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REGOLAMENTO CE 2491/2001: modificati i requisiti minimi di controllo

Con il Regolamento CE 2491 del 19 dicembre 2001 la Commissione ha modificato l'Allegato III del Regolamento CEE 2092/91, relativo ai requisiti minimi di controllo: il nuovo Regolamento introduce maggiori certezze relativamente alla divisione dei ruoli tra controllori e controllati nel sistema di controllo , e alla tracciabilità dei prodotti.
I principali elementi di novità introdotti dal Reg. 2491/2001 riguardano:
- una maggiore responsabilità affidata agli operatoti biologici nell'ambito del sistema di controllo, coinvolti con obblighi documentali (documenti di trasporto, attestati di accompagnamento delle merci) volti a consentire la rintraccaibilità delle partite di prodotto, con funzioni di autocontrollo relativamente a prodotti sospettati di non essere conformi al Regolamento, e incaricati di redigere la relazione prevista nella fase iniziale del controllo (tale obbligo sussiste anche per gli operatori già in attività);
- sollecitazione ad eseguire visite di controllo (anche senza preavviso) aggiuntive alla visita annuale in azienda e a prelevare campioni da destinare alle analisi (tali analisi sono obbligatorie in caso di sospetta utilizzazione di mezzi tecnici non conformi).
Il Regolamento è entrato in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, avvenuta il 20 dicembre 2001: tuttavia alla data attuale esiste ancora qualche incertezza sull'effettiva immediata applicabilità del Regolamento, dovuta alla necessità di linee guide e provvedimenti normativi a livello nazionale e regionale, e adeguamenti richiesti agli Organismi di Controllo.

Marzo 2002


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