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Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
La Regione Lombardia anticipa le direttive nazionali
Gli impianti agroenergetici e quelli che sfruttano energie alternative spesso richiedono per essere realizzati un complesso iter amministrativo per avere le autorizzazioni necessarie.
Per agevolare questo iter, la Regione Lombardia, con la Dgr 10622 del 25 novembre 2009, ha approvato le "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".
La delibera e il testo delle Linee Guida sono state pubblicate Burl n. 48 - 1 supplemento straordinario - del 1 dicembre 2009.
Queste linee guida, elaborate dalla Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile con l'apporto di uno specifico gruppo di lavoro comprendente le Amministrazioni Provinciali, sono state emanate nell'ambito della legge regionale n. 26/2003 ("Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche") in modo da unificare nel territorio lombardo le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale degli impianti eolici, solari fotovoltaici, a biomassa, a biogas e a gas di discarica e residuati dai processi di depurazione.
Va ricordato che, come previsto dal Dgls n. 387/2003 ("Promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti stessi nonché le opere connesse e le eventuali infrastrutture di servizio, sono soggetti ad Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Province (ente competente delegato dalla Regione Lombardia), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
L'Autorizzazione Unica, in particolare, è rilasciata a seguito di un procedimento unico (Conferenza di Servizi) al quale partecipano tutte le Amministrazioni pubbliche interessate sentiti i pareri di altri enti territoriali competenti (come l'Arpa, l'Asl, ecc.); al termine del procedimento, la cui durata non può eccedere i 180 giorni, l'Autorizzazione rilasciata costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute.
Le Linee Guida entrano soprattutto nello specifico delle modalità di effettuazione delle Conferenze di Servizi e del procedimento di Autorizzazione Unica; in particolare:
- definizione dell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Unica e degli impianti soggetti a sola Denuncia di Inizio Attività o in regime di installazione libera;
-Procedimento di Autorizzazione Unica: modalità di presentazione della domanda, avvio del procedimento e verifiche preliminari, apertura e svolgimento della Conferenza di Servizi, acquisizione di pareri e rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; -
- coordinamento tra il procedimento di autorizzazione unica e altri procedimenti quali Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), verifica di assoggettabilità a VIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, Valutazione di Incidenza e altre autorizzazioni in campo urbanistico ed edilizio;
- documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione unica;
- elenco dei soggetti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Unica, sia con titolarità decisionale che con sola facoltà di fornire pareri senza diritto di voto.
In attesa dell'approvazione delle Linee Guida nazionali previste dal d.lgs n. 387/2003, per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica nel territorio regionale si applicheranno le linee guida approvate. A seguito dell'emanazione delle Linee Guida nazionali, la Regione Lombardia avrà quindi facoltà di procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.
Dicembre 2009
