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Mis. 211 - indennità compensativa per le aziende montane: le nuove opportunità e le regole per aderire
Le domande vanno presentate entro il 15 maggio tramite i Caa
La misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”, prevista dall'Unione Europea, si inserisce nel quadro di azioni del programma volte a contrastare l'abbandono dell'agricoltura in montagna;a ridurre il declino della biodiversità mantenendo soprattutto le praterie alpine, habitat di vitale importanza per la conservazione della flora e fauna tipica.
La misura, il cui bando è stato approvato con il Dduo n. 2723 del 18 marzo 2008 (Burl n. 12 del 21 marzo
2008), è finalizzata a mantenere e sostenere l'attività degli agricoltori delle zone montane, mediante l'erogazione di specifiche indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola in montagna.
Tali aiuti mirano altresì a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna, in particolare di quelle pascolive e foraggere.
La misura assomma gli interventi che nella precedente programmazione afferivano alla misura "e - indennità compensativa in zone montane" e alla misura "f - misure agroambientali", azione 3 ("produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime
sodivo").
Le tabelle di seguito citate sono pubblicate anche sul numero di aprile 2008 di "Impresa Agricola".
Tipologia e obblighi dei richiedenti
I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascun anno e devono esercitare l'attività agricola in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate
I beneficiari devono essere in regola con il regime delle quote latte; devono rispettare la condizionalità e devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento.
I richiedenti che non hanno sede legale in Lombardia nei Comuni ricadenti in aree svantaggiate possono ricevere gli aiuti solo in misura ridotta.
I terreni ammissibili e gli importi del premio
L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno di comuni ricadenti in aree svantaggiate.
Le uniche superfici a vigneto ammissibili sono quelle in zone Doc, Docg e Igt.
Le uniche superfici a oliveto ammissibili sono quelle in zone Dop.
Le uniche superfici a frutteto ammissibili sono quelle monospecifiche. Nel caso di castagneti da frutto, sono ammissibili solo i castagneti in attualità di coltura, monospecifici, in cui le piante si presentano oggetto di cure colturali (potature, pulizia del sottobosco, sostituzione piante morte ecc.).
Le indennità (tabella 4) sono variabili in base alla superficie posseduta dalle singole aziende e, fermo restando il rispetto del rapporto
Uba/ha indicato nella tabella 1, possono essere erogate fino ad una superficie massima indicata nella tabella 2.
Qualora il richiedente sia una cooperativa agricola, il massimale della tabella 4 è triplicato.
Gli allevamenti
Il pagamento dell'indennità per le imprese agricole con allevamento è subordinato alle seguenti condizioni:
- allevare animali di specie bovina, equina, ovina e caprina;
- coltivare una superficie foraggera di almeno 3 ha;
- impegnarsi a mantenere un rapporto fra UB e superficie foraggera compreso tra 0,5 e 3 Ub/ha.
La gestione e lo sfruttamento dei pascoli e delle malghe in Lombardia avviene, normalmente, attraverso due figure: il caricatore d'alpe, che prende in gestione l'alpeggio conducendo il bestiame al pascolo, turnando le superfici di pastura e occupandosi della trasformazione del latte, ed il conferente che cede temporaneamente al caricatore del bestiame, normalmente allevato in fondo valle, eventualmente partecipando con varie modalità agli oneri per l'acquisizione dei diritti di pascolamento.
L'onere maggiore della gestione e dello sfruttamento dell'alpeggio è in capo al caricatore che però, senza il bestiame fornito dal conferente, non potrebbe garantire un adeguato carico di bestiame al pascolo.
Per consentire il prosieguo di questa pratica storicamente affermatasi e permettere agli allevatori che conferiscono il loro bestiame a un caricatore d'alpe di beneficiare della misura 211, caricatore e conferenti possono costituire una associazione temporanea d'impresa (di seguito "Ati").
I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola inseriscono le informazioni relative all'Ati nel Siarl, accedendo all'apposita area di registrazione.
Caricatore e conferenti hanno diritto al premio della misura 211 in base a specifiche quote del pascolo concordate nel momento di costituzione dell'associazione.
Per riconoscere i diversi ruoli delle due figure precedentemente citate, i premi relativi ai pascoli, in caso di Ati, saranno così differenziati:
- il conferente accederà al premio in misura ridotta, pari a 75,00 euro per ogni ettaro di pascolo con cui partecipa all'Ati, nel limite dei massimali indicati in tabella 4 e 5;
- il caricatore percepirà, in aggiunta ai 75,00 euro per ogni ettaro di pascolo con cui partecipa all'Ati, un aiuto pari a euro 50,00 per ogni ettaro di pascolo complessivamente condotto dall'Ati.
In tal modo è assicurato per l'intera superficie a pascolo dell'Ati un premio di 125,00 euro/ha di pascolo condotto, fermo restando il rispetto di un carico di bestiame compreso tra 0,5 e 3 Unità di Bestiame ("Ub") ad ettaro ("ha").
In caso di riduzione del premio massimo per i pascoli riportato nella precedente tabella, i premi spettanti al caricatore e al/ai conferente/i saranno proporzionalmente ridimensionati.
La documentazione
La domanda di accesso alla misura va integrata con la seguente documentazione:
- copia del "registro di stalla ", nel caso siano richieste a premio superfici foraggere e contemporaneamente il bestiame sia costituito da ovi-caprini o equini
- copia del modello 7 "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali " (detto comunemente "certificato di monticazione"), rilasciato del Servizio
Veterinario dell'Asl competente, per il bestiame condotto in alpeggio.
- copia del registro di alpeggio (a conclusione dell'attività di alpeggio).
I tempi e i modi di presentazione della domanda
La domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento, deve essere presentata, unicamente attraverso il Caa, contestualmente alla domanda unica e pertanto entro il 15 maggio di ogni anno, dal 2008 al 2013.
Qualora coincidesse con un giorno festivo, tale termine è automaticamente prorogato al primo giorno utile consecutivo.
Aprile 2008
