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Condizionalità e direttiva nitrati
Direttiva nitrati: proroga
al 30 aprile 2009 per la
comunicazione degli utilizzi agronomici
L’iter del complesso procedimento burocratico va concluso entro il 30 aprile 2009
Il termine
per la chiusura dei procedimenti relativi all’applicazione della direttiva
nitrati, compresa l'integrazione della comunicazione e gli eventuali allegati
dei Piani di Utilizzazione Agronomica (Pua), è stato prorogato al 30 aprile
2009.
Lo ha
stabilito la Regione Lombardia con il decreto
18 dicembre 2008, n. 15335 “Criteri e norme tecniche per la presentazione
della comunicazione per l'utilizzazione agronomica - Dgr n. 5868/2007 (titolo
III, capo VI e VII dell'allegato 1 e titolo V, capo VII e IX dell'allegato 2) -
iter per l'avvio del procedimento: modifica dei termini di chiusura del
procedimento di cui al decreto direttore generale n. 8115 del 22 luglio 2008”.
Il decreto è stata pubblicato sul Burl n. 53, Serie Ordinaria, del 29 dicembre
2008. Le rassegna dei principali provvedimenti sui nitrati è disponibile sul
sito della Cia Lombardia all’indirizzo: http://www.cialombardia.org/documenti/normativa_nitrati/index.htm
Un copia cartacea della comunicazione, completa degli eventuali allegati, dovrà essere inoltrata al sindaco competente territorialmente.
Una copia sarà invece conservata in azienda.
Chi deve presentare la comunicazione
Il Piano di azione nitrati (approvato con la Dgr 5868 del 21 novembre 2007 - e pubblicato sul Burl del 6 dicembre 2007), indica i criteri (tipologia produttiva e dimensione degli allevamenti) che definiscono quali aziende sono tenute presentare il Poas/Poa (Programma Operativo Aziendale), avviando il procedimento entro il 30 settembre 2008 che dovrà essere completato entro la fine del 2008.
Nella tabella pubblicata in basso, che riprende quanto disposto dal citato Piano sono sintetizzati gli obblighi di comunicazione in funzione delle tipologie aziendali e delle dimensioni degli allevamenti, nonché dell’ubicazione in zone vulnerabili o non vulnerabili, come dettagliate nella
Dgr 11 ottobre 2006 n.
VIII/3297 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs.152/2006: criteri di designazione ed individuazione”. Le normative citate, riassunte nel riquadro pubblicato nella pagina a fianco e sono disponibili
nell'apposita area "Normativa
nitrati".
Zone non vulnerabili
L’obbligo di presentazione per le aziende ubicate nelle zone non vulnerabili (sono considerate aziende in aree non vulnerabili le aziende con più del 50% del terreno in zona non vulnerabile) ricade:
- per le aziende che utilizzano e/o producono azoto proveniente da effluenti di allevamento in quantità superiore a 3000 kg/anno;
- per le aziende che utilizzano all'anno fertilizzanti con contenuto in azoto superiore a 6000 kg (si tratta quindi anche aziende non zootecniche);
- per le aziende che effettuano l' utilizzazione agronomica di sole acque reflue aziendali o di sole acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari;
- per le aziende utilizza a scopo agronomico acque proveniente da frantoi oleari con capacità di lavorazione maggiore di 2t/giorno.
Zone vulnerabili
Nelle zone vulnerabili (anche in questo caso sono considerate aziende in aree vulnerabili le aziende con più del 50% del terreno in zona vulnerabile) sono più stringenti i criteri che fanno scattare l’obbligo della comunicazione, che è necessaria
- per le aziende che utilizzano e/o producono azoto proveniente da effluenti di allevamento in quantità superiore a 1000 kg/anno
- le aziende non zootecniche che utilizzano all'anno fertilizzanti con contenuto in azoto superiore a 3000 kg/anno (si tratta quindi anche di aziende non zootecniche);
- per le aziende che effettuano l' utilizzazione agronomica di sole acque reflue aziendali o di sole acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari
- per le aziende che utilizzano a scopo agronomico acque proveniente da frantoi oleari con capacità di lavorazione maggiore di 2t/giorno.
Dicembre 2008
