Documenti

 

 

Torna al sommario

Lattiero-caseario

Decreto legge "quote latte"

La sintesi del provvedimento

Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2009 è stato pubblicato il Decreto legge 5 febbraio 2009, n. 4 "Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", approvato dal Consiglio dei ministro lo scorso 30 gennaio.
Con il passaggio al Senato si è già avviato l'iter  per la conversione in legge.

In sintesi, queste sono le principali novità introdotte dal decreto


Assegnazione quote latte: Il decreto legge prevede che gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte, scaturiti dalle decisioni dell'Unione europea (Reg, saranno assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
Le assegnazioni vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati in passato;
b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5%;
c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota la produzione realizzata in misura superiore al 5% della quota posseduta.
I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività questi quantitativi confluiscono nella riserva nazionale.


Rateizzazione: L'Agea, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Il produttore interessato può presentare all'Agea, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione, la richiesta di rateizzazione a condizioni e interessi variabili in funzione dell'importo rateizzato. Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini prima richiamati sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. 


Restituzione prelievo supplementare: Il decreto legge modifica la legge 119/03 sulle modalità della restituzione del prelievo supplementare - la cosiddetta "compensazione" - a conclusione del periodo in corso 2008/09, prevedendo che non siano esclusi dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso i produttori non titolari di quota e i produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale.


Fondi per interventi nel settore lattiero-caseario: rispetto alle prime anticipazioni nel testo del decreto legge non compare la dotazione finanziaria di 500 milioni di euro destinati al settore lattiero-caseario, sostituita da quanto previsto dall'art. .

Il commento

Latte: il decreto legge è inaccettabile, necessario un piano d’azione per il rilancio del settore

Dopo quasi un anno d’attese, annunci e rinvii, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Zaia, ha approvato solo a fine gennaio il decreto legge con i criteri per la ripartizione delle nuove quote latte assegnate all’Italia dalle decisioni comunitarie.
Gli orientamenti delineati dal decreto, che ora dovrà seguire l’iter parlamentare per la conversione in legge, sono assolutamente inaccettabili e disattendono le legittime attese della stragrande maggioranza degli allevatori.
Le decisioni assunte dal Governo sono incompatibili con quanto espresso dalla posizione unitaria che la Cia Lombardia, insieme alle altre organizzazioni agricole, ha assunto di concerto con l'assessore regionale all'agricoltura Ferrazzi. Posizioni che hanno trovato largo consenso in altre aree vocate, in particolare su temi imprescindibili come la rinuncia preliminare ad ogni contenzioso e la distribuzione dell'aumento di quota in modo equo a quanti hanno rispettato le norme comunitarie e hanno investito con sacrifici nell'acquisto delle quote.
Come titolava con ironia un autorevole settimanale del sistema agroalimentare, il ministro Zaia era chiamato a sostenere l’esame di ripartizione. Oggi possiamo dire che il ministro ne esce sonoramente bocciato, con l’aggravante di non aver ascoltato i suggerimenti che venivano unanimi dall’intero settore della zootecnia da latte e dalle istituzioni pubbliche delle aree a maggiore vocazione produttiva.
Le scelte dell’Unione europea, seppur per molti aspetti discutibili, di un aumento lineare del 2% delle quote latte dei Paesi membri, già deciso a fine 2007, a cui si sono aggiunte le decisioni finali sull' health check della Pac (un altro aumento del 5%), potevano essere l’occasione per mettere in campo serie politiche di rilancio per il settore, avviando quel piano d’azione strategico per il latte italiano proposto dalla Cia.
La strada imboccata dal Governo con il decreto legge di fine gennaio va invece in un senso diametralmente opposto. Di fatto -si veda la sintesi del provvedimento a pagina 2- si congelano le produzioni delle aziende al periodo 2007/08. Una decisione lontana dagli orientamenti europei basati sul cosiddetto “atterraggio morbido” che dovrebbe accompagnare le aziende verso la fine del regime delle quote fissata al 31 marzo 2015.
Mentre tutti i produttori europei troveranno nei prossimi anni un meccanismo di aumento graduale della quota (l’1% annuo), in Italia la soluzione individuata dal ministro Zaia premierà in larga parte quanti hanno raggiunto il proprio livello produttivo superando, in alcuni casi anche con percentuali significative, la propria quota latte.
In questo modo le aziende più dinamiche, che hanno scelto la strada del consolidamento della propria produzione con l’acquisto di quote, risultano oggi pesantemente e paradossalmente penalizzate dalla scelta del governo.
In più, scompaiono di fatto nella versione definitiva del provvedimento le risorse (si ipotizzavano 500 milioni di euro) per il settore che avrebbero dovuto in qualche modo “monetizzare” la mancata assegnazione di quota per le tante aziende penalizzate dai criteri di attribuzione.
Una situazione che riaprirà inevitabilmente una nuova stagione di conflitti e di tensioni in un settore alle prese con una difficilissima situazione di mercato.
La Cia Lombardia si è immediatamente mobilitata per una radicale ridefinizione degli orientamenti del decreto. Una mobilitazione che metterà in campo tutti gli strumenti di pressione, non escludendo anche azioni di carattere legale contro un provvedimento che, per le evidenti ed ingiustificate disparità tra i produttori, evidenza più di un carattere di illegittimità costituzionale.

 

Gennaio 2009

                  

Decreto legge 5 febbraio 2009, n. 4 "Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario"

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  ed  urgenza,  in  vista

dell'imminente  avvio della campagna lattiera dal prossimo 1° aprile,

di  adottare  disposizioni per assicurare la prioritaria assegnazione

del quantitativo nazionale garantito di latte, nonche' per assicurare

la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, in conformita'

alla normativa comunitaria.

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 gennaio 2009;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per

le politiche europee;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

 

                               Art. 1.

 

 

               Disposizioni in materia di quote latte

 

 

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003,

n.  49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.

119, sono inseriti i seguenti:

  «4-bis.  L'esclusione,  dalla  restituzione  del prelievo pagato in

eccesso,  dei  produttori  non titolari di quota e dei produttori che

abbiano  superato  il  cento  per  cento  del proprio quantitativo di

riferimento  individuale,  come  indicato dal comma 4, non si applica

per il periodo 2008-2009.

  4-ter.  A  decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni

di  cui  al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di

cui  al  medesimo  comma,  il  residuo viene ripartito tra le aziende

produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri

e nell'ordine:

   a)  alle  aziende  che  non  hanno  superato il livello produttivo

conseguito   nel   periodo   2007   -   2008,   purche'  non  abbiano

successivamente  ceduto  quota  ai  sensi dell'articolo 10, comma 10,

tenendo  conto  dei  mutamenti  di conduzione di cui all'articolo 10,

comma 18;

   b)  alle  aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento

il proprio quantitativo disponibile individuale.

  4-quater.   Le   somme  residue  confluiscono  nel  fondo  per  gli

interventi   nel   settore   lattiero-caseario  istituito  presso  il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

  2.  Dopo  l'articolo  10  del  decreto-legge  28 marzo 2003, n. 49,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e'

inserito il seguente:

  «Art.  10-bis  (Assegnazione  quote  latte).  -  1. Gli aumenti del

quantitativo  nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE)

n.  248/2008  del  Consiglio,  del 17 marzo 2008, ed al Documento del

Consiglio  dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008, sono

attribuiti    alla    riserva    nazionale   per   essere   assegnati

prioritariamente   alle  aziende  che  nel  periodo  2007/2008  hanno

realizzato  consegne  di  latte  non  coperte da quota, che risultino

ancora  in  produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del

quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del

quantitativo   oggetto  di  vendita  di  sola  quota  effettuata  con

validita'  nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della

quota.

  2. In caso di vendita di azienda con quota con validita' successiva

al   periodo   2007/2008,  la  quota  e'  assegnata  anche  al  nuovo

proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

  3.  In  caso  di  affitto  di  azienda con quota vigente al momento

dell'assegnazione, la quota e' resa disponibile anche all'affittuario

in  proporzione  alla  quota  di azienda affittata; alla scadenza del

contratto   la   quota   torna   nella  disponibilita'  del  titolare

dell'azienda.

  4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando

le seguenti priorita':

   a)  aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi

del   decreto-legge   23  dicembre  1994,  n.  727,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del

quantitativo  ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo

2007/2008 ed al netto dei quantitativi gia' riassegnati;

   b)  aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano

prodotto oltre la propria quota in misura superiore al 5 per cento;

   c)  aziende  ubicate  in  zone  di pianura e svantaggiate che, nel

periodo  2007/2008,  abbiano  coperto  con  affitti di quota ai sensi

dell'articolo  10,  commi 15 e 16, la produzione realizzata in misura

superiore al 5 per cento della quota posseduta.

  5.  Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione,

le  consegne  di  latte  non  coperte  da  quota  sono calcolate come

differenza  tra  il  quantitativo  consegnato  nel periodo 2007/2008,

adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale.

Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia

grassa e' calcolato con le seguenti modalita':

   a)  il  tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore

viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

   b)  ove  si constati un divario positivo, il quantitativo di latte

consegnato  viene  maggiorato  dello  0,09 per cento per ogni 0,1g di

grassi in piu' per chilogrammo di latte;

   c)  ove  si constati un divario negativo, il quantitativo di latte

consegnato  viene  diminuito  dello  0,18  per cento per ogni 0,1g di

grassi in meno per chilogrammo di latte.

  6.  I  quantitativi  non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono

utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

  7.  Le  assegnazioni  di  cui  al presente articolo sono comunicate

dalle  regioni  e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle

aziende produttrici con le modalita' ed i termini di cui all'articolo

2, comma 2-bis, a valere per il periodo 2009/2010.

  8.  I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c),

non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al

31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attivita' tali quantitativi

confluiscono  nella  riserva  nazionale per essere riassegnati con le

modalita' di cui all'articolo 3, comma 3.».

  Il  comma  3  dell'articolo  2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n.

157,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2004, n.

204, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

 

 

Art. 2.

 

 

            Istituzione del Registro nazionale dei debiti

 

 

  1.  Il  rapporto  giuridico  tra  ciascun  produttore  che eserciti

attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera

c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre

2003,  e  l'Unione  europea,  e'  unico  nell'ambito  delle misure di

finanziamento  della  Politica  agricola comune di cui al regolamento

(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

  2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della

Commissione, del 21 giugno 2006, cosi' come integrato dal Regolamento

(CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma

16  dell'articolo  01  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,

convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e

successive  modificazioni,  e'  istituito  presso  l'Agenzia  per  le

erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in

cui  sono  iscritti,  mediante  i  servizi  del  Sistema  informativo

agricolo  nazionale  (SIAN),  tutti gli importi accertati come dovuti

dai  produttori  agricoli  risultanti  dai  singoli registri debitori

degli   organismi   pagatori   riconosciuti,   istituiti   ai   sensi

dell'allegato  1,  paragrafo  2,  lettera e), del regolamento (CE) n.

885/2006,  nonche'  quelli  comunicati dalle regioni e dalle province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  connessi a provvidenze e aiuti

agricoli dalle stesse erogati.

  3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ad

integrazione  della  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 9, del

decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  30  maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a

titolo  di  prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i

servizi del SIAN.

  4.  L'iscrizione  del  debito  nel Registro di cui al comma 2 degli

importi  accertati  come  dovuti  ai  produttori  agricoli,  equivale

all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

  5.  In  sede  di  erogazione  di  provvidenze  e  di aiuti agricoli

comunitari,  connessi  e  cofinanziati,  nonche'  di provvidenze e di

aiuti  agricoli  nazionali,  gli  organismi pagatori, le regioni e le

province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  verificano  presso il

Registro  di  cui  al  comma  2  l'esistenza  di importi a carico dei

beneficiari  e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e

la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini

dell'estinzione del debito.

  6.  Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,

n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.

81,  e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole:

«gli  organismi  pagatori  sono  autorizzati a compensare tali aiuti»

sono  inserite  le  seguenti:  «, ad eccezione di quelli derivanti da

diritti  posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del

decreto   legislativo   29   marzo   2004,   n.   102,  e  successive

modificazioni,».

  7.  L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche

per  l'attuazione  dei  commi  da  1 a 6, con particolare riguardo ai

meccanismi  di  estinzione  dei  debiti  relativi agli aiuti agricoli

comunitari da parte degli organismi pagatori.

  8.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' data

attuazione  alle  disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del

regolamento  (CE)  n.  885/2006, cosi' come integrato dal regolamento

(CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della

riscossione  di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche

amministrazioni.

 

Art. 3.

 

 

         Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte

 

 

  1.  Al  fine  di consolidare la vitalita' economica a lungo termine

delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli

importi  del  prelievo  latte dovuti dai produttori e deflazionare il

relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse,

puo'  richiedere  la  rateizzazione  dei debiti iscritti nel Registro

nazionale  di  cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del

prelievo  latte  per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio

nazionale da parte della Commissione europea.

  2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:

   a) per somme non inferiori a 25 mila euro;

   b)  per  una  durata  non  superiore  a  dieci  anni  per i debiti

inferiori a 100 mila euro;

   c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi

fra 100 mila e 300 mila euro;

   d)  per  una  durata  non  superiore  a  trenta  anni per i debiti

superiori a 300 mila euro.

  3.  Sul  debito  di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il

seguente tasso d' interesse:

   a)  per  le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il

tasso  di  riferimento  di  base valido per l'Italia, calcolato dalla

Commissione europea in conformita' alla propria Comunicazione (2008/C

14/02),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C

14/6  del  19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di

60 punti base;

   b)  per  le  rateizzazioni  di durata superiore a dieci anni e non

superiore  a  venti  anni, il tasso di riferimento di base valido per

l'Italia,  calcolato  dalla  Commissione  europea in conformita' alla

propria  Comunicazione  (2008/C  14/02)  e  successive modificazioni,

maggiorato di 160 punti base;

   c)  per  le  rateizzazioni  di durata superiore a venti anni e non

superiore  a  trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per

l'Italia,  calcolato  dalla  Commissione  europea in conformita' alla

propria  Comunicazione  (2008/C  14/02),  e successive modificazioni,

maggiorato di 260 punti base.

  4.  La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 e'

sostituita  fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base

previsto  dal  paragrafo  4.4.2 della Comunicazione della Commissione

(2009/C  16/01),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione

europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.

Art. 4.

 

 

Disposizioni  integrative  per  la rateizzazione in materia di debiti

                      relativi alle quote latte

 

 

  1.  L'AGEA,  entro  quarantacinque  giorni dalla data di entrata in

vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, intima a

ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili.

  2.  Il  produttore  interessato  puo'  presentare  all'AGEA,  entro

sessanta  giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1,

la  richiesta  di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine

sono   sospese   le  procedure  di  recupero  per  compensazione,  di

iscrizione  a  ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono

interrotti   i   termini  di  impugnazione.  L'  AGEA  provvede  alla

tempestiva  comunicazione  a  Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di

competenza.

  3.  Le  sospensioni  e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono

per  i  produttori  che presentano la richiesta di rateizzazione fino

alla scadenza del termine di cui al comma 6.

  4.  Per  le  somme  che divengono successivamente esigibili, l'AGEA

procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla

ricezione  dell'intimazione  gli  interessati  possono  chiederne  la

rateizzazione.

  5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su

proposta   del   Ministro   delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali,  e'  nominato  fino  al  31  dicembre  2010 un Commissario

straordinario,  che,  avvalendosi  degli  uffici  competenti di AGEA,

assegna  le  quote  di  cui  all'articolo  1, comma 2, e definisce le

modalita'  di  applicazione  degli articoli 3 e 4. Sulle richieste di

rateizzazione   il   Commissario   provvede   entro  tre  mesi  dalla

presentazione  delle  richieste  di  rateizzazione  in merito al loro

accoglimento   e   entro   trenta   giorni   dalla   ricezione  della

comunicazione  della  decisione  il  debitore comunica l'accettazione

della  rateizzazione.  Con  il  decreto  di  nomina  e'  stabilito il

compenso  del  Commissario  straordinario a valere sugli stanziamenti

recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al

decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165;  a decorrere dal 1°

gennaio  2011  sulle  competenze di cui al presente comma provvede l'

AGEA.

  6.   Le   quote   assegnate   ai  sensi  dell'articolo  10-bis  del

decreto-legge  28  marzo  2003, n. 49, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  30  maggio 2003, n.119, sono revocate con la decorrenza

prevista  dall'articolo  3,  comma  6,  del  citato decreto-legge nei

seguenti casi:

   a) mancato pagamento del prelievo latte;

   b)  omessa  presentazione  della  richiesta  di  rateizzazione nel

termine di cui al comma 2;

   c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;

   d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro

il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle

determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 5.

  7.  La  mancata  effettuazione  del  versamento, anche per una sola

rata,  determinata  ai  sensi  del comma 5, comporta la decadenza dal

beneficio  della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia

titolare  assegnate  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione

dei   casi   individuati   con   regolamento  da  adottare  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  8.  Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di

rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione,

nonche' in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata,

l'AGEA  provvede  alla  riscossione coattiva ai sensi del testo unico

delle  disposizioni  di legge relative alla riscossione delle entrate

patrimoniali  dello  Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.

639.

 

Art. 5.

 

 

                         Disposizioni finali

 

 

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  3  e  4 sono applicabili per

l'intero periodo della campagna lattiera 2008-2009.

 

 

 

Art. 6.

 

 

                      Disposizioni finanziarie

 

 

  1.  Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente

decreto,  affluiscono  ad  apposito  conto  di  tesoreria, per essere

destinate  all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate

in  favore  dell'AGEA,  in  relazione  alla  mancata  riscossione dei

crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilita' del

predetto  conto  di  tesoreria,  eccedenti  rispetto  alla  integrale

complessiva  estinzione  delle  anticipazioni  di  cui  al precedente

periodo,   per  la  parte  corrispondente  alla  differenza  tra  gli

interessi  applicati  e  i  rendimenti  lordi  dei  buoni  del Tesoro

poliennali  con  vita  residua superiore ad un anno, sono versate dal

predetto  conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per

la  successiva  riassegnazione allo stato di previsione del Ministero

delle  politiche  agricole alimentari e forestali e sono destinate ad

interventi  nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di

ristrutturazione   del   debito,   all'accesso   al  credito  di  cui

all'articolo  17,  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a

misure  di  accompagnamento  per  il  settore. Le ulteriori eventuali

risorse  residue  sono  versate  e  restano acquisite all'entrata del

bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari

e  forestali,  con  proprio decreto, sentita la Conferenza permanente

per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento  e  di  Bolzano,  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  per

l'utilizzo   delle  risorse.  Con  successivo  decreto  del  Ministro

dell'economia   e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  di

funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

 Art. 7.

 

                          Entrata in vigore

 

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   Dato a Roma, addi 5 febbraio 2009

 

                             NAPOLITANO

 

                                  Berlusconi,      Presidente     del

                                  Consiglio dei Ministri

                                  Zaia,   Ministro   delle  politiche

                                  agricole alimentari e forestali

                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e

                                  delle finanze

                                  Ronchi,  Ministro  per le politiche

                                  europee

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano