Il regime della condizionalità
prevede il rispetto degli obblighi relativi alla rintracciabilità e al
cosiddetto "pacchetto igiene".
Per la rintracciabilità
le aziende agricole devono essere in grado di:
- documentare chi abbia fornito loro un alimento, un
mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi
sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un
mangime;
- individuare le imprese alle quali hanno fornito i
propri prodotti;
- mettere in atto sistemi e procedure che consentano di
mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le
informazioni al riguardo.
L'azienda deve dimostrare di avere un
proprio "sistema" ordinato e/o strutturato, in grado di consentirle di
fornire le informazioni richieste dalla rintracciabilità. Il sistema è libero
e definito dall'operatore in funzione della complessità della sua azienda.
Ai fini del rispetto del pacchetto
igiene, le aziende agricole sono tenute a:
- stoccare le sostanze pericolose in locali chiusi e
isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati. Tali spazi devono
essere ben identificati ossia riconoscibili anche mediante apposita
cartellonistica e separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli
alimenti e/o mangimi;
- stoccare i rifiuti in spazi dedicati, separati dagli
ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- tenere un registro dei trattamenti fitosanitari;
- attivare e documentare gli interventi correttivi, in
caso di non conformità riscontrate dalle autorità competenti in materia di
igiene degli alimenti e dei mangimi (Asl);
- conservare almeno la documentazione inerente gli
esiti dei controlli diagnostici e/o analitici con esito non conforme che
abbiano una rilevanza per la salute umana.
Inoltre, tutte le aziende zootecniche
devono:
- immagazzinare e manipolare i mangimi medicati
separatamente da quelli non medicati. I mangimi medicati devono essere ben
distinguibili ed etichettati;
- accertarsi che il fornitore di mangimi e/o foraggi
sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. CE 183/2005. L’agricoltore
può acquisire tali informazioni tramite la consultazione degli elenchi
regionali o a mezzo di lettere di garanzia prodotte dal fornitore;
-
- acquisire, se necessario, la certificazione
sanitaria degli animali introdotti in allevamento;
- possedere il registro dei trattamenti veterinari,
negli allevamenti dove sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari;
- aggiornare il registro dei trattamenti veterinari.
Tale registro deve essere vidimato dalle ASL e la registrazione dei
trattamenti deve essere effettuata dall’allevatore entro 24 h dall'inizio
e 24h dal termine del trattamento;
- gestire correttamente l’utilizzo dei medicinali
veterinari e non utilizzare le sostanze vietate, o non autorizzate;
- commercializzare soltanto:
- animali ai quali non
siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero
che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
- animali per i quali,
in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia
stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
- i prodotti
provenienti dagli animali dei punti 1 e 3