1°
luglio: gli operatori che rivendono prodotti
biologici al consumatore finale devono
assoggettarsi al regime di controllo
Dal
1° luglio 2005 entra in vigore il Reg. CE
392/2004 che, modificando l'art. 8 del Reg. CEE
2092/91, estende l'obbligo di notificare la
propria attivitā e assoggettarsi al regime di
controllo del biologico anche agli operatori che
commercializzano prodotti biologici. La modifica
quindi aggiunge alle categorie giā interessate
dal sistema di controllo (produttori, preparatori,
immagazzinatori e importatori) anche coloro che
commercializzano prodotti biologici, e in
particolare i dettaglianti.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
con proprio decreto del 7 luglio 2005, ha chiarito
che sono esonerati dall'obbligo di notificare la
propria attivitā ed assoggettarsi al regime di
controllo gli operatori che rivendono al
consumatore o utilizzatore finale prodotti
preconfezionati o pre-etichettati e non li
producono, preparano, non li importano e li
immagazzinano solo in connessione con il punto
vendita.
In relazione a questi nuovi obblighi, il MIPAF ha
aggiornato il modello per la notifica (prima
attivitā o notifica di variazione).
E' sufficientemente chiaro che il nuovo obbligo
non riguarda gli agricoltori biologici in quanto
sono giā assoggettati al controllo per l'insieme
delle loro attivitā aziendali, e che l'esonero
non si applica ai dettaglianti che vendono anche
prodotti sfusi. Tuttavia la complessitā del
sistema distributivo (si pensi ad esempio ai
grossisti che commercializzano prodotti
preconfezionati, quale l'olio, biologici e non
biologici) e del sistema della ristorazione
collettiva (č utilizzatrice finale di prodotti
biologici, ma č anche "preparatrice" )
richiederā ulteriori chiarimenti ministeriali.
Luglio
2005
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