Fertilizzazione
in agricoltura biologica
L'Allegato I del Reg. CE 889/2008 definisce i
prodotti che possono essere impiegati in
agricoltura biologica come concimi ed ammendanti.
Allo stato attuale i prodotti inseriti
nell'allegato I sono gli stessi che erano già
presenti nella parte A dell'allegato II del Reg.
CEE 2092/91.
Per impiegare correttamente un prodotto contenuto
nell'allegato I è necessario rispettare le
condizioni d'uso descritte nell'allegato,
verificare i requisiti di composizione del
prodotto che si intende utilizzare, accertarsi che
questi requisiti corrispondano a quelli descritti
nell'allegato e preoccuparsi che il prodotto
rispetti, oltre alla normativa comunitaria, anche
quanto previsto dalla normativa nazionale in
materia di fertilizzanti.
La norma nazionale di riferimento per i
fertilizzanti è il Decreto Legislativo del
29/04/2006 n° 217 Revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti.
Il Decreto, all'Articolo 2 punto 2 b) e
nell'allegato 13, definisce come deve essere
presentato un prodotto impiegabile in agricoltura
biologica. In particolare nell'allegato 13 si fa
riferimento al fatto che negli imballi, nelle
etichette o nei documenti di scorta dei prodotti
che sono commercializzati come impiegabili in
agricoltura biologica, deve essere riportata la
frase "Consentito in agricoltura
biologica". Oltre alla frase citata devono
essere elencate le materie prime impiegate per
ottenere il prodotto e le eventuali specifiche
d'impiego del prodotto.
Se dal punto di vista dei prodotti impiegali, non
è cambiato molto, è invece sostanzialmente
cambiato l'approccio del Regolamento alle
motivazioni per l'impiego di questi prodotti.
Prima, con il Regolamento CEE 2092/91, era
praticamente l'organismo di controllo che
riconosceva la necessità d'impiego del prodotto,
ora le cose sono molto diverse, ora è
l'utilizzatore che deve dimostrare all'organismo
di controllo che non solamente impiega prodotti
ammessi in agricoltura biologica, ma che li
impiega a causa di specifiche ragioni di tipo
tecnico - agronomico, delle quali conserva e rende
disponibile, per le verifiche, apposita
documentazione giustificativa.
Al fine di definire quale possa essere
positivamente valutata, come documentazione
comprovante la necessità d'impiego di un
determinato fertilizzante, è possibile fin da ora
affermare che la relazione tecnica, ossia il
documento che descrive le pratiche agronomiche
adottate, le misure precauzionali ed ogni azione
messa in atto per soddisfare i requisiti
dell'agricoltura biologica, rappresenta, senza
dubbio, la base della documentazione aziendale,
anche per la giustificazione degli eventuali
interventi di fertilizzazione.
Se infatti nel documento vengono dettagliatamente
descritte le lavorazioni, le rotazioni, le
eventuali irrigazioni ecc. ecc.., possono essere
già direttamente comprese, attraverso queste
descrizioni, le eventuali necessità di
fertilizzazione. Ovviamente, a completamento della
relazione tecnica, sono senz'altro da considerarsi
utili ed integrative anche le eventuali analisi
dei terreni, il calcolo degli asporti, le carte
sei suoli, ed ogni altra documentazione che
comprovi la necessità di effettuare scelte
specifiche di fertilizzazione.
Il pubblicando Decreto Ministeriale che
disciplinerà l'applicazione dei Regolamenti CE
834/2007 e 889/2008 dovrebbe definire in modo
preciso anche questi aspetti e con ragionevole
certezza possiamo affermare che quanto sopra
scritto in materia di fertilizzazione e documenti
giustificativi rientra in pieno nella logica del
emanando Decreto.
(Fonte: CCPB News - Mauro Panzani)
Giugno
2009
