IL
DECRETO SULLA ROTTAMAZIONE IN AGRICOLTURA
IL
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO
il decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra
di finanza pubblica per l’anno 1997, ed in particolare l’articolo 29;
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, recante il conferimento
alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e
pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale, in particolare
l’art.2, comma 1 - che ha istituito il Ministero per le Politiche
Agricole;
VISTA la legge del 27 dicembre 1997, n.449, concernente “Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica”;
CONSIDERATO che per l’attuazione dell’art.17, comma 34 della legge
sopra citata, è stata prevista l’emanazione di un apposito decreto per
l’erogazione dei contributi per l’ammodernamento del parco
agromeccanico italiano;
VISTA la legge del 23 dicembre 2000, n.388, concernente “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed in
particolare l’articolo 145, comma 36, che ha previsto uno stanziamento
di lire 50 miliardi per l’anno 2001 e 10 miliardi per ciascuno degli
esercizi 2002 e 2003 per il finanziamento delle azioni di cui al citato
articolo 17, comma 34 della legge n.449/1997;
VISTO il regolamento CE n.1257/1999 del Consiglio del 18 maggio 1999 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento di Garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti;
VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore
agricolo (G.U. C.28/2-2000);
SENTITA la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 marzo 2001;
D
E C R E T A
ARTICOLO 1
1. Le disposizioni di cui al presente Decreto sono finalizzate alla
realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico al fine di:
- ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti
negativi sull’ambiente;
- migliorare il grado di sicurezza delle macchine e le caratteristiche
ergonomiche;
- ridurre i consumi di combustibile;
- ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed acustico;
- ridurre i costi di manutenzione e di riparazione;
b) contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle
strutture produttive del settore primario anche al fine di aumentare la
sicurezza dei luoghi di lavoro e diminuire gli effetti negativi
sull’ambiente; migliorare l’utilizzazione delle risorse idriche.
ARTICOLO 2
1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistino macchine agricole di
cui all’art.57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,
attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse, nuove di
fabbrica, e ne consegnino, per rottamazione, una che al momento della
richiesta del contributo risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da
più di 10 anni, è riconosciuto un contributo statale del 10% sul prezzo
di acquisto, desunto dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre
che sia previsto dal venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di
listino, IVA esclusa, depositato, da parte del costruttore o
dell’importatore, presso la Camera di Commercio competente per
territorio e in vigore all’atto della stipula del contratto di acquisto
o, in assenza del contratto di acquisto, della emissione della fattura di
vendita.
2. Il requisito decennale non è richiesto nel caso di acquisti
finalizzati all’adeguamento delle disposizioni del Decreto Legislativo
19 settembre 1994, n.626.
3. Il contributo statale è corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo d’acquisto. L’IVA si applica sul prezzo di
acquisto fatturato al lordo del contributo statale ed al netto dello
sconto del venditore.
4. Il contributo statale di cui al comma 1, per le macchine agricole per
la difesa delle colture, dal 1° luglio 2002 può ammontare ad un massimo:
a) del 10% del prezzo di acquisto per le macchine dotate di certificazione
volontaria, che attesti le caratteristiche funzionali e la rispondenza ai
requisiti di sicurezza ambientale vigenti;
b) dell’8% per le macchine non certificate.
Dal 1° gennaio 2003 il contributo statale per le macchine agricole per la
difesa delle colture non certificate può ammontare ad un massimo del 6%
del prezzo di acquisto.
ARTICOLO 3
1. Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell’articolo 57 del
D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, nonché per le attrezzature agricole portate
e semiportate, il contributo statale è corrisposto per la sostituzione di
una macchina con un’altra appartenente alla stessa categoria secondo
quanto riportato nell’allegato A).
2. Per le attrezzature fisse il contributo statale è concesso per la
sostituzione di un’attrezzatura con un’altra appartenente alla stessa
categoria secondo quanto riportato nell’allegato A).
3. Sono ammessi a contributo anche eventuali accessori, purché montati o
forniti direttamente dalla ditta costruttrice e specificati in fattura.
4. Per attrezzature fisse si intendono quelle che sono funzionali al ciclo
produttivo e all’ordinamento colturale dell’azienda agricola
risultanti dalla documentazione di iscrizione al registro delle imprese.
Restano comunque escluse tutte quelle che possono godere degli incentivi
finanziari previsti dal reg. (CE) 1257/99 – Titolo II, capo VII, così
come disciplinati nei Piani di Sviluppo Rurale Regionali 2000-2006 e nei
Programmi Operativi 2000-2006 per quanto riguarda le Regioni
dell’Obiettivo 1.
ARTICOLO 4
1. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati rispettivamente negli
anni 2001, 2002 e 2003 nel limite dei rispettivi importi, purché siano
rispettati i criteri del presente decreto e a condizione che:
a) le macchine agricole di cui all’art.57 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, consegnate per la rottamazione siano intestate,
antecedentemente al 1° gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario
della macchina agricola nuova o a familiari conviventi alla data di
acquisto della stessa;
b) le macchine agricole di cui al comma 2 dell’art.57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, se non immatricolate, le macchine
agricole operatrici trainate, le attrezzature agricole portate,
semiportate e le attrezzature fisse consegnate per la rottamazione
risultino dichiarate di proprietà, antecedentemente al 1° gennaio 2001,
allo stesso soggetto intestatario della nuova attrezzatura o a familiari
conviventi alla data di acquisto della medesima.
Sono assimilati ai familiari conviventi le persone fisiche componenti di
comunioni tacite o cointestazioni, che hanno proceduto alla
regolarizzazione in società semplice, ai sensi dell’art.3, comma 75,
della legge 662/1996, o alla trasformazione in ditte individuali, ai sensi
dell’art.9 bis della legge n.140/1997;
c) sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto che le macchine
agricole di cui all’art.57 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, le attrezzature agricole portate, semiportate e le attrezzature
fisse consegnate sono destinate alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso.
2. Nel caso in cui l’acquirente, a seguito di costituzione di nuova
società, di eredità, di donazioni tra vivi o altro atto, sia
proprietario solo di una parte del valore della macchina da rottamare, il
contributo è corrisposto in analoga percentuale.
ARTICOLO 5
1. Le macchine agricole ed attrezzature di cui all’articolo 2, comma 1,
da rottamare devono essere consegnate dall’acquirente al venditore entro
la data di consegna della nuova macchina o attrezzatura. Entro 15 giorni
dalla data di consegna delle macchine ed attrezzature da rottamare, il
venditore che le prende in carico ha l’obbligo di demolirle, presso la
propria sede se autorizzato, o di consegnarle ad un demolitore
autorizzato. Il bene, prima della sua demolizione, deve essere sottoposto
a “cancellazione legale”.
2. Ai fini della cancellazione legale, di cui al comma 1, il proprietario
del bene da rottamare deve provvedere alla:
a) cancellazione dai registri tenuti dagli Uffici Regionali ex UMA (Utenti
Motori Agricoli) o da quelli degli Enti locali delegati dalle Regioni, se
ivi iscritto;
b) consegna al venditore, contestualmente al bene da rottamare, di una
copia del documento con il quale gli Uffici prima menzionati attestano la
cancellazione del bene, “in quanto destinato alla demolizione”;
c) consegna al venditore dei documenti di circolazione e dell’eventuale
targa, in presenza di macchine agricole immatricolate o dotate di
certificazione di idoneità tecnica alla circolazione stradale;
d) consegna al venditore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la proprietà del bene destinato alla rottamazione in tutti gli
altri casi non rientranti nelle precedenti lettere a), b) e c).
3. Sempre ai fini della cancellazione legale di cui al comma 1), il
venditore provvede:
a) alla presentazione dei documenti di cui alla lettera c) del comma 2)
all’Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
La suddetta presentazione deve essere fatta nel rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 3) dell’articolo 103 del D.L.vo 30 aprile
1992, n.285;
b) al rilascio, dopo aver assolto a quanto previsto al precedente comma,
al proprietario del bene consegnato per la demolizione, di un certificato
dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4) dell’articolo 46
del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22.
ARTICOLO 6
1. Le misure previste dal presente decreto devono essere conformi ai
requisiti fissati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel
settore agricolo al punto 4.1 (aiuti agli investimenti nelle aziende
agricole).
2. Il volume delle agevolazioni, espresso in percentuale del volume di
investimento, derivato dall’applicazione del presente decreto, è
massimo del 10%, che, cumulato con altri eventuali aiuti al medesimo
investimento, non può comunque superare l’aliquota del 50%. nelle zone
svantaggiate e del 40% in tutte le altre zone. Le due aliquote citate sono
aumentate rispettivamente al 55% ed al 45% nel caso che si tratti di
giovani imprenditori.
L’aiuto è cumulabile con gli interventi previsti da altre norme
nazionali o regionali, purché non vengano superate le richiamate
percentuali.
3. Gli interventi previsti dal presente decreto, riguardando la
razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni colturali sono
ammesse per i seguenti settori: ortofrutta, patate, cereali, florovivaismo,
foraggio, lino e canapa, oleaginose, olio di oliva, viticoltura,
bieticoltura, tabacco. Nel settore zootecnico gli interventi ammessi
riguardano i seguenti settori: bovino da carne, suino, ovino da carne,
avicunicoli, struzzo, uova, bovino e bufalino da latte (previa verifica
dell’esistenza di sbocchi di mercato), ovicaprino da latte, secondo
quanto riportato nello specifico allegato della decisione comunitaria
relativa alla “estensione della programmazione negoziata
all’agricoltura e alla pesca”, che fa riferimento all’aiuto di stato
n.729/2000, notificata con lettera prot. SG/2201D/286847 del 13 marzo
2001.
4. Le aziende agricole che possono beneficiare dell’aiuto sono quelle
che dimostrino un reddito netto, calcolato secondo lo schema allegato c),
che sia uguale o superiore al valore del contributo concesso.
5. Le aziende agricole che possono beneficiare degli aiuti sono quelle che
soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali, secondo quanto riportato in allegato d).
6. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente decreto gli
imprenditori agricoli che abbiano sufficiente capacità professionale.
La capacità professionale è presunta per la persona che:
- abbia esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda,
come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
oppure:
- sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di
scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione
professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In
questo caso la durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la
formazione professionale) deve essere di almeno 10 anni.
La capacità professionale è richiesta al legale rappresentante
dell’impresa agricola o alla persona preposta alla direzione
dell’impresa stessa.
7. I giovani agricoltori che presentano domanda possono raggiungere i
requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo entro tre anni a
decorrere dalla data di acquisto della macchina agricola;
8. Per i beneficiari non imprenditori agricoli, si applicano i limiti
previsti dal Regolamento CE n.69/01 del 12 gennaio 2001 riguardante gli
aiuti “de minimis”.
L’importo “de minimis” è fissato a 100.000 Ecu, per gli aiuti
provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime, ottenuti
nell’arco di tre anni.
9. Ciascun beneficiario non imprenditore agricolo può conseguire un aiuto
massimo complessivo pari a: 10% per gli investimenti fino a 400 milioni di
lire, 5% per gli investimenti eccedenti i 400 milioni di lire.
10. Per l’accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario è
tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti: il volume
complessivo degli investimenti; il valore delle altre eventuali
agevolazioni.
ARTICOLO 7
1. Le macchine ed attrezzature agricole di cui al precedente articolo 5
non possono essere rimesse in circolazione o riutilizzate e sono
consegnate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in
sicurezza, della demolizione, del recupero di materiale e della
rottamazione.
ARTICOLO 8
1. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove,
entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione inviata dal
venditore ed idonea per ottenere il recupero del contributo, rimborsano
allo stesso venditore la somma equivalente al contributo statale e
beneficiano di un credito di imposta di pari importo, utilizzabile secondo
le disposizioni recate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 9
1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
conservano, per ciascun acquirente beneficiario, la seguente
documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, con la specificazione degli eventuali
accessori, di cui al comma 3 dell’articolo 3;
b) copia del documento di circolazione, o, se la macchina è sprovvista
del suddetto documento, della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la proprietà da parte del possessore, delle
macchine agricole di cui all’art.5, comma 2;
c) copia del documento attestante l’avvenuta cancellazione legale di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera b);
d) copia del documento di cessazione dalla circolazione per demolizione
della macchina agricola usata, rilasciata dall’Ufficio Provinciale del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di cui all’articolo 5,
comma 3 lettera a);
e) copia del certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al
comma 4, dell’articolo 46 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22, di cui al
comma 3, lettera b) dell’articolo 5;
f) autocertificazione dello stato di famiglia nel caso previsto
all’articolo 4, punto a);
g) copia della documentazione dell’avvenuto rimborso ai venditori;
h) ogni altra dichiarazione necessaria per l’ottenimento
dell’agevolazione;
i) foto del mezzo sottoposto a rottamazione.
ARTICOLO 10
1. Ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e
dell’effettuazione di eventuali controlli, i costruttori e gli
importatori interessati invieranno, con cadenza settimanale, a partire dal
decimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto,
copia degli elenchi, loro trasmessi dai venditori secondo lo schema
riportato nell’allegato B, con relativo riepilogo dal quale sia
possibile desumere i dati relativi ai beneficiari e l’importo dello
sconto effettuato per ognuno di essi ed in totale, a mezzo fax
(n.06.484.419) o e-mail ([email protected]) e successiva
raccomandata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione
Generale per le Politiche Strutturale e lo Sviluppo Rurale ex Divisione
V^.
2. I venditori comunicheranno settimanalmente ai costruttori o importatori
interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva raccomandata,
gli elenchi delle vendite effettuate corredate dalla relativa fattura e
dall’indicazione dell’importo del contributo.
3. Il Ministero darà comunicazione degli elenchi sopra indicati alle
Regioni.
4. Per ogni esercizio, raggiunta l’utilizzazione dell’80%
dell’importo di cui al comma 36 dell’art.145 della Legge n.388/2000,
sarà data immediata comunicazione anche tramite avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Il Ministero autorizzerà l’utilizzazione del restante 20% con
comunicazione ai singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto
all’ordine cronologico dei contratti stipulati e notificati al Ministero
medesimo.
ARTICOLO 11
1. Il Ministero e le Regioni vigileranno sulla corretta applicazione delle
norme previste dal presente decreto, anche attraverso l’effettuazione di
controlli a campione su minimo il 5% dei beneficiari.
ARTICOLO 12
1. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di
concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica possono essere stabilite
ulteriori disposizioni per l’attuazione delle presenti norme.
Il presente decreto, previa autorizzazione dell’Unione Europea, entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma,
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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