Esiste una normativa
comunitaria (Regolamento UE n.1804/99 del 19 luglio 1999),
che definisce tutta una serie di regole che l'allevatore deve seguire per
poter definire i suoi prodotti:
"DA
AGRICOLTURA BIOLOGICA".
L'allevatore deve inoltre aderire a un programma di controlli da
parte di un Ente Certificatore, autorizzato dal Ministero.
Gli Enti Certificatori
riconosciuti in Italia sono i seguenti:
- AIAB:
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica
- ASS:
Associazione Suolo e Salute
- BAC:
Bioagricoop
- CCPB:
Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici
- CDX:
Codex
- ECO:
Ecocert Italia
- IMC:
Istituto Mediterraneo di Certificazione
- QC&I:
International Services s.a.s. Quality Assurance System
- BIO: Bios
- BZT*
- INC*
- IMO*
- QCI*
* autorizzati
nella sola provincia di Bolzano |
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Marchio europeo
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Il Regolamento UE n. 1804/99
è abbastanza complicato, ma in sintesi detta i seguenti principi
generali:
che l'allevamento biologico deve
essere un allevamento legato alla terra e deve contribuire all'equilibrio
degli ecosistemi, mantenendo rapporti di complementarietà tra terra,
vegetali e animali
andrebbero preferite razze e
tipi genetici autoctoni
è quindi previsto un carico
massimo di animali /ettaro, che nel caso dei bovini da latte è di 2
vacche da latte/ha (apporto totale di N < 170 kg /ha/anno)
alimentazione:
- tutti gli alimenti dovrebbero essere di provenienza biologica, ma fino
al 2005 è prevista una deroga, per cui gli erbivori possono avere nella
loro dieta fino al 10% di alimenti convenzionali (l'azienda deve
quindi convertire tutta la campagna a produzione biologica);
- alcuni alimenti convenzionali sono proibiti (es.: certi sottoprodotti,
farine animali, prodotti ottenuti da o.g.m., ...)
- la razione dei poligastrici deve prevedere almeno il 60% di foraggi (e
non più del 40% di mangimi)
trattamenti veterinari:
- sono autorizzati senza restrizioni cure a base di estratti o essenze
vegetali, fitoterapici, rimedi omeopatici;
- sono permessi un massimo di 3 trattamenti allopatici nel corso di un
ciclo annuale di produzione
- i tempi di carenza sono il doppio di quelli rispettivamente previsti
negli allevamenti convenzionali
origine animali: gli
animali di partenza dovrebbero provenire da allevamenti biologici, per
allevamenti già esistenti, i tempi di conversione sono diversi a
seconda della specie animale (6 mesi per i bovini da latte, 1 anno per gli
altri bovini d'allevamento)
strutture:
- tutti i mammiferi devono poter accedere a pascolo (ogniqualvolta le
condizioni lo permettono)
- l'area di riposo a disposizione all'interno degli edifici deve essere
coperta da lettiera di paglia o altro materiale naturale
- la superficie minima netta coperta per vacca da latte deve essere di 6
metri quadri (e 4,5 scoperta)
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