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Condizionalità, dal 2008 limiti alla monocoltura e altre novità in arrivo
Per l’esercizio dei titoli al premio unico possibili anche le coltivazioni orticole
Con il 2008 le normative sulla condizionalità vedranno ancora alcune rilevanti novità che si aggiungono alle altre importanti modifiche che riguardano le modalità di gestione del cosiddetto “premio unico” e la gestione dei relativi titoli.
Dal prossimo anno, come previsto dal decreto ministeriale 13286 del 18 ottobre 2007, verranno introdotte ne capitolo delle “Buone condizioni agronomiche ambientali” (Bcaa) alcune indicazione relative alle successioni dei cereali. Non potranno infatti avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei cereali frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della nuova norma introdotta, come monosuccessione dello stesso cereale.
Deroghe alla norma sono previste per la monosuccessione di riso; nonché sarà permessa la coltivazioni di cereali dopo il quinquennio con la dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.
Un’altra novità riguarda tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ad alcuni impegni tra cui l’esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 Uba/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 Uba/Ha anno.
La gli adempimenti rientrerà anche l’esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.
Ora spetterà alla Regione definire eventuali indicazioni per l’applicazione specifica delle norme sul territorio lombardo
Per quanto riguarda la domanda di premio unico del 2008, oltre alla sospensione temporanea dell’obbligo del set-aside, nel 2008 sarà possibile esercitare i titoli ordinari anche sui terreni impiegati per coltivazioni orticole, eccetto le patate da consumo.
Rimane invece il divieto di abbinare i titoli a terreni destinati ai frutteti in coltura permanente, ai boschi e ai vivai.
Dicembre 2007
Attività di informazione anno 2007 che è stata oggetto di richiesta di finanziamento sulla Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Lombardia, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il
FEASR