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Assicurazioni contro le avversità atmosferiche e le epizozie: con l'art. 68 introdotto un sostegno specifico

Con la domanda di premio unico del 2010 partono le misure di sostegno specifico previste dall'art.68, attenzione alla documentazione

Tra i principali elementi della riforma della Pac c'è senza dubbio l'introduzione del  "sostegno specifico", previsto dall'art. 68 del reg. Ce 73/2009, che prevede la possibilità di avviare uno strumento articolato di sostegno specifico relativo a cinque misure tra cui il contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.

Con il decreto ministeriale del 29 luglio 2009 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009" , l'Italia ha fissato i plafond per ogni intervento sostenuto nell'ambito dell'art. 68 e le prime modalità attuative per ogni linea d'intervento. Sarà così possibile, già con la domanda di premio unico 2010, presentare il prossimo anno la richiesta di ottenere il premio specifico, con le modalità che saranno stabilite dalle circolari di Agea. In particolare si attendono le indicazioni sulla documentazione che dovrà attestare il diritto al contributo. E' utile quindi che gli agricoltori conservino ogni documento in attesa di conoscere le disposizioni definitive.

Per la prima volta la Pac si occuperà di contribuire per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. 

Gli agricoltori possono stipulare polizze assicurative o aderire a polizze assicurative collettive, agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioniparassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua. 

Il vincolo comunitario  del 30% della perdita annua è particolarmente stringente rispetto alla normativa nazionale. Tuttavia le perdite inferiori al 30% possono essere ovviamente assicurate con polizze ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa premio a totale carico dell'impresa agricola. La normativa a questo proposito prevede che la perdita del 30% dve essere calcolata sulla produzione media annua di un dato agricoltore, ottenuta nei tre anni precedenti, o sulla produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

Le avversità atmosferiche, le epizoozie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate, sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale. Mentre le epizoozie negli allevamenti zootecnici assicurabili con il contributo pubblico sulla spesa premi devono essere contenute nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

Il plafond annuale per gli interventi è di 70 milioni di euro (quota comunitaria) a cui un cofinanziamento nazionale del 25% per un totale di 95 milioni di euro.

 

Novembre 2009