sono esclusivamente quelle istituite con Legge nazionale o regionale.

(4)            Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE n. 1257/99 e art. 4 del reg.(CE) 1750/99 si definiscono giovani imprenditori agricoli coloro i quali al momento della domanda:

·                hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d’impresa agricola (nel caso di contitolarità tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni);

·                si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari;

·                nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediata in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

(5)            Per il 2000 il reddito di riferimento extra-agricolo è pari a £.39.670.000 (Euro. 20.487,85).

(6)            Imprenditore agricolo a titolo principale come definito nella legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2000 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/5326 del 2 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

(7)            Aziende che stanno applicando il Reg CEE 2078/92 (Misura A1) oppure la Misura f (Azione 1) del Piano di Sviluppo Rurale oppure aziende che attuano disciplinari di produzione integrata giudicati conformi, dal “Gruppo di lavoro disciplinari di produzione integrata” della Direzione Generale Agricoltura, a quelli adottati ai fini dell’applicazione dell’azione 1 della misura f e a condizione che il rispetto di tali disciplinari sia controllato da soggetti terzi rispetto all’azienda.

(8)            Sono considerate “cantierabili” solo le opere in possesso di concessione edilizia o di Dichiarazione Inizio Attività (DIA) purché assentita dalla autorità competente. Il punteggio relativo alla cantierabilità è assegnabile solamente se tutte le opere previste sono in possesso di regolare concessione edilizia o DIA.

(9)            La Provincia deve assumere, entro il 31.12.2001, un provvedimento di determinazione dei criteri in base ai quali viene attribuito il punteggio. Tale provvedimento deve essere reso pubblico e comunicato alla Direzione Generale Agricoltura.

Nel caso in cui un’azienda ricadesse contemporaneamente in più aree tra quelle indicate deve essere attribuito il punteggio più favorevole.

Agenda 2000                                                                                                       torna su