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 Etichettatura dei mangimi da agricoltura biologica

Ai sensi del Regolamento CE n. 223/2003 del 5 febbraio potranno essere certificati come biologici, ai sensi del Reg. CEE 2092/91, anche i mangimi. I mangimi possono recare in etichetta la dicitura "da agricoltura biologica" solo nel caso in cui almeno il 95% della sostanza secca è costituita da materie prime ottenute "da agricoltura biologica". I mangimi che comprendono materie prime ottenute da agricoltura biologica e/o convenzionale in quantità variabile dovranno invece riportare in etichetta la dicitura "può essere utilizzato in agricoltura biologica conformemente al Reg. CEE 2092/91.
Fino al 2007 è consentita la coesistenza in uno stesso mangimificio di linee di produzione dedicate al biologico e di linee dedicate alla produzione convenzionale, a patto che le lavorazioni siano completamente separate.

                                                                                                                                                 
Novembre 2003


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