Etichettatura
dei mangimi da agricoltura biologica
Ai
sensi del Regolamento CE n. 223/2003 del 5
febbraio potranno essere certificati come
biologici, ai sensi del Reg. CEE 2092/91, anche i
mangimi. I mangimi possono recare in etichetta la
dicitura "da agricoltura biologica" solo
nel caso in cui almeno il 95% della sostanza secca
è costituita da materie prime ottenute "da
agricoltura biologica". I mangimi che
comprendono materie prime ottenute da agricoltura
biologica e/o convenzionale in quantità variabile
dovranno invece riportare in etichetta la dicitura
"può essere utilizzato in agricoltura
biologica conformemente al Reg. CEE 2092/91.
Fino al 2007 è consentita la coesistenza in uno
stesso mangimificio di linee di produzione
dedicate al biologico e di linee dedicate alla
produzione convenzionale, a patto che le
lavorazioni siano completamente separate.
Novembre
2003
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