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Decreto legge "quote latte"
La sintesi del provvedimento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2009 è stato pubblicato
il Decreto legge 5 febbraio 2009, n. 4 "Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario", approvato dal Consiglio dei ministro lo scorso 30 gennaio.
Con il passaggio al Senato si è già avviato l'iter per la conversione in legge.
In sintesi, queste sono le principali novità introdotte dal decreto
Assegnazione quote latte: Il decreto legge prevede che gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte, scaturiti dalle decisioni dell'Unione
europea (Reg, saranno assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
Le assegnazioni vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati in passato;
b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5%;
c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota la produzione realizzata in misura superiore al 5% della quota posseduta.
I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività questi quantitativi confluiscono nella riserva nazionale.
Rateizzazione: L'Agea, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Il produttore interessato può presentare all'Agea, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione, la richiesta di rateizzazione a condizioni e interessi variabili in funzione dell'importo rateizzato. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini prima richiamati sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione.
Restituzione prelievo supplementare: Il decreto legge modifica la legge 119/03 sulle modalità della restituzione del prelievo supplementare - la cosiddetta "compensazione" - a conclusione del periodo in corso 2008/09, prevedendo che non siano esclusi dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso i produttori non titolari di quota e i produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale.
Fondi per interventi nel settore lattiero-caseario: rispetto alle prime anticipazioni nel testo del decreto legge non compare la dotazione finanziaria di 500 milioni di euro destinati al settore
lattiero-caseario, sostituita da quanto previsto dall'art. .
Il commento
Latte: il decreto legge è inaccettabile, necessario un piano d’azione per il rilancio del settore
Dopo quasi un anno d’attese, annunci e rinvii, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Zaia, ha approvato solo a fine gennaio il decreto legge con i criteri per la ripartizione delle nuove quote latte assegnate all’Italia dalle decisioni comunitarie.
Gli orientamenti delineati dal decreto, che ora dovrà seguire l’iter parlamentare per la conversione in legge, sono assolutamente inaccettabili e disattendono le legittime attese della stragrande maggioranza degli allevatori.
Le decisioni assunte dal Governo sono incompatibili con quanto espresso dalla posizione unitaria che la Cia Lombardia, insieme alle altre organizzazioni agricole, ha assunto di concerto con l'assessore regionale all'agricoltura Ferrazzi. Posizioni che hanno trovato largo consenso in altre aree vocate, in particolare su temi imprescindibili come la rinuncia preliminare ad ogni contenzioso e la distribuzione dell'aumento di quota in modo equo a quanti hanno rispettato le norme comunitarie e hanno investito con sacrifici nell'acquisto delle quote.
Come titolava con ironia un autorevole settimanale del sistema agroalimentare, il ministro Zaia era chiamato a sostenere l’esame di ripartizione. Oggi possiamo dire che il ministro ne esce sonoramente bocciato, con l’aggravante di non aver ascoltato i suggerimenti che venivano unanimi dall’intero settore della zootecnia da latte e dalle istituzioni pubbliche delle aree a maggiore vocazione produttiva.
Le scelte dell’Unione europea, seppur per molti aspetti discutibili, di un aumento lineare del 2% delle quote latte dei Paesi membri, già deciso a fine 2007, a cui si sono aggiunte le decisioni finali sull' health check della Pac (un altro aumento del 5%), potevano essere l’occasione per mettere in campo serie politiche di rilancio per il settore, avviando quel piano d’azione strategico per il latte italiano proposto dalla Cia.
La strada imboccata dal Governo con il decreto legge di fine gennaio va invece in un senso diametralmente opposto. Di fatto -si veda la sintesi del provvedimento a pagina 2- si congelano le produzioni delle aziende al periodo 2007/08. Una decisione lontana dagli orientamenti europei basati sul cosiddetto “atterraggio morbido” che dovrebbe accompagnare le aziende verso la fine del regime delle quote fissata al 31 marzo 2015.
Mentre tutti i produttori europei troveranno nei prossimi anni un meccanismo di aumento graduale della quota (l’1% annuo), in Italia la soluzione individuata dal ministro Zaia premierà in larga parte quanti hanno raggiunto il proprio livello produttivo superando, in alcuni casi anche con percentuali significative, la propria quota latte.
In questo modo le aziende più dinamiche, che hanno scelto la strada del consolidamento della propria produzione con l’acquisto di quote, risultano oggi pesantemente e paradossalmente penalizzate dalla scelta del governo.
In più, scompaiono di fatto nella versione definitiva del provvedimento le risorse (si ipotizzavano 500 milioni di euro) per il settore che avrebbero dovuto in qualche modo “monetizzare” la mancata assegnazione di quota per le tante aziende penalizzate dai criteri di attribuzione.
Una situazione che riaprirà inevitabilmente una nuova stagione di conflitti e di tensioni in un settore alle prese con una difficilissima situazione di mercato.
La Cia Lombardia si è immediatamente mobilitata per una radicale ridefinizione degli orientamenti del decreto. Una mobilitazione che metterà in campo tutti gli strumenti di pressione, non escludendo anche azioni di carattere legale contro un provvedimento che, per le evidenti ed ingiustificate disparità tra i produttori, evidenza più di un carattere di illegittimità costituzionale.
Gennaio 2009
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria
necessita' ed
urgenza, in
vista
dell'imminente
avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile,
di
adottare disposizioni per
assicurare la prioritaria assegnazione
del quantitativo nazionale
garantito di latte, nonche' per assicurare
la rateizzazione dei debiti
relativi alle quote latte, in conformita'
alla normativa comunitaria.
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 2009;
Sulla proposta
del Presidente
del Consiglio dei Ministri e
del
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto
con
il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per
le politiche europee;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di quote latte
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.
119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis.
L'esclusione, dalla
restituzione del prelievo
pagato in
eccesso,
dei produttori
non titolari di quota e dei produttori che
abbiano
superato il
cento per
cento del proprio
quantitativo di
riferimento
individuale, come
indicato dal comma 4, non si applica
per il periodo 2008-2009.
4-ter. A
decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni
di
cui al comma 3 non
esauriscano le disponibilita' dell'importo di
cui
al medesimo
comma, il
residuo viene ripartito tra le aziende
produttrici che hanno versato il
prelievo, secondo i seguenti criteri
e nell'ordine:
a) alle
aziende che
non hanno
superato il livello produttivo
conseguito
nel periodo
2007 -
2008, purche'
non abbiano
successivamente
ceduto quota
ai sensi dell'articolo 10,
comma 10,
tenendo
conto dei
mutamenti di conduzione di
cui all'articolo 10,
comma 18;
b) alle
aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento
il proprio quantitativo
disponibile individuale.
4-quater.
Le somme
residue confluiscono
nel fondo
per gli
interventi
nel settore
lattiero-caseario istituito
presso il
Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.».
2. Dopo
l'articolo 10
del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e'
inserito il seguente:
«Art. 10-bis
(Assegnazione quote
latte). -
1. Gli aumenti del
quantitativo
nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE)
n.
248/2008 del
Consiglio, del 17 marzo 2008,
ed al Documento del
Consiglio
dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono
attribuiti
alla riserva
nazionale per
essere assegnati
prioritariamente
alle aziende
che nel
periodo 2007/2008
hanno
realizzato
consegne di
latte non
coperte da quota, che risultino
ancora
in produzione nella campagna
di assegnazione, nei limiti del
quantitativo prodotto in esubero
nel periodo 2007/2008 e al netto del
quantitativo
oggetto di
vendita di
sola quota
effettuata con
validita'
nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della
quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota
con validita' successiva
al
periodo 2007/2008,
la quota
e' assegnata
anche al
nuovo
proprietario in proporzione alla
quota di azienda rilevata.
3. In
caso di
affitto di
azienda con quota vigente al momento
dell'assegnazione, la quota e'
resa disponibile anche all'affittuario
in
proporzione alla
quota di azienda affittata;
alla scadenza del
contratto
la quota
torna nella
disponibilita' del
titolare
dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono
effettuate rispettando
le seguenti priorita':
a) aziende
che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi
del
decreto-legge 23
dicembre 1994,
n. 727,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del
quantitativo
ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo
2007/2008 ed al netto dei
quantitativi gia' riassegnati;
b) aziende
ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano
prodotto oltre la propria quota
in misura superiore al 5 per cento;
c) aziende
ubicate in
zone di pianura e
svantaggiate che, nel
periodo
2007/2008, abbiano
coperto con
affitti di quota ai sensi
dell'articolo
10, commi 15 e 16, la
produzione realizzata in misura
superiore al 5 per cento della
quota posseduta.
5. Per
la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione,
le
consegne di
latte non
coperte da
quota sono calcolate come
differenza
tra il
quantitativo consegnato
nel periodo 2007/2008,
adeguato in base al tenore di
materia grassa, e la quota individuale.
Ai fini del presente comma
l'adeguamento in base al tenore di materia
grassa e' calcolato con le
seguenti modalita':
a) il
tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore
viene raffrontato al tenore di
riferimento di grassi;
b) ove
si constati un divario positivo, il quantitativo di latte
consegnato
viene maggiorato
dello 0,09 per cento per ogni
0,1g di
grassi in piu' per chilogrammo di
latte;
c) ove
si constati un divario negativo, il quantitativo di latte
consegnato
viene diminuito
dello 0,18
per cento per ogni 0,1g di
grassi in meno per chilogrammo di
latte.
6. I
quantitativi non assegnati ai
sensi dei commi da 1 a 5 sono
utilizzati secondo le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. Le
assegnazioni di
cui al presente articolo sono
comunicate
dalle
regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano alle
aziende produttrici con le
modalita' ed i termini di cui all'articolo
2, comma 2-bis, a valere per il
periodo 2009/2010.
8. I
quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c),
non possono essere oggetto di
vendita o affitto di sola quota fino al
31 marzo 2015. In caso di
cessazione dell'attivita' tali quantitativi
confluiscono
nella riserva
nazionale per essere riassegnati con le
modalita' di cui all'articolo 3,
comma 3.».
Il comma
3 dell'articolo
2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n.
157,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2004, n.
204, e' abrogato a decorrere dal
1° aprile 2009.
Art. 2.
Istituzione del Registro nazionale dei debiti
1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti
attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera
c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003, e l'Unione europea, e' unico nell'ambito delle misure di
finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, cosi' come integrato dal Regolamento
(CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma
16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' istituito presso l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in
cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti
dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori
degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi
dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n.
885/2006, nonche' quelli comunicati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti
agricoli dalle stesse erogati.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad
integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a
titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i
servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli
importi accertati come dovuti ai produttori agricoli, equivale
all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli
comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' di provvidenze e di
aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il
Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei
beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e
la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini
dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole:
«gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti»
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da
diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche
per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai
meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli
comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' data
attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del
regolamento (CE) n. 885/2006, cosi' come integrato dal regolamento
(CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della
riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 3.
Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte
1. Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine
delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli
importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il
relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse,
puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro
nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del
prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio
nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:
a) per somme non inferiori a 25 mila euro;
b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti
inferiori a 100 mila euro;
c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi
fra 100 mila e 300 mila euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti
superiori a 300 mila euro.
3. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il
seguente tasso d' interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il
tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla
Commissione europea in conformita' alla propria Comunicazione (2008/C
14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C
14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di
60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non
superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' alla
propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni,
maggiorato di 160 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non
superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per
l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' alla
propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni,
maggiorato di 260 punti base.
4. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 e'
sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base
previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione
(2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.
Art. 4.
Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti
relativi alle quote latte
1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a
ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.
2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, entro
sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1,
la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine
sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di
iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono
interrotti i termini di impugnazione. L' AGEA provvede alla
tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di
competenza.
3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono
per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino
alla scadenza del termine di cui al comma 6.
4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l'AGEA
procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la
rateizzazione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario
straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA,
assegna le quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le
modalita' di applicazione degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di
rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla
presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro
accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione
della rateizzazione. Con il decreto di nomina e' stabilito il
compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti
recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; a decorrere dal 1°
gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'
AGEA.
6. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n.119, sono revocate con la decorrenza
prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge nei
seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel
termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle
determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.
7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola
rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal
beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia
titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione
dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di
rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione,
nonche' in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata,
l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili per
l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente
decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere
destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate
in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei
crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilita' del
predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale
complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente
periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli
interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro
poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal
predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad
interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di
ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui
all'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a
misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali
risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalita' per
l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi 5 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano