Le
nuove regole dell'etichettatura bio
I
nuovi regolamenti del biologico 834/2007, 889/2008
e 967/2008 introducono nuove regole anche per
l'etichettatura dei prodotti. Queste le principali
novità:
- decade l'obbligo di far riferimento al metodo di
produzione agricola: dall'1.1.2009 non serve più,
ad esempio, usare la denominazione di vendita
"succo di mela da agricoltura biologica",
è legittima anche quella di "succo di mela
biologica";
- sono ora ammesse abbreviazioni quali
"eco" e "bio";
- il termine "biologico" è ammesso
nella denominazione di vendita se almeno il 95% in
peso degli ingredienti di origine agricola è
biologico e se additivi, coadiuvanti e altri
ingredienti sono ammessi (compresi nell'allegati
VIII del Reg. CE 889/2008, o richiamati - aromi -
nell'art. 27 dello stesso Reg. 889/2008);
- scompare la categoria dei prodotti con
ingredienti da agricoltura biologica fino al 70%;
- nei prodotti con meno del 95% di ingredienti
biologici (anche con additivi, coadiuvanti e altri
ingredienti non compresi nell'allegato VIII) sarà
possibile indicare nell'elenco degli ingredienti
quelli biologici, evidenziandone la percentuale
sul totale di quelli di origine agricola;
- dal 1.7.2010 alcuni additivi ( annatto, bissina,
norbissina, lecitine, farina di semi di carrube,
gomma di guar, gomma arabica, gomma di xanthan,
pectina) rietrano nel calcolo della percentuale di
biologico;
- il riferimento al biologico va
nell'elenco degli ingredienti e può andare nel
campo visivo della denominazione di vendita se -
il pricipale ingrediente è un rpodotto della
caccia o della pesca - gli altri ingredienti di
origine agricola sono tutti biologici;
- il logo comunitario è obbligatorio dal 1°
luglio 2010; in più è obbligatorio indicare, a
seconda dell'origine degli ingredienti, la
dicitura "Agricoltura UE", o
"Agricoltura non UE", o
"Agricoltura UE/non UE; tale dicitura può
essere sostituita o integrata dal nome del Paese
d'origine;
- cambiano i codici degli organismi di controllo
asecondo questa sequenza: IT BIO "sigla
dell'Organismo di Controllo";
- tuttavia la circolare MIPAAF del 24 dicembre
2008 prevede un periodo transitorio durante il
quale si applicano le disposizioni in uso in
materia di etichettatura tranne il riferimento al
metodo di produzione biologico e il riferimento al
Reg. CEE 2092/91 nella dicitura
sull'autorizzazione ministeriale: Pertanto, fino a
nuove istruzioni: IT XYZ (codice OdC) 1234(codice
operatoreT7F 000000 (numero autorizzazione alla
stampa; organismo di controllo autorizzato con DM
n. del senza riferimento al Reg. CEE
2092/91 (che è abrogato);
- i prodotti già etichettati alla data del
1.1.2009 si possono commercializzare fino ad
esaurimento delle scorte:
- le etichette già stampate alla data del
1.1.2009 potranno essere utilizzate fino al
1.7.2010, ma solo per prodotti con più del 95%
degli ingredienti biologici;
- le etichette realizzate dopo 1.7.2010 dovranno
avere il nuovo logo europeo (facoltativo per
prodotti da Paesi terzi), i nuovi codici degli
organismi di controllo, e il dettaglio sulla
provenienza UE e/o extra Ue degli ingredienti;
- il d. lgs. 220/95 non decade al 1.1.2009:
quindi non appena saranno resi noti il nuovo lo
europeo e i nuovi codici degli organismo di
controllo è opportuno inserirli nelle nuove
etichette che si andranno a realizzare, anche nel
periodo transitorio;
- non è ancora noto se sarà reso obbligatorio il
più volte annunciato logo nazionale.
Febbraio
2009
