Approvata
la legge sulla coesistenza
La
legge n.5 del 28 gennaio 2005 "Disposizioni
urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme
di agricoltura transgenica, convenzionale e
biologica" stabilisce che tutte le forme di
agricoltura - convenzionale biologica e
transgenica - possono essere praticate, senza
tuttavia che una di esse possa compromettere lo
svolgimento delle altre. In particolare l'introduzione
di colture transgeniche non deve pregiudicare le
attività agricole preesistenti né comportare per
esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali
tecniche di coltivazione e allevamento.
Moratoria: la legge vieta le colture OGM (ad
eccezione di quelle autorizzate per fini di
ricerca e sperimentazione), sino a quando le
Regioni avranno adottato i propri piani di
coesistenza; l'inosservanza è punita con
l'arresto da 1 a 2 anni o un' ammenda da
5.000 a 50.000 euro. Il Mipaf con proprio decreto
fisserà le norme quadro per la predisposizione
dei piani regionali contenenti la regole tecniche
per la coesistenza. La legge non impone alle
Regioni una scadenza per la definizione dei piani
di coesistenza, ma Mipaf e Regioni si sono
accordati per fissare un termine di 18 mesi
(6 mesi per il Mipaf per definire le norme quadro;
e quindi 12 mesi di tempo per le Regioni per
predisporre i piani di coesistenza).
La legge 5 stabilisce inoltre che
- chi intende coltivare OGM deve darne
comunicazione e deve elaborare un piano di
gestione aziendale per la coesistenza;
- in caso di contaminazione, il conduttore
agricolo che ha utilizzato sementi certificate e
munite della dichiarazione della ditta sementiera
di assenza di OGM, è esente da responsabilità e
ha diritto ad essere risarcito;
- chi compie contaminazione è tenuto al
risarcimento danni; in caso di contaminazione non
riconducibile a responsabilità soggettive, è
prevista per il danneggiato la possibilità di
accedere al Fondo di solidarietà nazionale o ad
appositi fondi eventualmente istituiti dalle
Regioni.
Febbraio
2005
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