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Pac, la riforma introduce le misure di sostegno specifico

L'Italia dovrà decidere se mantenere l'attuale art. 69 o introdurre le misure di sostegno specifico previste dall'art.68

Con la chiusura della cosiddetta verifica dello stato di salute della Pac (leggi la sintesi) e la pubblicazione dei  regolamenti si avvia ora l'iter delle decisioni applicative delle novità introdotte dalla riforma.

Tra i principali elementi della riforma c'è il  "sostegno specifico", previsto dall'art. 68 del reg. Ce 73/2009, che prevede la possibilità di avviare uno strumento articolato di sostegno specifico a cinque misure: 

a) misura suddivisa in cinque sottoazioni, ossia per: i) specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente, ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, iv) il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali, v) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;

b) per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale, o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico;

c) in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano

abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone;

d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

e) per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali.

Entro il 1° agosto 2009, o 2010, o 2011, gli Stati membri possono decidere di utilizzare dall’anno successivo fino al 10% dei massimali nazionali per concedere un sostegno nell’ambito delle diverse misure previste dall’art. 68. L’Italia, poiché già applica l’art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ha di frontequetse opzioni:

·         terminare l’applicazione dell’art. 69 del Reg. 1782/2003, integrando le somme trattenute nel regime di pagamento unico, e non applicare l’art. 68 del Reg. 73/2009;

·         terminare l’applicazione dell’art. 69 del Reg. 1782/2003, integrando le somme trattenute nel regime di pagamento unico, e applicare l’art. 68;

·         mantenere l’attuale applicazione dell’art. 69 , rendendo compatibili, entro il 1° agosto 2009, le misure d’applicazione nazionale dell’art. 69 con il sostegno previsto dall’art. 68;

·         mantenere le attuali trattenute previste dall’art. 69 del regolamento 1782/2003 ma rivedere le condizioni di ammissibilità al sostegno sulla base di quanto previsto dall’art. 68.

Va comunque specificato che per il 2009 sarà ancora possibile presentare domanda  per i pagamenti supplementari previsti dall'art. 69  per la qualità, destinati ai cereali, alle vacche nutrici, bovini certificati e ovi-caprini. Lo scorso anno l'ammontare di questi premi è stato modesto. Basti ricordare che per gli ovi-caprini il premio erogato per le domande 2008 è di 1,52 euro a capo; mentre per i seminativi l'importo è di 46,55 euro ad ettaro.

Entro la stessa data dovrà essere assunta anche l'importante decisioni su come gestire l'eventuale regionalizzazione dei titoli, optando per le diverse soluzioni offerte dai regolamenti comunitari per passare dal modello "storico" di assegnazione dei titoli, come quello adottato dall'Italia, a quello basato su sulla fissazione di valori più uniformi prendendo in considerazione le specificità delle zone geografiche (regionalizzazione).

Febbraio 2009