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 1° luglio: gli operatori che rivendono prodotti biologici al consumatore finale devono assoggettarsi al regime di controllo

Dal 1° luglio 2005 entra in vigore il Reg. CE 392/2004 che, modificando l'art. 8 del Reg. CEE 2092/91, estende l'obbligo di notificare la propria attivitā e assoggettarsi al regime di controllo del biologico anche agli operatori che commercializzano prodotti biologici. La modifica quindi aggiunge alle categorie giā interessate dal sistema di controllo (produttori, preparatori, immagazzinatori e importatori) anche coloro che commercializzano prodotti biologici, e in particolare i dettaglianti. 

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con proprio decreto del 7 luglio 2005, ha chiarito che sono esonerati dall'obbligo di notificare la propria attivitā ed assoggettarsi al regime di controllo gli operatori che rivendono al consumatore o utilizzatore finale prodotti preconfezionati o pre-etichettati e non li producono, preparano, non li importano e li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita.
In relazione a questi nuovi obblighi, il MIPAF ha aggiornato il modello per la notifica (prima attivitā o notifica di variazione).

E' sufficientemente chiaro che il nuovo obbligo non riguarda gli agricoltori biologici in quanto sono giā assoggettati al controllo per l'insieme delle loro attivitā aziendali, e che l'esonero non si applica ai dettaglianti che vendono anche prodotti sfusi. Tuttavia  la complessitā del sistema distributivo (si pensi ad esempio ai grossisti che commercializzano prodotti preconfezionati, quale l'olio, biologici e non biologici) e del sistema della ristorazione collettiva (č utilizzatrice finale di prodotti biologici, ma č anche "preparatrice" ) richiederā ulteriori chiarimenti ministeriali.

                                                
                                                                      Luglio 2005


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