REGOLAMENTO
CE 2491/2001: modificati i requisiti minimi di controllo
Con
il Regolamento CE 2491 del 19 dicembre 2001 la
Commissione ha modificato l'Allegato III del
Regolamento CEE 2092/91, relativo ai requisiti
minimi di controllo: il nuovo Regolamento
introduce maggiori certezze relativamente alla
divisione dei ruoli tra controllori e controllati
nel sistema di controllo , e alla tracciabilità
dei prodotti.
I principali elementi di novità introdotti dal
Reg. 2491/2001 riguardano:
- una maggiore responsabilità affidata agli
operatoti biologici nell'ambito del sistema di
controllo, coinvolti con obblighi documentali
(documenti di trasporto, attestati di
accompagnamento delle merci) volti a consentire la
rintraccaibilità delle partite di prodotto, con
funzioni di autocontrollo relativamente a prodotti
sospettati di non essere conformi al Regolamento,
e incaricati di redigere la relazione prevista
nella fase iniziale del controllo (tale obbligo
sussiste anche per gli operatori già in
attività);
- sollecitazione ad eseguire visite di
controllo (anche senza preavviso) aggiuntive
alla visita annuale in azienda e a prelevare
campioni da destinare alle analisi (tali
analisi sono obbligatorie in caso di sospetta
utilizzazione di mezzi tecnici non conformi).
Il Regolamento è entrato in vigore 60 giorni dopo
la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, avvenuta il 20 dicembre
2001: tuttavia alla data attuale esiste ancora
qualche incertezza sull'effettiva immediata
applicabilità del Regolamento, dovuta alla
necessità di linee guide e provvedimenti
normativi a livello nazionale e regionale, e
adeguamenti richiesti agli Organismi di Controllo.
Marzo
2002
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